Non sarà certo un anno scolastico come tutti gli altri, né per gli studenti né per i docenti, tantomeno per quelli che vengono considerati “fragili” dal proprio medico curante, e che pertanto dovranno limitare la propria attività di insegnamento rispettando alcune restrizioni ed apposite normative volte a tutelare la loro salute.
Che non fossero i bambini ad essere a rischio per il contagio da Covid-19 era noto a tutti, l’obbligo di mascherina serve infatti ad evitare che possano rischiare di divenire un mezzo di contagio mettendo a rischio la salute delle rispettive famiglie in primis.
A rischio però, almeno secondo il ministero della Salute, sono anche i professori, in particolare quelli ritenuti ‘fragili’ dal medico curante, che non potranno prendere servizio in classe per via del pericolo di contagio da Covid-19. A stabilirlo è una circolare del ministero che impone di sostituire con un supplente il docente ‘fragile’.
I docenti fragili saranno messi in malattia, quindi potranno solo lavorare da casa occupandosi di mansioni laterali, come ad esempio l’organizzazione della biblioteca scolastica o dei laboratori, o il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche.
Quali sono i docenti “fragili”?
Per “fragilità” si intende in questo caso “uno stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto” si legge nella circolare del ministero.
Non sono ritenuti necessariamente fragili i docenti che hanno un’età superiore ai 55 anni, soglia il cui valore è meramente statistico. La condizione di fragilità deve essere ritenuta legata allo stato di salute del soggetto.
E comunque la condizione “di fragilità è temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica”. Il che vuol dire che una volta che sarà terminato lo stato di emergenza sanitaria, il docente “fragile” potrà tornare ad insegnare come prima.
A tal proposito si attende nei prossimi giorni anche una circolare del ministero che riguarda gli studenti con patologie pregresse.
Su Repubblica si ricorda che ogni lavoratore della scuola potrà fare richiesta di sorveglianza sanitaria all’Inail, all’Asl di riferimento o ai Dipartimenti di Medicina legale e Medicina del lavoro delle università.
Come si fa a stabilire la condizione di fragilità di un docente o di un lavoratore scolastico
Come fa un docente ad essere riconosciuto come “fragile” e ad essere quindi destinato a mansioni diverse che potrà svolgere in maniera sicura in modalità di lavoro agile? Prima di tutto dovrà richiedere al dirigente scolastico l’attivazione della sorveglianza sanitaria, e sarà lo stesso dirigente ad avviare la pratica per la richiesta.
Questa verrà quindi inoltrata al medico competente e la scuola metterà a disposizione i locali per il corretto svolgimento del controllo. Sarà sempre il dirigente scolastico a dover fornire al medico competente la descrizione dettagliata della mansione svolta dal docente o dal lavoratore.
Tra le informazioni che dovrà fornire vi sono anche i dettagli riguardanti la postazione-ambiente di lavoro dove presta l’attività. Il dirigente scolastico sarà inoltre tenuto ad illustrare al medico quali sono le misure di prevenzione e protezione personale adottate per ridurre il rischio di contagio da Covid-19 all’interno dell’istituto scolastico.
Al termine della visita il medico “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore e riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”.
Sono tre i possibili esiti della visita: idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio. Nel primo caso la visita ha avuto esito positivo, il lavoratore in questione non verrà sottoposto ad alcuna restrizione particolare e potrà continuare a scolgere la propria mansione normalmente.
Anche nel secondo caso il lavoratore potrebbe continuare a svolgere il proprio lavoro regolarmente, ma il medico potrebbe consigliare alcune misure di maggior tutela, come ad esempio l’utilizzo di mascherine FFp2 oppure un maggior distanziamento, ed in questo caso è il dirigente scolastico a dover garantire.
Nel terzo caso, quello di inidoneità temporanea, parliamo di un soggetto “fragile” e questo significa che il docente o il lavoratore non può “svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta”.
È questo il caso in cui l’insegnante viene messo in malattia, e sostituito in classe da un supplente. L’insegnante ‘fragile’ potrà comunque fare richiesta per essere destinato ad una mansione diversa, ma dovrà presentarla al momento della visita. La normativa prevede infatti che si possa provvedere al trasferimento del personale scolastico in un’altra scuola, all’Ufficio scolastico regionale, oppure in un altro ufficio della pubblica amministrazione.
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