Il Ddl della Legge di Bilancio 2022 è stato approvato il 28 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri, e si appresta in questi giorni ad attraversare l’iter parlamentare attraverso il quale il testo potrebbe subire tutta una serie di modifiche attraverso i vari emendamenti proposti.
Ma cosa prevede attualmente la manovra economica messa a punto dalla squadra di governo di Mario Draghi per quel che riguarda gli ammortizzatori sociali? Ci sono diverse modifiche in vista che andranno a cambiare il volto del Jobs Act, ed in particolare queste sono contenute nella parte che va dall’articolo 43 fino all’articolo 78 del testo della Legge di Bilancio 2022.
La maggior parte dei cambiamenti che verranno apportato con le misure inserite nella nuova manovra economica, come vedremo, riguardano i provvedimenti contenuti nel Jobs Act appunto, ed in particolare ci concentriamo in questo momento su quelli contenuti negli articoli che vanno dal 43 al 52.
Come cambia il Jobs Act: nuove regole per presentare domanda per trattamento integrativo di retribuzione
Nell’articolo 43 della nuova manovra economica troviamo le modifiche degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, numero 148. Parliamo di una delle norme che compongono il Jobs Act messo a punto dal governo Renzi che all’epoca ricopriva il ruolo di segretario del Pd.
Le modifiche contenute nel testo della Legge di Bilancio all’articolo 43 prevedono che:
- a partire dal 1° gennaio 2022 il diritto al trattamento integrativo di retribuzione spettante quando la propria attività lavorativa è sospesa o ridotta viene esteso anche ai lavoratori a domicilio. Fino ad ora era invece appannaggio dei soli lavoratori dipendenti e degli apprendisti, mentre i lavoratori a domicilio e gli stessi dirigenti restavano tagliati fuori
- La domanda per il riconoscimento del trattamento integrativo di retribuzione può essere presentata da tutti coloro che hanno svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo, mentre il Jobs Act prevedeva almeno 90 giorni.
- In questa legge di bilancio non si parla più di “contratto di apprendistato professionalizzante” quando ci si riferisce agli apprendisti beneficiari di trattamento integrativo di retribuzione. Così come per i lavoratori a domicilio, anche per gli apprendisti è possibile fare domanda a partire dal 1° gennaio 2022, nel momento in cui il lavoro viene sospeso oppure l’orario di lavoro viene ridimensionato
- Per gli apprendisti la legge 14 settembre 2015 prevedeva la proroga pari al totale delle ore delle retribuzioni integrative ricevute al momento di riprendere il lavoro che era stato sospeso o del quale erano state ridotte le ore. La nuova manovra economica stabilisce che questa possibilità non deve inficiare il termine del percorso formativo quando l’apprendistato è essenziale per il conseguimento di un diploma professionale, di scuola superiore, di alta formazione, di una qualifica o altro.
Passiamo quindi all’articolo 44 che integra quanto già stabilito dall’articolo 2 della legge del 14 settembre 2015. In questo modo abbiamo l’articolo 2 bis che stabilisce che l’insieme di tutti i lavoratori rientra nel computo del personale aziendale subordinato interno ed esterno, che va dai dirigenti agli apprendisti ed include anche i lavoratori a domicilio.
Nel testo del Jobs Act leggiamo che la base di calcolo è quella dell’80%, e da questo punto di vista non vi è alcuna variazione nel testo della manovra economica 2022, ma si istituisce a partire dal nuovo anno una soglia massima di retribuzione integrativa mensile pari a 1.167,91 euro che è comune a tutti i lavoratori.
Vi è poi la questione dell’assegno per il nucleo familiare previsto per tutti i lavoratori dipendenti. Nella nuova legge di bilancio troviamo conferma della misura regolata anche dal decreto-legge 8 giugno 2021, e vengono specificate le condizioni che il richiedente deve soddisfare per poter accedere al beneficio.
L’assegno temporaneo destinato ai lavoratori dipendenti per figli minorenni viene quindi riconosciuto sulla base delle seguenti condizioni:
- cittadinanza italiana, con residenza e domicilio in Italia da almeno due anni o con contratto di lavoro di almeno sei mesi
- Isee del nucleo familiare che deve essere presentato per rendere possibile il cacolo delle quote mensili che dovranno essere destinate per ogni figlio che non ha ancora compiuto i 18 anni.
Infine, per il riconoscimento della retribuzione integrativa in caso di sospensione o riduzione del monte ore di lavoro, non verrà più presa in considerazione a partire dal 2022 la soglia minima di 100 unità lavorative.
Come cambia la contribuzione addizionale
Per quei datori di lavoro che non hanno avuto accesso alle retribuzioni integrative per un periodo di almeno 24 mesi dall’ultima domanda presentata, il testo della manovra economica prevede la possibilità di fruire a partire dal 1° gennaio 2025 di una contribuzione addizionale che viene calcolata su una quota pari al 6% della retribuzione complessiva dovuta al dipendente nei periodi di retribuzione integrativa straordinaria e ordinaria fino ad una durata massima di 52 settimane nell’arco di 5 anni.
Una volta superate le 52 settimane, e fino ad un massimo di 104 settimane nel giro di 5 anni, la quota di riferimento viene fissata invece al 9%.
Saranno ancora a carico dell’impresa le erogazioni delle retribuzioni integrative. In ogni caso nel momento in cui il datore di lavoro decide di corrisponderle, deve presentare comunicazione all’Inps contenente le informazioni necessarie entro la fine del secondo mese successivo alla data alla quale è stata avviata la retribuzione integrativa.
Se viene superato questo limite temporale c’è tempo entro i due mesi a partire dal provvedimento di autorizzazione. E nel caso in cui non venisse rispettato questo limite sarebbe esclusivamente il datore di lavoro a dover farsi carico di oneri e pagamenti.
Tra le novità la cancellazione della soglia superiore al 50% di riduzione sull’orario di lavoro
Tra le novità che verranno introdotte con la nuova Legge di Bilancio, anche la cancellazione della soglia superiore al 50% di riduzione dell’orario lavorativo nell’arco di un anno per poter accedere alla retribuzione integrativa.
Sia i lavoratori autonomi che i lavoratori dipendenti, se risultano assunti da almeno un semestre, non possono ricevere la retribuzione integrativa per giornate di lavoro. invece per quei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività lavorativa a tempo determinato da meno di sei mesi, la retribuzione integrativa viene sospesa a seconda della durata del rapporto di lavoro.
Questa modifica è contenuta nell’articolo 48 del testo della Legge di Bilancio 2022. E sempre per quel che riguarda la riduzione dell’orario di lavoro, se viene regolarmente fatta comunicazione ai sindacati delle cause della sospensione o della riduzione del monte ore, è possibile svolgere l’esame congiunto anche nella modalità da remoto al fine di garantire il rispetto degli interessi dei lavoratori/dipendenti circa la crisi dell’impresa.
Sarà l’Inps a concedere le retribuzioni integrative, infatti stando a quanto riportato nel testo della Legge di Bilancio 2022, la precisazione che fa riferimento alla “sede territorialmente competente” contenuta nell’articolo 50 viene rimossa.
Non è chiaro tuttavia se ciò comporta che dovrà essere l’Inps centrale a dover farsi carico delle retribuzioni integrative o una qualsiasi delle filiali Inps che si trovano su tutto il territorio del Paese.
Altri punti non proprio chiari che troviamo nel testo della nuova manovra economica riguardano le retribuzioni integrative straordinarie. Negli articoli 51 e 52, che sono incentrati su questo argomento, stabiliscono le regole sia per le imprese con più di quindici dipendenti sia per quelle con oltre cinquanta dipendenti.
L’elemento poco chiaro in questo caso lo troviamo in particolare nell’articolo 51, dove troviamo l’esortazione alla rimozione di “inclusi i dirigenti e gli apprendisti” al primo e secondo comma.
Trattasi evidentemente di intervento di modifica successivo alla stesura del testo originale, ma avrebbe dovuto avere lo scopo di rendere meglio comprensibile il testo oppure stabilisce l’esclusione di alcune figure aziendali per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50? Delucidazioni in merito giungeranno senz’altro in seguito, ma al momento vi è inevitabilmente poca chiarezza.
Ulteriori modifiche al Jobs Act: influsso stagionale, limite organico settore aereo e partiti e altro
Nella nuova manovra economica sono state inserite anche altre novità che riguardano da vicino il mondo del lavoro ed in particolare i lavoratori dipendenti.
Una di queste stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro che non beneficiano di fondi bilaterali di solidarietà o di fondi territoriali destinati alle province autonome di Trento e Bolzano, possono fare richiesta per le retribuzioni integrative straordinarie nel caso di riorganizzazione o crisi aziendale, ma anche in caso di contratto di solidarietà se sono presenti più di 15 lavoratori dipendenti occupati nei sei mesi che hanno preceduto la presentazione dell’istanza.
Possono richiedere le retribuzioni integrative, indipendentemente dall’organico di cui dispongono, anche le imprese del settore aereo, i partiti e i movimenti di natura politica che risultano regolarmente iscritti e solo nel caso in cui si trovino in fase di riorganizzazione o crisi aziendale o per contratto di solidarietà.
Invariato l’elenco delle imprese tutelate dal Jobs Act
L’elenco delle imprese tutelate dal Jobs Act nel ricevere le retribuzioni integrative resta invariato almeno fino alla fine dell’anno. Si parla di industrie, appaltatori di ristorazione e pulizia, vigilanza, agenzie viaggi e del settore turistico, attività commerciali e così via.
A partire dal 2022 però ci saranno delle variazioni sulla base delle quali non si terrà più conto del fattore dell’influsso gestionale per stabilire chi potrà accedere alla retribuzione integrativa durante periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Nel caso specifico dei lavoratori subordinati a un contratto di solidarietà non si potrà intervenire con una riduzione media dell’orario di lavoro superiore al 60% e a partire dal 2022 non si potrà superare il tetto dell’80%.
Si stabilisce poi che il limite massimo di retribuzione complessiva per il periodo di tempo previsto dal contratto sarà del 70%, mentre per i contratti di solidarietà sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2022 il tetto sarà portato al 90%.
Per quel che riguarda il calcolo del trattamento retributivo perso, non si terrò conto degli aumenti retributivi come previsto fin ora dal CCNL nei sei mesi che precedono la sottoscrizione delle parti interessate nel contratto di solidarietà.
L’importo erogato a titolo di retribuzione integrativa si ridurrà nella misura degli aumenti retributivi posteriori percepiti in fase di contrattazione e a seconda dell’incremento delle ore lavorative svolte.
In capo alle aziende vi sarà l’obbligo di rendere note nei CCNL le disposizioni con lo scopo di ampliare l’orario ridotto, in quei casi in cui si riscontra una incremento della domanda di lavoro.
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