Anche se il bonus Facciate può essere utilizzato per l’intero complesso condominiale, può capitare che sia solo un condomino ad essere interessato all’agovolazione, magari per via del fatto che è l’unico contribuente che vive all’interno del condominio.
Vi sono però alcune precise regole da rispettare ed è la stessa Agenzia delle Entrate a fornire tutti i dettagli nella risposta all’interpello n. 499 del 21 luglio 2021. Il chiarimento permette di capire in che modo è possibile beneficiare della detrazione al 90% prevista dal bonus Facciate nel caso di lavori di rifacimento del fronte dell’edificio.
Bonus facciate, come richiederlo se il beneficiario è un solo condomino
Uno dei bonus edilizi maggiormente utilizzati è il bonus Facciate, infatti molti contribuenti sperano in una proroga anche per il 2022. Possono beneficiare del bonus tutti quei contribuenti che affrontano delle spese per il rifacimento delle facciate esterne dell’edificio sia nel caso di abitazione indipendente che nel caso di condominio.
Se però ad essere interessato dall’intervento è l’intero condominio ma vi è un unico condomino che vi abita, è sempre possibile ottenere le agevolazioni previste? Stando alla risposta all’interpello n. 499 del 21 luglio dell’Agenzia delle Entrate sì.
L’istante in questo caso è comproprietario insieme alla moglie di un appartamento in un mini condominio formato in tutto da tre unità immobiliari. Naturalmente è necessario che l’edificio risulti in possesso di tutti i reqisiti previsti per l’accesso al bonus Facciate, ma nello specifico qui è solo l’istante ad essere interessato a svolgere i lavori sulle facciate accollandosene pertanto le spese.
Si tratta quindi dell’unico contribuente nell’intero condominio che beneficerebbe del bonus per i lavori sull’intero edificio.
Il primo punto da chiarire è che per i lavori che interessano parti comuni del condominio si applica il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali come previsto dall’articolo 1123 del Codice Civile che recita:
“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Veniamo quindi al caso specifico dell’agevolazione prevista dal bonus Facciate, a proposito della quale l’Agenzia delle Entrate evidenzia come la detrazione spetti anche usando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali, ma a due condizioni:
- Gli interventi da effettuare sulle facciate esterne del condominio devono essere stati autorizzati dall’assemblea dei condomini
- Il sostenimento delle spese previste per i lavori da parte dell’unico istante che intende effettuare detti interventi deve essere acconsentito dall’assemblea.
Nel caso specifico dell’istante che ha sottoposto la questione all’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 499, si tratta tuttavia di un condominio minimo, vale a dire quel tipo di edificio che è composta da un numero di condomini pari o inferiore a otto.
Quando si tratta di condomini minimi decade l’obbligo della nomina dell’amministratore, di conseguenza viene meno anche l’obbligo da parte di quest’ultimo di aprire apposito conto corrente intestato al condominio.
In tal caso quindi la procedura diventa persino più semplice in quanto è possibile usare il codice fiscale del condomino che ha ottemperato agli adempimenti previsti per beneficiare del bonus Facciate. Tuttavia resta in vigore l’obbligo di dimostrare che i lavori effettuati hanno interessato parti comuni dell’edificio.
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