Non tutti sanno che anche i regali di Natale si possono scaricare in dichiarazione dei redditi, non solo le spese sanitarie. Si tratta anche in questo caso infatti di oneri deducibili, ma non sempre, ed ecco perché è importante capire quando esattamente si possono portare in detrazione queste spese.
La possibilità di scaricare in dichiarazione dei redditi le spese sostenute per i regali di Natale interessa in particolare i lavoratori con partita Iva. Tanto gli imprenditori quanto le società o le aziende, e più in generale tutti i soggetti titolari di partita Iva possono portare in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute nel mese di dicembre per i regali di Natale.
Ci sono tuttavia dei limiti e delle regole da rispettare. Prima di tutto è doveroso ricordare che i regali di Natale diventano deducibili sono nel momento in cui si tratta di cosiddette spese di rappresentanza per le quali dobbiamo fare riferimento all’articolo 108 del TUIR che le disciplina.
In questo caso si parla di “spese relative a più esercizi” e “deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio” o “nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse”.
Rientrano quindi all’interno di questa categoria tutti quei regali che sono destinati ai propri dipendenti o ai propri clienti. Si parla in questo caso di spese deducibili al 100% entro il limite di 258,23 euro per periodo di imposta. Nel caso invece di omaggi a titolo gratuito il limite è fissato a 50 euro, che fino al 2014 erano 25,82 euro, e anche qui si parla di spese deducibili al 100%.
Quali sono le regole per portare in detrazione i regali di Natale per i forfettari
Le regole che abbiamo visto fin qui riguardano i lavoratori con partita Iva, ma non tutti, sono escluse infatti le partite Iva in regime forfettario.
Ricordiamo a tal proposito che possono accedere al regime forfettario i lavoratori con partita Iva che nel corso dell’anno trascorso hanno:
- registrato ricavi o compensi che non superano la soglia dei 65 mila euro. Nel caso in cui le attività svolte siano più di una e contraddistinte da codici Ateco diversi, bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
- affrontato spese per totale importo non superiore a 20 mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori (anche se a progetto) incluse eventuali somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Nel caso dei titolari di partita Iva che si trovano nel regime forfettario il reddito imponibile viene determinato applicando, all’ammontare di ricavi e compensi registrati, il coefficiente di redditività previsto per l’attività svolta.
Una volta determinato così il reddito si deducono i contributi previdenziali obbligatori, e in questo modo si ottiene il dato relativo al reddito imponibile. A questo punto si deve applicare un’unica imposta che è fissata al 15%, che sostituisce quelle previste normalmente quali imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap.
In questo caso il lavoratore con partita Iva è come se beneficiasse automaticamente di una deduzione su parte del dichiarato. L’Agenzia delle Entrate applica un’imposta sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni dall’apertura della partita Iva in questi casi, e quindi il forfettario non può ottenere ulteriori deduzioni essendo già un soggetto che si trova in regime di vantaggio.
Per questo motivo mentre gli altri lavoratori con partita Iva possono portare le spese sostenute per i regali di Natale in deduzione nella dichiarazione dei redditi, le partite Iva che si trovano in regime forfettario non possono farlo.
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