Uno dei bonus introdotti nel corso dei mesi scorsi è destinato in modo specifico alle imprese che hanno sostenuto spese per investimenti pubblicitari nel 2021. Nei giorni scorsi, e per l’esattezza in data 8 aprile 2022, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha pubblicato sul proprio sito la lista dei soggetti ammessi alla fruizione dell’agevolazione.
Si tratta di un bonus che viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta solo ad alcuni soggetti indicati con provvedimento del Capo del Dipartimento, e solo se nel corso del 2021 hanno sostenuto delle spese per investimenti pubblicitari.
Per fruire del credito d’imposta previsto dal bonus Pubblicità è necessario che sia effettuata la verifica preventiva volta ad accertare che le imprese non abbiano superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, così come specificato dall’articolo 2, comma 2, del provvedimento che approva l’elenco di cui sopra.
Viene inoltre evidenziata l’importante di questa verifica in quanto, se in sede di registrazione dell’aiuto nel RNA, l’Agenzia delle Entrate riscontra l’impossibilità della registrazione per via del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si ha automaticamente la revoca del beneficio concesso nonché l’illegittimità dell’eventuale fruizione.
In questo caso l’AgE provvederebbe al recupero dell’importo riconosciuto nell’ambito dell’agevolazione indebitamente percepita come previsto dall’articolo 10, ai commi 1 e 4 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
Infine è importante ricordare che è possibile utilizzare il credito d’imposta riconosciuto con il bonus Pubblicità 2022 solo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.
È in ogni caso necessario indicare, ai fini della fruizione del credito, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’AgE con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2009.
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