
In seguito al decreto emanato dal Governo per contenere il contagio del coronavirus, con il quale la zona rossa viene ampliata all’intero territorio della Lombardia più altre 14 province in quattro regioni, il ministero dell’Interno ha provveduto a fornire alle forze dell’ordine tutte le indicazioni in merito alle procedure relative ai controlli su coloro che si spostano all’interno e in entrate e in uscita dalle aree più colpite.
Ma cosa rischia chi viola la quarantena? Le conseguenze legali possono andare dalla semplice multa di 206 euro, fino alla condanna penale che prevede un massimo di 3 mesi di carcere.
La direttiva inviata dal Viminale lo dice chiaramente: “la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità, pena prevista arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro) salvo che non si possa configurare l’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)”.
La direttiva firmata dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese spiega anche che le forze dell’ordine sono tenute a controllare gli spostamenti di coloro che circolano all’interno, e entrano o escono dai “territori a contenimento forzato”.
Stando alle disposizioni del decreto governativo dell’8 marzo, alcune aree del Paese sono soggette a restrizioni più vincolanti, la cosiddetta zona rossa. Dove “gli spostamenti dovranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute”.
La direttiva del Viminale specifica che tali motivi sono “da attestare tramite autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante. Divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone per cui è stata disposta la quarantena. I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti”.
E ancora “per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali“.
Nella direttiva del ministero dell’Interno si specifica anche che negli aeroporti che si trovano nei territori “a contenimento forzato” ci saranno controlli per tutti i passeggeri in partenza, i quali dovranno esibire, oltre al titolo di viaggio, anche l’autodichiarazione.
Anche per i passeggeri dei voli in arrivo verranno effettuati controlli simili, ma solo se non si tratta di passeggeri in transito. I passeggeri in partenza per i quali saranno richieste le autocertificazioni, sia per i voli in area Schengen ed extra Schengen, sono solo quelli con residenza o domicilio nei territori soggetti a limitazioni.
Per quel che riguarda invece i voli in arrivo Schengen ed extra Schengen, ai passeggeri verrà solo chiesto di motivare lo scopo del viaggio. Una procedura simile a quella che verrà adottata a Venezia per i passeggeri delle navi da crociera, ai quali però non sarà consentito di visitare la città, ma solo di transitare per rientrare nei luoghi di residenza o tornare nei Paesi di provenienza. Quanto all’autodichiarazione, la sua veridicità potrà essere verificata anche tramite controlli successivi.
Infine, la direttiva prevede la “convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento”.
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