L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 9 del 1° aprile 2022, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti i requisiti e le modalità con cui il bonus Affitto giovani 2022 viene riconosciuto.

In particolare l’Agenzia delle Entrate ha spiegato con la nuova circolare in che modo si applicano le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, con riferimento all’articolo 1, comma 155 della manovra economica che sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR che riconosce il bonus Affitto a partire dall’anno di imposta 2022 ai soggetti che risultano in possesso dei seguenti requisiti e caratteristiche:

  • età compresa tra i 20 e i 30 anni (ora 31) non ancora compiuti
  • reddito complessivo che non supera il tetto dei 15.493,71 euro

I quali in caso di contratto di locazione stipulato avente oggetto una unità immobiliare o una sua porzione la cui destinazione d’uso è la residenza dell’intestatario del contratto stesso, possono beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda per un importo pari a 991,60 euro per i primi tre anni (che diventano quattro con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022) di durata del contratto.

Qualora la durata del contratto sia superiore ai quattro anni, allora la detrazione prevista è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il tetto massimo di 2.000 euro di detrazione.

Quali sono le novità sul bonus Affitto under 31

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda, come accennato, le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2022 riguardanti il bonus Affitto giovani under 31. In particolare l’AgE specifica che rispetto alla disciplina precedente la modifica normativa di fatto comporta quanto segue:

  • Il requisito anagrafico per usufruire della detrazione viene portato da 30 a 31 anni non compiuti
  • La detrazione viene estesa anche a quei casi in cui il contratto ha ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare, ad esempio la sola camera da letto
  • L’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, mentre nella precedente versione la normativa prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” del locatario
  • Innalza l’importo della detrazione che verrà riconosciuto in misura pari al valore maggiore tra l’importo forfettario di 991,60 euro (come previsto anche in precedenza) e il 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione, comunque nel limite di 2.000 euro
  • Il periodo di spettanza del beneficio viene innalzato dai primi 3 ai primi 4 anni, a condizione che il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla normativa vigente.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul requisito dell’età anagrafica

In particolare in merito a quest’ultimo punto, e al requisito anagrafico menzionato, è opportuno evidenziare che il rispetto dei requisiti deve essere verificato per ogni singolo periodo d’imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione, come specificato dalla circolare del 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1.

Perciò nel caso in cui il contribuente risulta soddisfare i requisiti previsti nel primo periodo d’imposta, è necessario verificare che gli stessi requisiti risultino soddisfatti anche per ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi, in modo che sia possibile beneficiare della detrazione prevista dal bonus Affitto giovani per ognuno di essi.

Per quel che riguarda ancora il requisito dell’età, è bene precisare che lo stesso risulterà in linea con quanto previsto dalla normativa garantendo l’accesso all’agevolazione anche nel caso in cui risulti soddisfatto solo per una parte del periodo d’imposta.

Se ad esempio il giovane locatario compie i 31 anni in data 30 giugno 2022, ma ha stipulato il contratto di locazione prima di quella data, avrà comunque diritto all’agevolazione, a patto naturalmente che risultino rispettati anche gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Se invece il compimento dei 31 anni, e quindi la perdita del requisito anagrafico per l’accesso al bonus Affitto giovani 2022, avviene prima della stipula del contratto di affitto, in quel caso il titolare del contratto non avrà diritto al bonus e alla relativa detrazione.

Bonus Affitto 2022, come cambiano gli importi della detrazione

Per quanto riguarda gli importi della detrazione prevista dal bonus Affitto giovani 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti.

In particolare, come accennato nel precedente paragrafo, è prevista una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfettario di 991,60 euro e il 20 per cento dell’ammontare del canone, entro il tetto massimo dei 2.000 euro.

Prendiamo quindi l’esempio di un contratto di affitto con canone mensile di 900 euro, per un importo annuo fissato a 10.800 euro. In questo caso il locatario ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro è pari a 2.160 euro e supera pertanto il tetto massimo fissato di detrazione riconosciuta. 

Se invece il canone mensile è di 350 euro, per un importo annuo di 4.200 euro, il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro in quanto il 20 per cento di 4.200 è 840, cioè un importo inferiore rispetto all’importo minimo che viene riconosciuto per il bonus Affitto giovani under 31.

Gli importi devono comunque essere rapportati al numero di giorni per i quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.

Non dimentichiamo che il bonus Affitto giovani 2022 viene riconosciuto solo nei casi in cui viene regolarmente stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e a patto che l’immobile adibito a residenza del locatario non coincida con l’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati gli organi competenti.

Quanto al limite di reddito che permette di accedere all’agevolazione non vi sono modifiche, resta infatti fissato a 15.493,71 euro.

Infine, l’attuale normativa prevede che la detrazione venga suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. E nel caso in cui il contratto di locazione sia stato stipulato da più conduttori ma sia solo uno ad essere in possesso dei requisiti di età previsti, sarà quest’ultimo soltanto a fruire della detrazione per la quota ad egli spettante.

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