Non è ancora possibile richiedere il bonus Sanificazione reintrodotto dal decreto Sostegni bis, in quanto il via alle domande è previsto per il 4 ottobre 2021. Le spese che saranno coperte da questa agevolazione però sono quelle sostenute dai titolari di alcune attività commerciali nel periodo compreso tra giugno e agosto.
Con il bonus Sanificazione è possibile ottenere un rimborso delle spese che sono state sostenute nel corso del periodo estivo nella misura del 30%. Per ricevere il bonus è necessario presentare regolare domanda all’Agenzia delle Entrate ma come accennato, ancora non è arrivato il via libera alle richieste anche se le spese che il bonus coprirà sono quelle sostenute fino al 31 agosto.
Con il decreto Sostegni bis la platea dei beneficiari del bonus Sanificazione è stata allargata, infatti oltre ai titolari di partita Iva ora possono beneficiare dell’agevolazione anche i titolari di strutture ricettive extra-alberghiere come bed & breakfast e case vacanza.
Quanto alle spese che possono essere coperte (nella misura del 30% del totale) dal bonus sanificazione, queste comprendono anche i tamponi, le mascherine protettive, così pure i detergenti e gli altri prodotto disinfettanti utilizzati nell’ambito dell’attività. Rientrano tra le spese per le quali si può usare il bonus solo quelle sostenute dal 1° giugno al 31 agosto 2021.
Quali spese sono coperte dal bonus Sanificazione 2021
A partire dall’1 settembre per tutte le spese sostenute dalle attività commerciali che possono beneficiare del bonus Sanificazione non sarà più possibile ottenere il rimborso del 30% previsto dall’agevolazione.
Il bonus infatti riguarda solo le spese per la sanificazione e per i dispositivi di protezione individuale che sono state sostenute durante il periodo estivo. Il bonus viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per il 30% del totale della spesa sostenuta fino ad un limite massimo di 60.000 euro di spesa.
Possono essere rimborsate nella misura prevista dal bonus Sanificazione anche le spese sostenute per i tamponi effettuati ai lavoratori. In particolare l’articolo 32 del decreto Sostegni bis n. 73/2021 stabilisce che si può usare il bonus Sanificazione per le seguenti spese sostenute da giugno ad agosto compresi.
- spese per la sanificazione degli ambienti all’interno dei quali si svolte l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nel suo contesto
- spese per la somministrazione di tamponi ai lavoratori, dipendenti o collaboratori, che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai beneficiari del bonus
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali come guanti, mascherine, tute di proteione e ecalzari, visiere e occhiali protettivi. I dpi devono risultare conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- spese per acquistare prodotti detergenti e disinfettanti
- spese per acquistare dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti. I suddetti dispositivi dovranno risultare conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono coperte inoltre le spese per per eventuali interventi per l’installazione
- spese per dotarsi di dispositivi in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale come le barriere e i pannelli protettivi di plexiglass comprese eventuali spese sostenute per l’installazione.
Il decreto Sostegni bis allarga la platea del bonus Sanificazioni
Inizialmente il bonus Sanificazioni era diretto ad una platea leggermente meno estesa, infatti quando fu introdotto con il decreto Rilancio con scadenza prevista per il 31 dicembre 2020 non comprendeva i titolari di strutture ricettive extra alberghiere.
Con il decreto Sostegni bis però il bonus Sanificazioni è stato esteso ad un maggior numero di beneficiari fino a comprendere anche i proprietari di strutture quali bed & breakfast e affittacamere a carattere non imprenditoriale.
Anche questi soggetti quindi possono beneficiare del rimborso pari al 30% della spesa sostenuta nei casi che abbiamo elencato nel paragrafo precedente. Per avere accesso all’agevolazione però occorre essere in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificarsi mediante autocertificazione relativa allo svolgimento dell’attività.
Per poter accedere al bonus Sanificazione 2021 è comunque necessario presentare regolare domanda all’Agenzia delle Entrate servendosi del canale telematico che però sarà attivato solo a partire dal 4 ottobre e ci sarà tempo fino al 4 novembre 2021.
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