Nell’ambito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione dal Sars-Cov2 in Italia, il governo ha erogato tutta una serie di aiuti destinati a quelle imprese che sono state maggiormente danneggiate da lockdown e restrizioni imposte nel dichiarato intento di contenere la diffusione del virus.

Ora, ad emergenza Covid-19 terminata, alcune imprese potrebbero dover restituire gli aiuti ricevuti sotto forma di contributi a fondo perduto, cioè i cosiddetti bonus Covid. L’Amministrazione finanziaria sta infatti avviando alcuni accertamenti volti a verificare l’eventuale erogazione di somme non dovute, e la base di partenza sarà rappresentata dall’autodichiarazione da presentare entro il 30 giugno.

Bonus Covid imprese, quali sono le regole per l’autodichiarazione

Sono pronte le regole per l’autodichiarazione che le imprese che hanno ricevuto i bonus Covid dovranno presentare nel periodo che va dal 28 aprile al 30 giugno 2022. Le autodichiarazioni dovranno essere presentate attraverso il servizio web dedicato oppure servendosi dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ma quali sono esattamente le regole per presentare l’autodichiarazione circa gli aiuti percepiti dalle imprese nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19? Il modello è già disponibile online a partire dal 27 aprile, e può essere utilizzato da quelle imprese che devono compilare e presentare la dichiarazione sostitutiva (autodichiarazione) in quanto hanno beneficiato dei cosiddetti bonus Covid.

Con questo documento le imprese attestano l’importo complessivo degli aiuti economici percepiti, dichiarando che gli importi non superano i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle condizioni fissate dalla normativa.

Per quel che riguarda le tempistiche da rispettare, come accennato l’autodichiarazione deve essere presentata nel periodo che va dal 28 aprile al 30 giugno 2022 tramite apposito sito web effettuando l’accesso all’area personale, oppure attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021, sono tenuti ad inviare l’autodichiarazione entro il 30 giugno 2022 anche quei contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato.

In particolare si devono attenere a questa procedura quei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, per via di lockdown e restrizioni imposte nel contesto dell’emergenza Covid-19, hanno subito una riduzione del proprio volume d’affari superiore al 30% rispetto all’anno precedente.

Restituzione bonus Covid: quali sono le imprese che devono presentare l’autodichiarazione

Quali sono quindi le imprese che sono tenute a presentare entro il 30 giugno 2022 la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate? Devono adempiere all’obbligo tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel cosiddetto regime “ombrello”.

Non sono tuttavia tenute a presentare la dichiarazione sostitutiva quelle imprese che hanno già reso l’autodichiarazione in sede di presentazione della comunicazione/istanza per accedere agli aiuti previsti in quanto già previsto dalla normativa per quegli specifici bonus. In tal caso la presentazione della dichiarazione sostitutiva è obbligatoria solo se quel beneficiario ha ottenuto in seguito altri bonus Covid.

In tal caso la dichiarazione deve essere infatti presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti ricevuti successivamente, e di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva.

In generale devono presentare l’autodichiarazione i seguenti soggetti:

  • le imprese che hanno fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato il quadro C nella precedente dichiarazione sostitutiva
  • le imprese che hanno superato i limiti massimi spettanti e che devono riversare gli importi che superano i massimali previsti
  • le imprese che si sono avvalse della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Può essere lo stesso contribuente ad inviare personalmente la dichiarazione, oppure un intermediario incaricato della trasmissione della stessa. Successivamente, entro cinque giorni dall’invio dell’autodichiarazione, viene rilasciata una ricevuta con cui si attesta che il documento è stato preso in carico oppure si comunica lo scarto della dichiarazione.

In tal caso la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione dello scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà comunque considerata come inviata nei tempi previsti.

Quali imprese potrebbero dover restituire i bonus Covid ricevuti

Nella prima fase dell’emergenza gli aiuti economici sono stati erogati dall’allora governo Conte bis a tutte le imprese penalizzate da lockdown e restrizioni imposte, indipendentemente dall’eventuale calo di fatturato.

Successivamente i soggetti aventi diritto agli aiuti sono stati individuati secondo criteri più specifici, legati in particolare agli introiti realizzati, e in questo modo gli importi erogati sotto forma di aiuti sono risultati destinati ad una platea più circoscritta.

Attraverso l’autodichiarazione quindi dovrebbe essere possibile stabilire in quali casi sono stati erogati contributi non dovuti, e permetterebbe di far luce su eventuale superamento di limiti, in particolare limiti reddituali, che determinano l’esclusione dall’accesso alle agevolazioni.

In questi casi l’impresa o il soggetto che ha beneficiato degli aiuti, e che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, si trova a fornire al Fisco le dovute spiegazioni e infine a restituire gli importi percepiti e non dovuti.

Questo è quanto stabilito da un decreto ministeriale con il quale si riconosce la restituzione volontaria calcolata ai sensi del Regolamento CE n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Ma cosa succede se il soggetto che deve restituire gli importi percepiti e non spettanti nell’ambito dei bonus Covid non adempie all’obbligo previsto? In questo caso l’Agenzia delle Entrate provvederà a scalare l’importo che l’imprese dovrebbe restituire, da bonus, sconti e altre agevolazioni successivamente riconosciuti.

Infine, laddove l’impresa non sia in attesa di alcun credito da parte dell’Agenzia delle Entrate, o risulti in attesa di un credito di importo non in grado di garantire il completo recupero di quanto dovuto, gli importi mancanti dovranno essere effettivamente restituiti attraverso appositi versamenti nelle casse dell’Erario come indicato dagli enti competenti.

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