Con il decreto 4 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio, il ministero della Salute ha definito quali sono le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione d gravità, in presenza delle quali è previsto che l’attività lavorativa si svolga in modalità di lavoro agile, (cd smart working) fino alla fine del mese di febbraio.

A tal proposito va ricordato che l’articolo 26, ai commi 2 e 2-bis, del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che i soggetti titolari di un contratto di lavoro dipendente, sia in ambito pubblico che privato, che risultano in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, con la quale si attesta una delle seguenti condizioni: 

  • la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita
  • i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (legge 104/1992)

hanno diritto a svolgere, di norma, la prestazione lavorativa in smart working. I soggetti sopra indicati possono in alternativa al cosiddetto lavoro agie, essere adibiti a:

  • diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, previsti dal CCNL
  • specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Con l’articolo 17, comma 2, del decreto legge del 24 dicembre 2021, n. 221 la disposizione è stata prorogata fino al 28 febbraio 2022.

Nel frattempo il ministero della Salute ha individuato le specifiche patologie e quindi le condizioni sulla base delle quali un lavoratore può aver diritto a svolgere l’attività lavorativa da remoto. 

Il decreto specifica infatti che, indipendentemente dallo stato vaccinale, hanno diritto a svolgere l’attività lavorativa in smart working fino al 28 febbraio 2022 i pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria derivante da:

  • trapianto di organo solido in terapia immunodepressiva
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica)
  • attesa do trapianto d’organo
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T)
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunodepressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure
  • immunodeficienze primitive come la sindrome di George, la sindrome di Wiskott-Aldrich etc.
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico come la terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori etc.
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave
  • pregressa splenectomia
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+

Sono inoltre inseriti tra i soggetti che hanno diritto a svolgere l’attività lavorativa in smart working indipendentemente dallo stato vaccinale coloro che presentano tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica
  • fibrillazione atriale
  • scompenso cardiaco
  • ictus
  • diabete mellito
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica
  • epatite cronica
  • obesità.

Infine hanno diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi sanitari che, al tempo stesso, presentano almeno una delle seguenti condizioni:

  • età superiore a 60 anni
  • condizioni indicate nell’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, numero 45886 dell’8 ottobre 2021.

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