un calendario di carta alla pagina del mese di agosto con alcune matite colorate
Adempimenti fiscali agosto - Borsainside.com

Agosto è universalmente riconosciuto come il mese delle ferie, e proprio per rispettare questa atmosfera di relax, sono previste sospensioni per numerosi adempimenti fiscali e versamenti a carico dei contribuenti.

Questo non solo consente ai contribuenti di godersi un periodo di pausa dallo stress delle scadenze, ma permette anche agli uffici di non essere sovraccaricati di lavoro, considerando che molti dipendenti e funzionari si prendono il meritato riposo durante il mese di agosto.

Prima di procedere, è opportuno fare chiarezza sulle differenze tra “termini che slittano” e “sospensione dei termini”. Nel primo caso, gli adempimenti previsti tra l’1 agosto e il 20 agosto vengono semplicemente spostati al 20 agosto. Nel caso della sospensione, invece, i termini si fermano e ripartono solo il 4 settembre, rendendo necessario un nuovo calcolo per determinare la nuova scadenza.

Adempimenti fiscali e versamenti che slittano al 20 agosto

Cominciamo descrivendo gli adempimenti fiscali che subiscono uno slittamento nel mese di agosto. L’utilizzo del verbo “slittare” è voluto per sottolineare la differenza rispetto alla vera sospensione dei termini.

Dal 1° al 20 agosto, sono bloccati i versamenti fiscali la cui scadenza ricade in questo periodo. Siccome il 20 agosto 2023 è una domenica, il termine slitta ulteriormente, pertanto, nel caso di scadenze previste in questo arco temporale, i pagamenti e gli adempimenti richiesti devono essere effettuati entro il 21 agosto.

Lo slittamento riguarda anche eventuali importi da pagare a rate, ma è importante sottolineare che la rata successiva non subisce alcun cambiamento. Ad esempio, consideriamo una rata in scadenza il 10 agosto: questa deve essere versata, senza interessi, sanzioni o maggiorazioni, entro il 21 agosto, mentre la rata successiva manterrà la scadenza originaria del 10 settembre.

Un esempio classico di slittamento riguarda il versamento dell’IVA per coloro che effettuano il pagamento mensilmente: la scadenza ordinaria del 16 agosto slitterà al 21 agosto.

Sospensione degli adempimenti fiscali per le richieste documentali

Per quanto riguarda le richieste documentali, ovvero quando l’Agenzia delle Entrate o altri enti impositori chiedono al contribuente di fornire documenti, la disciplina è differente. Innanzitutto, non vi è un semplice slittamento dei termini, ma una vera e propria sospensione. Inoltre, i termini sono più estesi, dal 1° agosto al 4 settembre.

L’articolo 37, comma 11, del decreto legge 223 del 2006 stabilisce appunto che durante questo periodo i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi.

Tuttavia, esistono alcune eccezioni: non rientrano in questa agevolazione le richieste effettuate nel corso di accessi e ispezioni, così come le procedure di rimborso dell’IVA.

Il funzionamento della sospensione è diverso rispetto allo slittamento dei termini. Ad esempio, se l’amministrazione finanziaria notifica al contribuente una richiesta di documenti con termine di 30 giorni a partire dal 22 luglio, i 30 giorni vengono conteggiati fino al 31 luglio, per poi essere sospesi fino al 4 settembre e riprendere da quest’ultima data.

Di seguito, elenchiamo gli atti per i quali si applica la sospensione dei termini:

  • Gli inviti a comparire di persona o tramite rappresentante per fornire dati certi all’amministrazione.
  • Gli inviti a presentare o trasmettere atti ai fini dell’accertamento.
  • L’invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento, anche riguardanti altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti.
  • Le richieste di copie ed estratti atti.

Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi anche i termini per:

  • Gli avvisi di liquidazione aventi a oggetto redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412 della Legge 311/2004).
  • I versamenti e i chiarimenti inerenti gli avvisi bonari derivanti dai controlli automatici e formali per imposte dirette e IVA (articolo 36 Dpr 600 del 1973).

Infine, è importante tenere presente che dal 1° al 31 agosto risultano sospesi anche i termini per i processi civili, amministrativi e tributari.

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