Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento sui fondi comuni di investimento, affermando che tali strumenti non possono avere soggettività giuridica propria e che, di conseguenza, non possono stare in giudizio in autonomia per tutelare i propri interessi.

Dunque, la legittimazione a stare in giudizio non spetta al singolo fondo, quanto alla società di gestione del risparmio presso la quale è istituita la cassa comune d’investimento.

Soggettività giuridica fondi comuni d’investimento

La questione della soggettività giuridica dei fondi comuni di investimento è sempre stata al centro di un dibattito piuttosto fervente, risolto solo recentemente dalla giurisprudenza di Suprema Corte, mentre le corti territoriali hanno spesso avuto opinioni discordanti.

Il motivo di tale discordanza è ben noto: i fondi comuni di investimento sono infatti strumenti molto particolari, delle casse collettive in cui diversi investitori privati fanno confluire i propri risparmi, che vengono a loro volta gestiti da una società di gestione del risparmio, che li investe in titoli di Stato, in azioni e in obbligazioni, al fine di generare un rendimento.

Gli orientamenti

Ebbene, due sono gli orientamenti principali che negli anni si sono evoluti in questo ambito. Il primo è che i fondi comuni di investimento abbiano effettivamente una soggettività giuridica, ovvero che il fondo sia un soggetto di diritto distinto e autonomo rispetto alla Sgr e ai singoli investitori.

Il secondo orientamento, che ora prevale, è invece che i fondi comuni di investimento non abbiano soggettività giuridica e quindi siano privi di autonomia rispetto alla società di gestione. Dunque, è la società di gestione del risparmio ad avere la titolarità formale di tutti i beni che fanno parte del fondo comune, che gestisce come ne fosse il proprietario, avendo anche la titolarità a stare in giudizio.

Le decisioni della Corte di Cassazione

In tale dibattito la Corte di Cassazione è intervenuta sciogliendo ogni dubbio, e negando la soggettività giuridica dei fondi comuni d’investimento.

La pronuncia n. 12062 del 2019 riprende quanto già noto con la sentenza n. 16605 del 2010, ovvero che la soggettività giuridica del fondo comune deve essere negata perché il fondo non ha una struttura organizzativa idonea che gli consenta di agire senza la Sgr, e che dunque deve essere considerato come un patrimonio separato.

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