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La questione dell’obbligo di pagamento dell’Imu (Imposta Municipale Unica) e della Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) per gli italiani residenti all’estero che possiedono immobili in Italia è un argomento di rilevanza per molti. Proviamo pertanto a fornire chiarimenti dettagliati riguardo a queste imposte e le possibili esenzioni applicabili a tali soggetti.

Non tutti gli italiani residenti all’estero sono tenuti a pagare l’Imu e la Tasi sugli immobili di loro proprietà in Italia. Esistono alcuni casi in cui sono previste esenzioni per l’abitazione principale e riduzioni per la Tasi.

Per quanto riguarda l’Imu per i residenti all’estero, gli italiani sono obbligati al pagamento dell’imposta sull’immobile posseduto in Italia, a meno che non siano iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e pensionati nello Stato estero di residenza. Secondo quanto specificato dall’AIRE:

“L’immobile in Italia può essere considerato abitazione principale (e quindi esente dall’Imu) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.”

Solo in questa situazione specifica si ha diritto all’esenzione dal pagamento dell’Imu sulla prima casa. Pertanto, tutti gli altri cittadini italiani residenti all’estero che non soddisfano questi requisiti sono obbligati a pagare l’Imu sulla loro prima abitazione in Italia.

Le modifiche normative relative all’Imu per gli italiani residenti all’estero sono state apportate dall’articolo 9-bis della legge n. 80/2014. Questa modifica ha eliminato la possibilità per i pensionati italiani residenti all’estero e per i cittadini italiani che risiedono in un altro Stato di dichiarare la loro abitazione in Italia come prima casa.

A titolo di completezza, riportiamo qui di seguito il testo dell’articolo 9-bis della legge n. 80/2014:

“A partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”

Pertanto, i soggetti che non rientrano nell’esenzione sono obbligati a pagare l’Imu, poiché l’immobile posseduto in Italia da un cittadino italiano residente all’estero viene considerato come una seconda abitazione.

Tasi per residenti all’estero: riduzione dell’imposta per alcuni soggetti

Per quanto riguarda la Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili), i cittadini italiani residenti all’estero sono tenuti a pagarla poiché la normativa vigente non prevede alcuna esenzione per gli iscritti all’AIRE. Tuttavia, è prevista una riduzione della tassa per i pensionati iscritti all’AIRE che ricevono la pensione dallo Stato estero di residenza.

Quindi, per questi pensionati esenti dall’Imu, è prevista una riduzione della Tasi, così come per la Tari, nella misura del due terzi dell’imposta. La legge n. 80/2014 è ancora la normativa di riferimento per il pagamento della Tasi sull’immobile posseduto in Italia.

Oltre alla riduzione della Tasi per i pensionati sopra menzionati, la normativa stabilisce che tutti gli altri soggetti iscritti all’AIRE sono obbligati a pagare l’imposta secondo l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui si trova l’immobile. Questa disposizione si applica a tutti gli immobili, abitativi o meno, posseduti in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.

Come si pagano le imposte sulla casa per gli italiani residenti all’estero

Gli italiani residenti all’estero che devono pagare l’Imu e la Tasi devono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario al Comune di riferimento entro la scadenza stabilita per l’acconto o il saldo. Le coordinate per il bonifico devono essere richieste presso l’Ufficio Tributi del Comune in cui si trova l’immobile.

Tuttavia, l’AIRE consiglia di inserire nella causale del versamento i dati presenti nel modello F24, ovvero:

  • Codice fiscale o Partita IVA;
  • Indicazione dell’imposta versata, Imu o Tasi;
  • Anno di riferimento;
  • Specificare se si tratta dell’acconto o del saldo dell’imposta;
  • Codici tributo.

Il Comune potrebbe richiedere anche l’invio di una copia del bonifico tramite fax o posta elettronica per le proprie registrazioni.

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