In seguito alla decisione, del governo Conte bis prima e del governo Draghi poi, di imporre la chiusura di discoteche e sale da ballo nel dichiarato intento di contenere la diffusione del Sars-Cov2, è stato necessario prevedere dei ristori per le imprese del settore.
È stato quindi introdotto il bonus discoteche e sale da ballo, che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto il cui importo è stato recentemente definito sulla base delle risorse complessivamente stanziate per questa misura.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha infatti definito l’importo esatto del bonus che spetta alle imprese del settore, che sono tra quelle maggiormente penalizzate dalla politica di lockdown e chiusure con cui si è deciso di affrontare la cosiddetta emergenza Coronavirus.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che l’importo del contributo a fondo perduto destinato a discoteche, sale da ballo e operatori del settore con codice Ateco 93.29.10 sarà di 22.002 euro e sarà accreditato sul conto corrente delle partite Iva come indicato nelle istanze presentate nel periodo compreso tra il 6 e il 20 giugno.
Qual è esattamente l’importo del bonus discoteche e sale da ballo
Con il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene definito l’importo del bonus che spetta alle discoteche e sale da ballo attive al 27 gennaio 2020, ma chiuse per effetto delle misure anti-contagio imposte dall’esecutivo nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.
Ed è in particolare con il provvedimento n. 244635/2022 che viene specificato che l’importo del contributo a fondo perduto spettante alle attività che rientrano in questa categoria è di 22.002 euro come risultato della ripartizione del plafond disponibile che è stato definito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 4/2022, e sulla base del totale delle domande presentate (e accolte) nel periodo tra il 6 e il 20 giugno.
L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l’importo riconosciuto a ciascun beneficiario può arrivare fino ad un massimo di 22.002 euro, ma può essere anche di importo inferiore. Nello specifico viene calcolato l’importo minore tra la suddetta cifra e l’ammontare residuo degli aiuti fruibili da ciascuna impresa, stabiliti sulla base dei dati inseriti all’interno della domanda, e nei limiti stabiliti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.
L’importo del bonus verrà erogato direttamente sul conto corrente bancario o postale delle partite Iva che vi hanno diritto e che hanno presentato regolare domanda nei termini previsti. Tuttavia, se successivi controlli svolti dall’Agenzia delle Entrate dovessero far emergere la non spettanza dell’aiuto, sarà la stessa AgE a procedere con il recupero delle somme riconosciute e non spettanti, e all’applicazione delle sanzioni previste.
Bonus discoteche e sale da ballo, i requisiti
Il bonus discoteche e sale da ballo è stato inizialmente introdotto con il decreto Sostegni bis, e ripreso poi dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 4/2022 (decreto Sostegni ter), ed è destinato a quelle attività per le quali è stata disposta la chiusura a partire dal 27 gennaio 2020 nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov2.
Ma quali sono esattamente le attività cui spetta il bonus e quali i requisiti da soddisfare per accedere all’agevolazione? Come accennato nei paragrafi precedenti, il contributo a fondo perduto spetta alle attività che operano nel settore dell’intrattenimento che sono identificate con il codice Ateco 93.29.10.
Per poter accedere all’agevolazione le suddette attività dovranno comunque soddisfare alcuni requisiti, a cominciare dal requisito di reddito. Possono infatti ricevere il contributo a fondo perduto le partite Iva con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una perdita di fatturato nel 2021 pari o superiore al 30% rispetto a quello del 2019.
Ma non è tutto, in quanto il soggetto interessato dovrà dichiarare che la partita Iva è stata aperta prima del 27 gennaio 2020, e di essere residente in Italia. Modello e istruzioni per fare la richiesta di accesso al contributo a fondo perduto sono disponibili dal 18 maggio sul sito dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate con il provvedimento n. 171638/2022.
Le domande sono valide solo se inviate utilizzando l’apposito modello per via telematica attraverso Entratel/Fiscoline, oppure seguendo la procedura web, solo nel periodo compreso tra il 6 e il 20 giugno.
Una volta presentata la domanda il soggetto interessato può verificare lo stato della richiesta consultando l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per farlo basta entrare nella sezione Fatture e Corrispettivi, cliccando quindi su Contributo a fondo perduto e poi su Consultazione esito. In questo modo è possibile visualizzare l’importo riconosciuto e se è presente il mandato di pagamento. In caso di domanda respinta il richiedente avrà modo di leggere le motivazioni della decisione sempre nella stessa sezione del sito.
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