L’Inps ha pubblicato proprio in questi giorni tutte le istruzioni riguardanti l’Assegno unico universale che verrà introdotto a partire dal 1° marzo 2022. L’Istituto ha infatti inserito nella circolare numero 23/2022 tutte le informazioni dettagliate riguardanti importo, requisiti e regole per presentare domanda per l’assegno istituito con il decreto legislativo 230/2021.

L’assegno unico universale, come sappiamo, è un contributo economico erogato ogni mese sulla base della domanda presentata dai genitori con figli a carico, per un importo che va da un minimo di 40 euro mensili per ciascun figlio a carico fino a 21 anni. L’importo cresce poi in base ad alcuni fattori a cominciare dall’Isee del nucleo familiare, fino a raggiungere i 175 euro mensili.

Quali sono i requisiti per richiedere l’assegno unico universale

Prima di tutto l’Inps nella circolare 23/2022 indica con precisione quali sono i requisiti da soddisfare per poter accedere alla misura che verrà concretamente introdotta a partire dal 1° marzo 2022.

Viene sottolineato a tal proposito che l’assegno unico universale spetta a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa in cui si trovano.

In sostanza l’assegno unico universale spetta:

  • per ciascun figlio minorenne a carico
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età.

Rientrano nella definizione di figli a carico solo quelli che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee dal beneficiario della misura.

Possono comunque presentare domanda per l’assegno unico universale anche i nonni per i nipoti, ma solo nel caso in cui sia stato disposto un formale provvedimento di affido o quando vi è un collocamento familiare (equiparato all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).

Per quanto riguarda i figli maggiorenni con fino a 21 anni di età, viene riconosciuto l’assegno unico universale solo se sussistono le seguenti condizioni:

  • risulta essere stata effettuata l’iscrizione a una scuola secondaria superiore oppure ad un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ad un corso di laurea riconosciuto
  • vi è in essere un contratto di apprendistato, o di tirocinio che rispetti le ‘linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento’ del 25 maggio 2001.

Non dimentichiamo che nel caso di figlio a carico disabile non sono stati fissati limiti di età, né altre condizioni, per l’accesso all’assegno unico universale.

Al momento in cui effettua la domanda, il soggetto interessato ad accedere all’assegno unico universale deve risultare in possesso di tutti i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno in Italia, il che significa che sono inclusi tra i potenziali beneficiari della misura i seguenti soggetti:

  • cittadini italiani
  • cittadini di uno Stato membro dell’Ue
  • stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D. lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale)
  • titolari di Carta blu, ‘lavoratori altamente qualificati’ (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108)
  • lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U.
  • i familiari di cittadini dell’Ue titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli articoli 10 e 17 del D.legs 6 febbraio 2007, n. 30)
  • i familiari extra Ue di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).

Per quanto riguarda i requisiti per accedere all’assegno unico universale non dimentichiamo che il soggetto interessato deve risultare soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Nella sua circolare l’Inps precisa a tal proposito che:

  • le imposte vengono considerate al lordo degli oneri deducibili e pertanto sono inclusi anche gli incapienti
  • non rileva esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dall’ordinamento quindi possono beneficiare lavoratori frontalieri esonerati dal pagamento delle imposte per l’accordo internazionale, ma non potranno invece beneficiarne coloro che risiedono oltre confine (anche a San Marino) e lavorano in Italia.

Il diritto all’assegno unico universale scatta per l’intero anno nel momento in cui vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato in essere al momento in cui l’istanza viene presentata, a patto che suddetto contratto risulti di una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento.

Assegno unico universale: quali sono gli importi riconosciuti ai beneficiari

La circolare dell’Inps riporta anche tutte le informazioni relative agli importi dell’assegno unico universale, che vengono determinati sulla base dei valori riportati nella tabella 1 allegata al decreto.

Il primo fattore ad incidere sull’importo dell’assegno unico universale è l’Isee. Viene tenuto conto dell’Isee del nucleo all’interno del quale è inserito il figlio beneficiario della misura, indipendentemente dal fatto che il genitore richiedente faccia parte dello stesso nucleo familiare.

Il riferimento è ai casi in cui vi sono genitori separati o divorziati che pertanto possono richiedere l’assegno unico per i figli a carico pur non facendo parte dello stesso nucleo. Non è infatti previsto il requisito della convivenza con il figlio per poter presentare domanda per l’assegno unico universale destinato al familiare a carico.

Non è indispensabile comunque presentare la certificazione Isee all’atto della domanda per l’assegno unico universale. In questo caso però gli importi riconosciuti corrisponderanno ai minimi previsti. In generale gli importi base dell’assegno sono i seguenti:

  • per ogni figlio minorenne viene riconosciuto un importo di 175 euro al mese in misura piena nel caso di Isee pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente fino a 50 euro con Isee pari o superiore a 40.000 euro
  • per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni di età l’importo riconosciuto con l’assegno unico universale è di 85 euro al mese in misura piena se l’Isee risulta inferiore al tetto di 15.000 euro. L’importo si riduce quindi in modo graduale fino a 25 euro al mese nel caso di Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Sono inoltre previste delle maggiorazioni, e nello specifico l’Inps riconosce:

  • per ogni figlio successivo al secondo una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro al mese in caso di Isee pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce in modo graduale fino a 15 euro in caso di Isee pari o superiore a 40.000 euro
  • per ogni figlio minorenne portatore di disabilità gli importi erogati con l’assegno unico universale risultano maggiorati:
    – a 105 euro al mese in caso di non autosufficienza
    – a 95 euro al mese in caso di disabilità grave
    – a 85 euro al mese in caso di disabilità media.
  • ad ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni di età con disabilità (almeno di grado medio) l’Inps riconosce una maggiorazione di 80 euro al mese
  • ad ogni figlio a carico con disabilità (almeno di grado medio) e di età pari o superiore a 21 anni, l’Inps riconosce un assegno dell’importo di 85 euro al mese se l’Isee è pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce in modo graduale in base agli importi indicati nella tabella fino ad un valore di 25 euro al mese in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Sono inoltre previste delle maggiorazioni per le madri con età fino a 21 anni. In questo caso l’Inps riconosce una maggiorazione fissa di 20 euro al mese per ogni figlio.

Inoltre in caso di genitori che risultano entrambi titolari di reddito da lavoro, le maggiorazioni previste che spettano per ogni figlio minore vanno da 30 euro mensili a zero con Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Per quel che riguarda il calcolo degli importi riconosciuti con l’assegno unico universale non dimentichiamo che vengono considerati i redditi derivanti da: 

  • lavoro dipendente o assimilati
  • da pensione
  • da lavoro autonomo o d’impresa posseduti al momento della domanda compresi:
    – i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali
    – le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace ed ai viceprocuratori onorari.

Ricordiamo inoltre che è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100 euro al mese per nucleo familiare. Infine va considerato che tutti gli importi dell’assegno unico universale, nonché le relative soglie Isee, dovranno essere adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

L’Inps ha spiegato all’interno della circolare che è prevista anche una maggiorazione temporanea per il triennio 2022-2024. Si tratta di una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno in presenza di alcune specifiche condizioni che accompagnerà il passaggio dal sistema delle detrazioni a quello dell’assegno unico.

Le condizioni sono le seguenti:

  • valore dell’Isee del nucleo familiare di appartenenza del richiedente che non eccede la soglia dei 25.000 euro
  • effettiva percezione, nel corso del 2021. dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare.

La maggiorazione temporanea 2022-2024 verrà calcolata dall’Inps, sommando l’importo mensile della ‘componente familiare’ corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e l’importo mensile della ‘componente fiscale’ teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12 del TUIR. A questa somma si sottrarrà poi l’importo mensile dell’assegno unico universale.

Quando si calcola la ‘componente familiare’ si deve considerare nucleo con due genitori anche quello in cui solo un genitore sia effettivamente convivente con i figli a carico, mentre l’altro sarà separato, divorziato oppure non convivente.

Abbiamo detto che la maggiorazione 2022-2024 spetta per l’intero triennio, tuttavia l’importo della stessa va a ridursi nel corso dei tre anni come di seguito indicato:

  • maggiorazione riconosciuta per intero nel 2022
  • riconosciuta per un importo pari a 2/3 nel 2023
  • riconosciuta per un importo pari a 1/3 nel 2024, ma anche per i mesi di gennaio e febbraio del 2025.

Assegno unico universale: quando viene pagato e con quali modalità

Per quel che riguarda modalità e tempistiche con cui viene erogato l’assegno unico universale, ricordiamo anzitutto che è l’Inps a farsene carico. Vi sono sostanzialmente tre modalità per l’erogazione dell’assegno, e sono le seguenti:

  • accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice bidimensionale Bank Account Number (IBAN), e nello specifico l’accredito può essere effettuato su conto corrente bancario, su conto corrente postale, su carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, oppure su libretto di risparmio dotato di codice IBAN
  • in contanti, quindi il beneficiario dell’assegno unico può ritirare l’importo presso un qualsiasi ufficio postale
  • accredito sulla carta del Reddito di Cittadinanza nel caso di nuclei che beneficiano di questo sussidio.

Il conto destinato a ricevere l’accredito degli importi previsti per l’assegno unico universale deve risultare intestato o cointestato al beneficiario della prestazione, a meno che la domanda non sia stata presentata dal tutore di genitore incapace. La circolare dell’Inps specifica a tal proposito alcune casistiche.

In ogni caso il pagamento dell’assegno unico universale avviene normalmente entro la fine del mese successivo al mese in cui è stata presentata la domanda.

Quali agevolazioni vengono rimpiazzate dall’assegno unico universale

Con l’introduzione dell’assegno unico universale a partire dal 1° marzo 2022 altre misure a sostegno del reddito delle famiglie vengono cancellate. Si tratta di misure che vengono inglobate infatti nell’assegno unico che, tra l’altro, è compatibile con alcune misure che restano invece in vigore, e incompatibile con altre.

Per quanto riguarda le altre misure a sostegno del reddito delle famiglie, l’Inps chiarisce che l’assegno unico universale è compatibile con le seguenti:

  • misure a favore dei figli a carico riconosciute dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dagli Enti locali, nel caso di beneficiari del reddito di cittadinanza
  • reddito di cittadinanza decurtato della quota figli. In merito l’Inps pubblicherà prossimamente le istruzioni dettagliate con un nuovo messaggio.

Al momento non vi sono ulteriori informazioni per quel che riguarda le indennità di disoccupazione e circa le altre misure assistenziali.

E per quanto concerne il problema della coesistenza con altre misure a sostegno della famiglia, l’Inps specifica che è previsto quanto segue:

  • abrogazione del premio alla nascita, riconosciuto anche in caso di adozione/affidamento, del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) a partire dalla data di entrata in vigore dell’assegno unico universale (31 marzo 2022)
  • proroga per i mesi di gennaio e febbraio 2022 delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori e maggiorazione degli importi per gli assegni al nucleo familiare (ANF)
  • erogazione delle mensilità di gennaio e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari nel caso di nuclei con tre o più figli minori.

Vi sono anche, come accennato, alcune misure a sostegno del reddito delle famiglie che vengono cancellate con l’arrivo dell’assegno unico universale. Infatti a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, non verranno più riconosciuti gli assegni familiari
  • detrazioni per i figli a carico spetteranno solo per figli di età pari o superiore a 21 anni
  • le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli di età inferiore a 3 anni, per figli disabili e per le famiglie che hanno più di tre figli a carico sono abrogate a partire dal 1° marzo 2022.

Assegno unico universale e reddito Isee, come funziona

L’importo riconosciuto al nucleo familiare di cui fa parte il figlio che beneficia dell’assegno unico universale dipende prima di tutto dall’Isee. Se all’atto della domanda il richiedente non allega la certificazione Isee allora viene erogato automaticamente l’importo minimo. Ma quale Isee bisogna presentare quando si richiede l’assegno unico universale?

  • se nel nucleo familiare sono presenti figli minorenni si terrà conto dell’Isee minorenni
  • se nel nucleo familiare vi sono genitori non coniugati o non conviventi tra loro, nel caso in cui il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” l’Inps rimanda alla circolare n. 171/2014
  • nel caso di nucleo familiare con figli maggiorenni si fa riferimento all’Isee ordinario o all’Isee corrente

Nella circolare l’Inps specifica che l’importo mensile riconosciuto con l’assegno unico universale è fisso, e tiene conto dell’Isee presente al momento in cui è stata presentata la domanda. Poi però con il conguaglio riconosciuto nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, il riferimento sarà all’Isee in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Nel caso di domande che saranno presentate entro il 30 giugno 2022, con decorrenza dal mese di marzo e in sede di conguaglio, si farà riferimento all’Isee valido presentato entro la scadenza del 30 giugno.

Nella stessa circolare l’Inps specifica inoltre che se l’Isee allegato alla domanda per l’assegno unico universale dovesse presentare delle omissioni o difformità, l’utente verrà avvisato delle irregolarità e dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione entro la fine dell’anno. In caso contrario l’importo eccedente il minimo eventualmente erogato sarà recuperato.

Al beneficiario verrà erogata solo la parte dell’assegno unico che viene riconosciuta a chi presenta domanda senza allegare l’Isee.

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