Il Superbonus 110% è una delle agevolazioni per interventi edilizi sugli immobili tra le più vantaggiose per il beneficiario, inoltre vi sono svariati contesti nei quali è possibile accedere a questo bonus, ma per alcuni di questi ancora oggi sono necessari gli opportuni chiarimenti.
In particolare in questo caso cerchiamo di capire se è effettivamente possibile ottenere il Superbonus 110% per i lavori, non ancora avviati, di un immobile non ancora acquistato. Questa è infatti la domanda posta da un utente attraverso FiscoOggi, il magazine online dell’Agenzia delle Entrate:
“Sto per stipulare un contratto di compromesso per l’acquisto di un appartamento in un condominio. È vero che in qualità di ‘promissario acquirente’ ho diritto a usufruire del Superbonus 110% per i lavori edilizi che inizieranno a breve?”
Superbonus 110% a chi spetta, regole generali
Per capire se è effettivamente possibile accedere al Superbonus 110% a copertura delle spese non ancora sostente, per interventi edilizi non ancora avviati, su un immobile non ancora formalmente acquistato, dobbiamo quindi affidarci alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, ma prima cerchiamo di dare uno sguardo alle regole generali di quest’agevolazione.
Ricordiamo che in generale il Superbonus spetta “ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio”.
L’Agenzia delle Entrate specifica tuttavia che, laddove sussistano i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per usufruire del superbonus, allora rientrerà tra gli aventi diritto alla detrazione anche il “futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati”.
Con il decreto Rilancio infatti vengono individuati tra i destinatari del Superbonus “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni”. Viene specificato che hanno diritto allo sconto derivante dall’accesso al superbonus tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese necessarie per portare a termine i lavori edilizi.
Più specificamente, nell’usare l’espressione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” il legislatore ha inteso sottolineare che possono accedere al Superbonus nell’ambito di interventi qualificati se questi interessano unità immobiliari non riconducibili ai cosiddetti “beni relativi all’impresa”, o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
A quali condizioni si può ottenere il Superbonus 110% per la casa che si vuole acquistare
La prima condizione che bisogna soddisfare per poter accedere al Superbonus 110% da usare a copertura delle spese che si andranno a sostenere in un prossimo futuro per interventi edilizi da effettuare su un immobile che non è stato ancora comperato, è che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il cosiddetto compromesso.
Anche in questo caso, come previsto per interventi di recupero del patrimonio edilizio, questa condizione non rende necessaria l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, essendo implicitamente accordata con l’immissione anticipata nel possesso dell’immobile.
Possono inoltre fruire dell’agevolazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, indicati dall’articolo 5, comma 5 del TUIR, e sono i seguenti:
- il coniuge
- il componente del nucleo familiare a seguito di unione civile
- i parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado
- i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi edilizi.
Ai soggetti sopra brevemente descritti la detrazione spetta a patto che:
- risultino conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori oppure al momento in cui sono state sostenute le spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio degli interventi edilizi
- le spese sostenute siano relative ad interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato a prima casa, nel quale può esplicarsi la convivenza.
In ogni caso dall’Agenzia delle Entrate chiariscono che per poter accedere al Superbonus 110% non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto per comodato d’uso, dal momento che è sufficiente l’attestazione, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
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