Il bonus destinato alle imprese del settore tessile e della moda è ancora disponibile per quelle aziende interessate che risultano in possesso dei requisiti, ma resta poco tempo per presentare domanda.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti aggiornato, in data 6 maggio 2022, il modello per le istanze fornendo le istruzioni per il periodo d’imposta 2021. L’ente in quest’occasione ha comunicato una variazione sul modello per richiedere il bonus tessile e moda, il cui termine per fare richiesta, come da precedente comunicazione risalente al mese di ottobre 2021, è stato rinviato dal 10 maggio al 10 giugno 2022.
In particolare l’Agenzia delle Entrate, con la comunicazione del 6 maggio 2022, provvede a:
- sostituire l'”autodichiarazione generale” con una dichiarazione sostitutiva semplificata contenente il mero rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework
- introdurre appositi campi per gli importi da restituire in caso di fruizione di aiuti di Stato in misura eccedente a quella consentita
- adeguare i massimali nella dichiarazione sostitutiva
- inserire ulteriori codici attività nelle specifiche tecniche a seguito dell’ampliamento dei beneficiari previsto dal sostegni-ter.
Cosa dice il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021
Per quanto riguarda il bonus tessile e moda ricordiamo anche che l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 293378 del 28 ottobre, ha stabilito che la comunicazione per fruire del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rinviata come indicato di seguito:
- dal 29 ottobre al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Dpcm del 9 marzo 2020
- dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Quanto al meccanismo sulla base del quale vengono definiti gli importi riconosciuti nell’ambito del bonus tessile e moda, ricordiamo che l’articolo 48-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione all’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino.
In particolare è previsto che le imprese in possesso dei requisiti richiesti possano accedere ad un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello per il quale viene riconosciuto il beneficio.
Bonus tessile e moda: cambiano i criteri e si estende la platea
Con il provvedimento n. 262282 dell’11 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità per accedere al credito d’imposta previsto nell’ambito del bonus Tessile e Moda, emanando il modello per presentare le domande, lo stesso modello che con il provvedimento del 6 maggio l’ente ha ulteriormente modificato.
Invece il decreto del MiSE del 27 luglio 2021 ha stabilito i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. Infine con il decreto Sostegni ter è stata incrementata la dotazione a disposizione per il bonus, che è così passata da 150 a 250 milioni di euro per il 2022, estendendo al contempo la platea dei beneficiari.
Il decreto Sostegni ter infatti include tra le imprese che possono accedere al bonus Tessile e moda anche quelle che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria con i seguenti codici ateco:
- 47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
- 47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
- 47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati.
Per richiedere il bonus tessile e moda resta tempo fino al 10 giugno
Per poter accedere al credito d’imposta previsto nell’ambito del bonus Tessile e Moda rimanenze di magazzino, è necessario presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il credito, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, deve essere richiesto comunicando all’AdE l’“incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” in modo da rendere possibile l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito.
L’Agenzia delle Entrate richiede che la comunicazione venga inviata necessariamente per via telematica, direttamente dal contribuente che intende accedere al beneficio, oppure attraverso un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni entro il 10 giugno 2022 con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, con l’indicazione del credito teorico, sarà poi l’Agenzia delle Entrate, a seconda delle risorse ancora disponibili, a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili.
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