un uomo che siede a un tavolino e lavora da laptop

Per capire il funzionamento di alcuni bonus spesso il contribuente nel dubbio non può fare altro che rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate in cerca di chiarimenti. È quanto accaduto anche con il bonus Pubblicità, in particolare per quel che riguarda le spese ammesse.

Ci riferiamo in questo caso all’interpello numero 421 del 2022 che tratta lo spinoso tema della possibilità di ottenere il credito d’imposta previsto dall’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, cioè il cosiddetto bonus Pubblicità, anche laddove il contribuente si stia avvalendo dell’intermediazione di un’agenzia pubblicitaria.

Quali sono quindi le spese che possono essere portate in detrazione quando si beneficia del bonus Pubblicità? Diciamo prima di tutto che questo bonus mira ad essere un incentivo al settore pubblicitario, quindi la platea è formata in particolare dalle aziende che operano nel settore editoriale, e dalle imprese che vogliono crescere anche per mezzo di campagne promozionali/pubblicitarie.

Quanto al funzionamento del bonus Pubblicità, viene erogato sotto forma di credito di imposta in favore dei soggetti “imprese e lavoratori autonomi, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e dalle dimensioni aziendali” fino al 50% delle spese sostenute. Il credito deve comunque essere utilizzato in compensazione attraverso il modello F24.

Si tratta tuttavia di un settore ampio, ed ora comprende anche società che svolgono di fatto il ruolo di intermediari e gestiscono l’assetto pubblicitario delle imprese. Ed è proprio qui che ha origine il dubbio poi sottoposto all’Agenzia delle Entrate, con il contribuente che si chiede se un’agenzia di pubblicità, grafica e web, che intende offrire anche servizi ancillari e complementari rispetto alla semplice pubblicità attraverso carta stampata ed emittenti televisive, ha la possibilità di accedere al beneficio.

Più nel dettaglio all’Agenzia delle Entrate si chiede se il credito d’imposta previsto per imprese e lavoratori autonomi può essere fatto valere anche nel caso in cui il committente, nei confronti della società editoriale sia soggetto terzo rispetto al beneficiario, vale a dire l’agenzia pubblicitaria.

Contestualmente si chiede se il cliente possa ottenere il beneficio relativo solo ai costi della pubblicità e non anche i costi relativi ai servizi “ancillari e complementari”.

Bonus Pubblicità: per servizi resi da terzi il bonus non spetta

In risposta all’interpello nel merito delle modalità di assegnazione del bonus Pubblicità l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il chiarimento 421 del 2022, nel quale viene spiegato che il bonus disciplinato dall’articolo 57-bis decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, riconosce il beneficio in favore di “lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”.

Il decreto specifica anche che per accedere al bonus Pubblicità ed ottenere quindi il credito d’imposta da esso previsto, è necessario che tali soggetti siano iscritti al Roc (Registro Operatori di Comunicazione). Per chi volesse fare le opportune verifiche è sufficiente rivolgersi al sito ufficiale dell’Agicom.

L’Agenzia delle Entrate, con il suo chiarimento specifica che la norma deve essere interpretata in senso letterale, il che significa che il beneficiario può essere riconosciuto solo quando vi è un rapporto diretto tra l’impresa/lavoratore autonomo che vuole avvalersi del beneficio e la stampa/emittenti, incluse società concessionarie dei vari mezzi stampa, che offrono spazi pubblicitari.

Il chiarimento dell’AdE evidenzia inoltre che “non possono considerarsi agevolabili le spese per investimenti in campagne pubblicitarie operate indirettamente mediante la fruizione (e il relativo pagamento) di servizi resi da soggetti terzi”.

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