Il decreto legge antifrode che il governo guidato da Mario Draghi ha messo a punto dovrebbe ridurre il numero di soggetti che non avendone diritto accedono comunque alle agevolazioni previste soprattutto nell’ambito dei bonus edilizi.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito quindi alcune delucidazioni riguardanti le novità che sono state introdotte con il DL antifrode, chiarendo anzitutto che nel caso di cessione del credito e sconto in fattura, non occorre il visto di conformità per la comunicazione inviata dal 12 novembre 2021 nel caso di lavori che sono già stati pagati e con accordi che sono stati già presi.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva con le risposte nella sezione delle FAQ pubblicate il 22 novembre 2021. Viene così delineato l’ambito temporale di applicazione dei nuovi obblighi previsti dal decreto antifrode.

Cessione del credito e sconto in fattura, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate quindi chiarisce che se l’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate è l’unico passaggio che resta ancora da completare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, non si applicano le novità che sono state introdotte con il decreto antifrode.

Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sono state inserite nell’apposita sezione dedicata alle FAQ in data 22 novembre 2021, e sono tutte inerenti le novità introdotte con il decreto legge n. 157/2021 entrato in vigore lo scorso 12 novembre.

È stato chiarito che ci sarò un periodo di transizione tra le regole precedenti e quelle stabilite dal nuovo decreto, e questo per evitare che si vada ad applicare in maniera retroattiva l’obbligo di visto di conformità per la cessione del credito anche nel caso di bonus edilizi diversi dal Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata alle FAQ ha spiegato infatti che l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, in linea di principio, deve ritenersi necessario per tutte le comunicazioni tramsesse successivamente al 12 novembre 2021.

Ci sono però delle eccezioni, e riguardano quei contribuenti che ai fini del perfezionamento dell’operazione devono soltanto inviare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. In questi casi quindi le spese sono già state pagate e i relativi accordi con il concessionario sono già stati presi.

Ma cosa dice esattamente l’Agenzia delle Entrate circa l’ambito di applicazione delle norme previste dal DL antifrode? Sul portale istituzionale leggiamo quanto segue:

“Si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico, ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate”.

“Si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione”.

Un chiarimento che si era reso necessario da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto nel settore si era creata una situazione di stallo legata ai troppi dubbi circa i nuovi obblighi previsti dal decreto antifrode messo a punto dal governo Draghi.

Sarà necessario in ogni caso attendere alcuni giorni per poter presentare la comunicazione della cessione del credito senza l’apposizione del visto di conformità nel caso di pratiche che sono di fatto concluse entro la data del 12 novembre 2021.

Perché l’invio della comunicazione per via telematica sia reso possibile occorre infatti attendere che venga effettuato l’aggiornamento delle pratiche sul portale dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere ultimato entro la data del 26 novembre 2021.

Come funziona per le comunicazioni inviate entro l’11 novembre 2021

È sempre nella sezione delle FAQ che l’Agenzia delle Entrate ha inserito le indicazioni relative alle comunicazioni inviate entro l’11 novembre 2021 riguardanti bonus edilizi diversi dal superbonus.

In questi casi non sarà richiesto nessun ulteriore adempimento se è stata rilasciata la ricevuta di accoglimento. I crediti spettanti al beneficiario potranno essere accettati ed ulteriormente ceduti senza che sia necessario il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese anche dopo l’11 novembre 2021.

Unica eccezione la procedura di controllo preventivo e sospensione prevista dall’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020 che è stato introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

Il chiarimento circa la congruità delle spese

L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che per quel che riguarda l’asseverazione di congruità delle spese il decreto n. 157/2021 prevede l’emanazione di apposito decreto da parte del Ministero della Transizione Ecologica con il quale verranno individuati i valori massimi per specifiche categorie di beni.

Questo decreto però non è stato ancora emanato, di conseguenza nel frattempo sarà necessario fare riferimento ai parametri indicati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, riportante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

Nell’articolo 13-bis del decreto legge n. 34/2020 leggiamo quanto segue:

“Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

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