Obbligazionisti Astaldi sempre con il fiato sospeso. L’Avvocato Anna D’Antuono di Aduc, da tempo in primo piano nella tutela degli obbligazionisti retail Astaldi, ha evidenziato il conflitto di interessi nel quale si troverebbero banche socie e finanziatrici di Salini Impregilo nel concordato Astaldi dove svolgono allo stesso tempo il ruolo di Proponenti e Creditori. Dinanzi a questo conflitto di interessi, stando all’argomentazione della legale, il voto di banche socie e finanziatrici sarebbe nullo.
LEGGI ANCHE – Obbligazionisti Astaldi e proposta di concordato Salini Impregilo
Proprio su questa questione, è affermato l’avvocato, c’è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU n° 17186 del 28-06-2018). Nel dispositivo si afferma che “il creditore che versi in tale situazione rispetto alla massa dei creditori deve essere escluso dalle operazioni di voto e dal calcolo delle relative maggioranze“.
Questo pronunciamento è giustificato dal fatto che il concordato si inqudra come un contratto (accordo) fra il debitore ed i creditori che ha come obiettivo quello di evitare la dichiarazione di fallimento. L’accordo, supervisionato dall’organo giudiziario, ha come obiettivo quello di bilanciare gli interessi del debitore con quelli dei creditori. Affinchè l’accordo sia valido entrambi devono esprimere parere favorevole alla procedura concordataria. Questo principio è importante perchè la proposta viene approvata solo con il via libera dei “creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto“.
Secondo l’avvocato, al pari di tutti gli accordi, anche il concordato ha come presupposto l’esistenza di diversità (alterità) fra colui il quale sottointende alla formulazione della proposta concordataria e i creditori che tale proposta sono chiamati ad approvare.
I giudici hanno affermato che uno stesso soggetto non può cumulare in sé il ruolo di entrambe le parti ossia non può essere proponente e creditore allo stesso tempo. Il debitore proponente, infatti, ha come obiettivo quello di riuscere a concludere l’accordo con il minor esborso possibile mentre i creditori puntano a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti.
Nella sentenza che l’avvocato cita si può leggere il seguente passaggio: “Il proponente il concordato e pertanto non ha diritto di voto poiché necessariamente deve esserci alterità fra proponente e votante“.
Questa conclusione, ha proseguito il legale, è anche corroborata alla necessità di dover contemperare il principio maggioritario, alla base del concordato, con un’adeguata tutela del principio di autonomia privata.
“Sussiste conflitto di interesse fra i creditori nei concordati tutte le volte in cui in occasione del voto un creditore si trovi ad essere portatore di due diversi interessi: quello tendenzialmente comune a tutti i creditori e diretto alla migliore regolazione del dissesto, l’altro personale e non condiviso con gli altri creditori, incompatibile col primo“.
Nel concordato vige il principio maggioritario, in nome del quale può essere pregiudicato l’interesse dei creditori dissenzienti ma solo in funzione di una valutazione di convenienza economica. La maggioranza può imporre un sacrificio alla minoranza solo se alla base di tale decisione ci sia “l’interesse comune a tutti i partecipanti”.
Questo approccio salta nel momento in cui il voto della maggioranza è inquinato dalla presenza in quella stessa maggioranza di soggetti che sono in conflitto di interesse.
Dinanzi ad una situazione di questo tipo, il voto del creditore concordatario in conflitto di interessi deve essere sterilizzato.
Alla luce di tale principio la corte ha stabilito in maniera perentoria che avvenga l’esclusione tout court dal voto del creditore che sia in conflitto di interesse. Questo in nome della salvaguardia dell’interesse collettivo dei creditori, visto e considerato che i diritti di qeusti ultimi sono costretti a fare i conti con una compressione a causa del principio maggioritario che impone l’immediata immunizzazione di tutte quelle situazioni di abuso e conflitto.
La sola e unica conseguenza del concordato Astaldi è che deve essere escluso dal calcolo delle maggioranze, questa rilevante massa creditoria, che è pari ad oltre 600 milioni di euro. Il risultato è il mancato raggiungimento della maggioranze richieste dalla legge per l’approvazione del concordato.
Che cosa potrebbe avvenire a questo punto? Secondo l’avvocato nulla perchè il concordato Astaldi è stato ‘concordato’ in ogni minimo dettaglio. Quindi neppure questa palese violazione della par condicio tra i creditori di cui si è fatto riferimento in precedenza potrà fermare quei soggetti che hanno confezionato questo concordato.
In conclusione il prossimo 26 marzo voteranno tutti e tutti voteranno a favore del piano. Ma la votazione verrà impugnata per questo motivo.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta,
causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Migliori Piattaforme di Trading
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.