Il governo di Mario Draghi, con la Legge di Bilancio 2022, ha introdotto alcune modifiche riguardanti le procedure da seguire nell’ambito del riconoscimento dei bonus edilizi attraverso il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura.
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento contenente le istruzioni e le specifiche tecniche che completano quanto disposto con la manovra economica.
Parliamo del Provvedimento 3 febbraio 2022 prot. 35873 che reca “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici”.
Si tratta di un provvedimento che di fatto adegua il meccanismo della cessione del credito alle ultime disposizioni contenute nella manovra economica ma anche nel decreto Sostegni ter, con il quale si vanno a limitare le cessioni ad una sola.
Con lo stesso provvedimento abbiamo le istruzioni e le specifiche tecniche cui i contribuenti potranno far riferimento da ora in avanti per comunicare le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura riguardanti i bonus edilizi sulla base di quanto disposto con la Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e con il decreto Sostegni ter (dl n. 4/2022).
Pronto il nuovo modello per cessione del credito e sconto in fattura
A partire dalla giornata del 4 febbraio 2022 con il completamento dell’aggiornamento del software sarà possibile usare il nuovo modello per gli interventi di importo complessivo pari o inferiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia libera per i quali non occorre il visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate inoltre, con una Faq pubblicata nella giornata di ieri 4 febbraio 2022, ha reso noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni ter.
La nuova scadenza quindi sarà quella del 16 febbraio invece del 6 come inizialmente previsto dal decreto Sostegni ter. Questa proroga necessita comunque di ulteriore provvedimento del direttore dell’AgE.
Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate troviamo sia il modello aggiornato che le istruzioni e le specifiche tecniche che sostituiscono quelle del precedente provvedimento dell’8 agosto 2020.
Il nuovo modello in particolare tiene conto delle novità che sono state introdotte per quegli interventi oggetto di opzione e sull’obbligo di apporre il visto di conformità sulla comunicazione.
Il provvedimento inoltre adegua il modello di comunicazione e le specifiche tecniche in modo tale da rendere possibile la gestione di tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici.
Come già precedentemente annunciato con il comunicato stampa del 28 gennaio 2022, gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 al 24 febbraio 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Infine il provvedimento dell’AgE garantisce ai contribuenti un periodo di tempo più ampio per trasmettere le comunicazioni delle opzioni. Infatti in considerazione del fatto che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile invece che entro il 16 marzo 2022.
10 giorni in più per il “periodo transitorio” per la cessione del credito
Con il decreto Sostegni ter viene cancellata la possibilità di effettuare cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. Ciò viene stabilito per l’esattezza con l’articolo 28 del decreto 27 gennaio 2022, n. 4, che di fatto rende possibile effettuare una sola cessione senza la possibilità di ulteriori cessioni successive.
Lo stesso decreto stabilisce però un periodo transitorio per alcuni crediti. Nello specifico i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono già stati oggetti di sconto in fattura o cessione del credito possono essere oggetto di una sola ulteriore cessione a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Questo è possibile però solo a condizione che, prima della data del 7 febbraio 2022 sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal numero di cessioni che sono avvenute prima di questa data.
Tuttavia, dal momento che occorrono dei tempi tecnici perché sia ultimato l’aggiornamento del software attraverso il quale si effettua la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che verrà prossimamente pubblicato farà slittare di 10 giorni, cioè dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022, il termine prima del quale devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021, 2022.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta,
causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Migliori Piattaforme di Trading
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.