L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, proprio in questi giorni, quali sono i soggetti che potranno beneficiare dell’agevolazione sull’Iva per le bollette del gas. Il chiarimento dell’AgE è arrivato con la Circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021, avente il seguente oggetto: “Riduzione dell’aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano”.
In particolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni in merito a quanto stabilito con il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, cioè il cosiddetto decreto Energia con il quale si introducevano misure volte a mitigare gli aumenti dei prezzi per le bollette di gas e luce.
Oggetto del suddetto decreto infatti era: “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”. Suddetto decreto è stato poi convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171.
Con questo decreto, con riferimento al quarto trimestre 2021, si stabilisce:
- All’articolo 1: la cancellazione delle aliquote riguardanti gli oneri generali di sistema che si applicano nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione
- All’articolo 2, comma 1: la riduzione al 5% dell’aliquota IVA che si applica alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nella fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021
- All’articolo 2, comma 2: la riduzione delle aliquote riguardanti gli oneri generali di sistema per il settore del gas
- All’articolo 3: la rideterminazione delle agevolazioni riguardanti le tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari che si trovano in situazione di disagio economico, fisico e sociale.
Riduzione aliquota IVA al 5% sulle bollette del gas, ecco chi ne può beneficiare
Per le bollette del gas alcuni contribuenti potranno beneficiare di una riduzione dell’IVA al 5% secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 130 del 2021, nel quale si afferma quanto segue:
“In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 163, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento”.
“Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021”.
In altre parole la disposizione riduce l’aliquota applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali in via del tutto temporanea portandola al 5 per cento. Si fa riferimento a tal fine all’articolo 26, comma 1, del Testo Unico delle Accise (TUA).
Si applica pertanto l’aliquota IVA al 5 per cento, solo temporaneamente, nei seguenti casi:
- somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota al 10 per cento
- somministrazioni di gas metano per uso civile che superano il limite annuo di 480 metri cubi, e per uso industriale ordinariamente assoggettate all’aliquota al 22 per cento.
Cosa si intende quindi per “uso civile” e “uso industriale” ai fini IVA? La definizione viene chiarita facendo riferimento a quanto stabilito dall’articolo 26 al comma 2, che include tra gli usi civili “anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili”.
Sempre nello stesso articolo, al comma 3, viene invece specificato che per usi industriali si intendono “gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di congenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili”.
“Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti”.
Per quanto tempo si può beneficiare della riduzione dell’aliquota IVA al 5%
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre viene chiarito che l’agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sia nel caso di consumi stimati, sia nel caso di consumi effettivi.
Se le somministrazioni di gas sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, il contribuente può beneficiare dell’aliquota IVA al 5 per cento anche in relazione ad eventuali successivi conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche in percentuale, all’ultimo trimestre dell’anno, indipendentemente dal momento in cui gli stessi sono stati fatturati.
Per quanto riguarda in particolare la durata dell’agevolazione, questa si andrà ad applicare nei casi sopra descritti sulle bollette del gas metano per i consumi relativi agli ultimi tre mesi dell’anno, mentre si torna alla disciplina ordinariamente vigente sia per i consumi fino al 30 settembre 2021, che per quelli successivi al primo gennaio del nuovo anno.
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