Il bonus export digitale è stato introdotto nell’ottica di incentivare i processi di digitalizzazione delle Piccole e Medie imprese italiane. Si tratta di una misura la cui esecuzione è stata affidata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), e dall’Agenzia ICE ad Invitalia.

Il programma di sostegno del Ministero degli Esteri è destinato in particolare a quelle piccole e medie imprese che sono competenti in processi di sviluppo d’impresa e di digital transformation per l’export, a patto che abbiano fornito serviti o prestazioni, riguardanti una o più delle spese ammissibili, per un importo complessivo che raggiunga almeno i 200 mila euro negli ultimi tre anni.

A partire dalla giornata di ieri, 16 maggio, è arrivato il via libera alle domande, il che significa che sono già ufficialmente aperti i termini per la registrazione di fornitori e beneficiari al programma “Bonus per l’export digitale”.

Complessivamente l’esecutivo guidato da Mario Draghi ha stanziato per questa iniziativa a favore del processo di digitalizzazione delle imprese 30 milioni di euro. Le risorse messe in campo dovranno bastare a sostenere le spese che le imprese hanno sostenuto per dotarsi di servizi e prodotti digitali funzionali all’aumento dell’export italiano.

Già da ieri, con l’apertura dello sportello telematico, è possibile quindi presentare domanda effettuando l’accesso al portale Invitalia PA Digitale. Si tratta dell’unico canale attraverso il quale sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto, e le domande dovranno essere presentate entro la scadenza del 15 luglio 2022.

È bene sottolineare comunque che probabilmente le risorse stanziate si esauriranno prima di quella data, motivo per cui le imprese interessate ad accedere al bonus export digitale farebbero bene ad affrettarsi.

Cos’è e come funziona il bonus export digitale

Come accennato il bonus export digitale è stato introdotto allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle imprese e per promuovere il Made in Italy.

Si tratta di un’agevolazione che si colloca nel contesto della strategia delineata dal Patto per l’Export, che dovrebbe mettere le piccole e medie imprese italiane nelle condizioni di avviare o consolidare le attività di esportazione e di internazionalizzazione.

La Convenzione MAECI-ICE ha quindi favorito l’introduzione di una misura in grado di disciplinare la concessione e l’erogazione di contributi, sotto forma di bonus, che vadano a coprire le spese sostenute dalle imprese per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export fornite da imprese che risultano iscritte nell’elenco delle società abilitate.

Le piccole e medie imprese italiane che rientrano nei requisiti previsti dalla normativa per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto previsti potranno utilizzare le risorse a copertura di spese relative ai seguenti processi di internazionalizzazione:

  • realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, quali siti web e/o app per dispositivi mobili
  • realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedono l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web
  • realizzazione di servizi accessori all’attività di e-commerce
  • realizzazione di una strategia per la comunicazione, l’informazione e la promozione per il canale dell’export digitale
  • potenziamento del digital marketing nella prospettiva di sviluppare attività di internazionalizzazione
  • servizi di Content Management System
  • iscrizione e/o abbonamento a piattaforme Saas (Software as a Service) per il posizionamento sui motori di ricereca e per le spese di content marketing
  • servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
  • potenziamento e aggiornamento delle dotazioni di hardware necessarie per realizzare tutti i servizi fin qui elencati.

Non sono coperte dal bonus export digitale quelle spese sostenute per acquisti generici di hardware, i costi per le imposte e le tasse o per la registrazione della proprietà intellettuale. Non sono coperte inoltre le spese legali e notarili, così pure tutte quelle spese ordinarie per attività amministrative o aziendali. 

Tutte le spese ammesse al bonus export digitale dovranno essere effettuate dopo la presentazione della domanda di accesso al contributo a fondo perduto, e in ogni caso i pagamenti devono essere effettuati con metodi tracciabili in formato elettronico.

Quali sono gli importi del bonus export digitale

Il governo di Mario Draghi ha stanziato complessivamente 30 milioni di euro per i contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese per favorire la digitalizzazione e l’export del made in Italy.

Per quanto riguarda gli importi che verranno riconosciuti all’impresa coi contributi a fondo perduto previsti da questa iniziativa, in regime de minimis saranno erogati:

  • 4.000 euro alle microimprese a copertura di spese ammissibili per un importo che, al netto dell’Iva, non risulti inferiore a 5.000 euro
  • 22.500 euro alle reti e consorsi a copertura di spese ammissibili per un importo che, al netto dell’Iva, non risulti inferiore a 25.000 euro.

Per quel che riguarda invece le modalità con cui il contributo viene erogato, è previsto l’accredito in unica soluzione a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso società fornitrici iscritte nell’apposito elenco.

A quali imprese spetta il contributo a fondo perduto per l’export digitale

Abbiamo visto che nell’ambito del bonus per l’esport digitale sono stati stanziati in tutto 30 milioni di euro, e che possono essere riconosciuti fino a 22.500 euro sotto forma di contributo a fondo perduto. Abbiamo anche visto quali sono le spese coperte dall’iniziativa, ma quali sono esattamente le imprese che possono beneficiare di questi nuovi incentivi?

Si tratta di un contributo destinato alle microimprese manifatturiere che hanno sede in Italia, anche costituite in forma di reti o consorzi. In particolare il bonus export digitale spetta alle realtà aziendali che rientrano tra le seguenti:

  • Micropimrese: imprese con un massimo di 9 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio che non superi il tetto dei 2 milioni di euro
  • Imprese manifatturiere: imprese individuate con codice ATECO primario compreso tra i codici 10.00.00 e 33
  • Reti: soggetti definiti al comma 2 dell’articolo 45 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2022
  • Consorzi: soggetti costituiti nella forma di consorzio come previsto dagli articoli 2602 e 2612 del Codice Civile, che hanno come oggetto la diffusione internazionale dei prodotti delle mPMI.

Per ricevere il contributo richiesto i beneficiari dovranno procedere con gli acquisti pianificati e presentare quindi la documentazione della spesa, avendo cura di effettuare tutti i pagamenti con metodi tracciabili.

Non possono ricevere il bonus export digitale quelle microimprese che risultano sottoposte a procedure concorsuali o che versano in condizioni particolari quali fallimento, liquidazione, né quelle imprese che sono soggette a sanzioni disciplinari. In tutti i casi si applica il principio de minimis nel cumulo dei benefici richiesti.

Bonus export digitale, come richiedere il contributo a fondo perduto

Per accedere ai contributi a fondo perduto introdotti nell’ambito del bonus export digitale è necessario seguire diversi passaggi nell’ordine prestabilito. Prima di tutto occorre compilare la domanda e presentarla attraverso il portale di Invitalia. Dal momento in cui il richiedente riceve conferma di accettazione della domanda può presentare la richiesta di erogazione del contributo.

La presentazione della domanda prevede quindi due fasi, e per ciascuna di essa sono state fissate delle date da rispettare:

  • la compilazione della domanda può essere effettuata dal 10 maggio al 15 luglio 2022
  • la presentazione della domanda può avvenire tra il 16 maggio e il 15 luglio 2022

Per la richiesta dei contributi in ogni caso resta tempo fino all’esaurimento delle risorse stanziate pari a 30 milioni di euro, il che significa che se queste terminano prima della data fissata a scadenza vi è lo stop anticipato alle domande.

Per presentare domanda per il bonus export digitale è necessario essere in possesso di SPID, PEC (Casella di posta elettronica certificata) attiva e Firma digitale.

È possibile presentare una sola richiesta di accesso agli incentivi per singola impresa. Invitalia, in qualità di Soggetto Gestore, valuterà le domande nell’ordine cronologico in cui saranno state presentate, entro i limiti delle risorse stanziate per il bonus.

In ogni caso sarà data priorità alle microimprese partecipanti a programmi governativi finalizzati all’inserimento in piattaforme di e-Commerce internazionali o programmi per la transizione digitale delle aziende esportatrici.

Quanto tempo ci vuole per ricevere il contributo?

Il bando prevede che il contributo previsto nell’ambito del bonus export digitale, il cui importo per singolo beneficiario può andare da un minimo di 4.000 ad un massimo di 22.500 euro, venga erogato in tempi piuttosto stretti. È prevista infatti l’erogazione dell’incentivo entro 90 giorni dalla data in cui la richiesta è stata presentata.

A tal proposito l’articolo 9, Erogazione dei contributi, stabilisce quanto segue:

“Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione completa della documentazione richiesta ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali Invitalia provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
b) accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario;
c) erogare al soggetto beneficiario, sia esso microimpresa, rete o consorzio, il contributo.

Non è in ogni caso erogabile alcun contributo a fronte di spese ammesse di importo inferiore a euro 5.000,00 per le microimprese e a euro 25.000 per le reti o i consorzi.

Invitalia può effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari e sui fornitori di cui all’articolo 7, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente accordo e del provvedimento di cui all’articolo 12″.

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