tre pile di monete di altezza crescente e una villa con prato nello sfondo

Non si tratta di una novità, ma non tutti sanno che per beneficiare dello sconto IMU del 50% previsto per gli immobili inagibili è sufficiente un’autocertificazione.

A ribadirlo è stata un’ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 1263 del 21 gennaio 2021, con la quale viene sottolineata l’importanza del principio di collaborazione e buona fede tra contribuenti ed ente impositore.

Inoltre in quei casi in cui il Comune sul territorio del quale si trova l’immobile è a conoscenza dello stato di inagibilità dello stabile, lo sconto del 50% sull’imposta spetta anche senza presentare la dichiarazione Imu.

L’ordinanza chiarisce quindi che per tutti i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, il contribuente ha la possibilità di presentare un’autocertificazione per ottenere lo sconto Imu del 50%, invece di seguire la strada dell’accertamento dello status dell’immobile che prevede la perizia a carico del proprietario effettuata dall’ufficio tecnico del Comune.

Come ottenere lo sconto IMU del 50% con autocertificazione

Abbiamo visto quindi che il contribuente proprietario di un immobile inagibile per il quale è previsto lo sconto IMU del 50% può accedere all’agevolazione semplicemente con apposita autocertificazione, ma cosa bisogna fare esattamente?

Ricordiamo che la base imponibile Imu è ridotta del 50% per i fabbricati che sono dichiarati inagibili, inabitabili e che di fatto non sono utilizzati, per tutto il tempo che la condizione sussiste.

Normalmente è l’ufficio tecnico del Comune, tramite un proprio perito, ad accertare l’inagibilità o l’inabitabilità dell’immobile, e la perizia in questi casi è a carico del proprietario.

In alternativa però il proprietario dell’immobile può presentare apposita autocertificazione nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il punto è che il proprietario, per poter presentare la dichiarazione, deve avere la certezza che l’immobile sia effettivamente, dal punto di vista della legge, inagibile, quindi è fondamentale capire quali sono i criteri da considerare.

Un immobile è considerato inagibile quando il suo degrado fisico non può essere ripristinato attraverso interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono quindi immobili inagibili gli edifici pericolanti, diroccati o fatiscenti.

Possono quindi essere considerati inagibili ad esempio i fabbricati che hanno il solaio o il tetto con lesioni talmente gravi che potrebbero crollare da un momento all’altro; sono inagibili anche i fabbricati che hanno muri perimetrali le cui lesioni possono far temere un crollo parziale o totale imminente.

Se poi vi è un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, oppure un’ordinanza di ripristino volta ad evitare danni a terzi si tratta per forza di cose di un edificio inagibile.

Quando è sufficiente l’autocertificazione per avere lo sconto Imu del 50%?

Come accennato in apertura, a confermare la possibilità di beneficiare dello sconto del 50% sull’Imu attraverso una semplice autocertificazione è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1263 del 21 gennaio 2021 che afferma quanto segue:

“Nell’ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50%, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto”.

Questo significa che se il Comune è già a conoscenza dello stato di inagibilità dell’immobile non occorre che il contribuente fornisca informazioni in tal senso, in quanto l’ente locale di fatto ne è già in possesso. Il pagamento dell’imposta in misura intera quindi viene automaticamente escluso in questi casi, anche senza la richiesta di sconto del 50%.

L’ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito inoltre l’importanza del principio della collaborazione e della buona fede tra ente impositore e contribuente. Si tratta di un principio fissato per legge dallo Statuto del Contribuente, legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1.

La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza del 21 gennaio 2021, ricorda che il Comune non può chiedere al cittadino di pagare per una tassa non dovuta, a maggior ragione se è già in possesso di tutti gli elementi per i quali è previsto l’accesso a sconti ed agevolazioni fiscali.

L’ordinanza infatti ribadisce quanto segue:

“Quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell’ICI (IMU) in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4)”.

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