Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione sprovvisti di Green Pass, a partire dal 15 ottobre scatta l’assenza ingiustificata e la sospensione dello stipendio fin dal primo giorno. Non solo, nella bozza contenente le linee guida che riguardano l’obbligo di essere in possesso e all’occorrenza di esibire la certificazione verde viene specificato che non verranno calcolati scatti di anzianità né versati contributi.
Inoltre è sempre all’interno della stessa bozza che troviamo alcune indicazioni che riguardano il ricorso allo smart working che, a quanto si legge, non potrà diventare una scappatoia per il dipendente della PA che non è in possesso del Green Pass.
PA: senza Green Pass niente smart working, niente contributi e niente scatti di anzianità
I chiarimenti che troviamo nella bozza con le linee guida sull’obbligo di Green Pass che scatta dal 15 ottobre toccano da vicino anche la questione dello smart working. Un’opzione cui non si potrà ricorrere per andare incontro al dipendente della Pubblica Amministrazione sprovvisto di pass verde.
Nella bozza delle linee guida già firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il concetto è espresso molto chiaramente.
Le linee guida attuano il decreto n. 127/2021 approvato il 16 settembre scorso, e nel testo viene ribadito che i lavoratori senza Green Pass, cioè quei dipendenti pubblici che non sono in grado di esibirlo né in formato digitale né in formato cartaceo, sono considerati assenti ingiustificati.
Viene però specificato altresì che per ciascun giorno di mancato servizio non avranno diritto né alla retribuzione, né al contributo previdenziale e perderanno l’anzianità di servizio.
Il Green Pass quindi deve essere in possesso del lavoratore che sta per entrare nel luogo di lavoro, e questi è tenuto ad esibirlo al personale incaricato del controllo. Queste condizioni devono risultare soddisfatte nel momento in cui si effettua l’accesso alla sede di servizio e comunque essere presenti anche successivamente in caso di controlli a campione.
Se un lavoratore si dichiara in possesso della certificazione verde ma non è in grado di esibirla viene indicato anch’egli come assente ingiustificato e incorre nella sospensione della retribuzione. Dalla bozza delle linee guida si evince, come spiegato da Il Sole 24 Ore, che quel dipendente non potrà “essere adibito a modalità di lavoro agile” allo scopo di aggirare l’obbligo.
Per accedere agli uffici pubblici Green Pass obbligatorio solo per chi ci lavora
E per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione è fondamentale fare una distinzione tra chi accede agli uffici pubblici per lavoro e gli utenti che vi accedono per qualsivoglia necessità legata ai servizi offerti al pubblico.
Infatti a partire dal 15 ottobre per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione scatta l’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, ma non vi sarà alcun obbligo di esserne in possesso o di esibirlo per gli utenti.
Tra gli esenti dall’obbligo del pass verde troviamo ovviamente anche quei dipendenti pubblici che risultano esenti dalla campagna vaccinale i quali, come sappiamo, non saranno nemmeno tenuti ad effettuare il tampone.
Oltre ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ad essere sottoposti all’obbligo del Green Pass sono anche tutti coloro che accedono agli uffici pubblici per lo svolgimento di un’attività che sia propria o per conto del proprio datore di lavoro.
Sono obbligati ad avere ed eventualmente esibire il Green Pass quando entrano negli uffici della Pubblica Amministrazione infatti i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, così pure il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di caffè e merendine, e persino i frequentatori di corsi di formazione e i corrieri che recapitano posta.
Come si svolgeranno i controlli per il Green Pass negli uffici della PA
Nella bozza con le linee guida riguardanti l’obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre 2021 vengono definite anche le modalità con le quali si dovranno svolgere i controlli.
Prima di tutto i controlli spettano al dirigente apicale di ciascuna amministrazione il quale può delegare la funzione a personale da lui specificamente indicato.
In genere il controllo del Green Pass dovrebbe essere effettuato al momento dell’ingresso sul posto di lavoro, ma non necessariamente. I controlli infatti possono avvenire anche a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici.
Nel caso in cui i controlli non vengano effettuati al momento dell’ingresso sul luogo di lavoro allora dovranno essere svolti comunque quotidianamente e su almeno il 30% del personale presente in maniera omogenea seguendo in criterio di rotazione che comprenda tutto il personale dipendente, dando la priorità alla fascia mattutina della giornata lavorativa.
Ma cosa succede nel momento in cui un dipendente pubblico viene ‘sorpreso’ sul posto di lavoro senza Green Pass? Il personale che si occupa del controllo avrà il compito di invitare il lavoratore sprovvisto di pass, o che si rifiuta di esibirlo, ad allontanarsi.
Sarà sempre il personale incaricato di effettuare i controlli a trasmettere il nominativo del lavoratore senza Green Pass all’ufficio competente che provvederà a registrarlo come assente ingiustificato fino all’esibizione del lasciapassare.
Ma quand’è che scattano anche le sanzioni? Accade nel caso in cui l’accertamento venga effettuato dopo che l’accesso alla sede di lavoro è già avvenuto. In questo caso il dirigente dovrà comunque intimare al lavoratore di lasciare immediatamente il posto di lavoro, e comunicare agli uffici competenti l’inizio dell’assenza ingiustificata fino all’esibizione del pass, ma non solo.
Dopo aver accertato che il dipendente della PA ha effettuato l’accesso sul luogo di lavoro sprovvisto di certificazione verde, il dirigente competente dovrà anche avviare la procedura affinché vengano comminate le sanzioni previste.
Senza Green Pass niente retribuzione e niente contributi
Nella bozza delle linee guida si legge che “in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata”.
E nelle linee guida viene altresì precisato che “i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio“.
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