Uno dei bonus edilizi con le più alte percentuali attualmente disponibili è il Sismabonus, e stando al recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere a questa agevolazione non solo nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, bensì anche nei casi di delocalizzazione e aumento di volumetria dello stabile.

Il chiarimento è arrivato dalle Entrate con la Risposta all’interpello n. 478 del 15 luglio 2021, che affronta in modo specifico il caso di delocalizzazione di un edificio per il quale si richiede il sismabonus. In questo caso si tratta di uno stabile soggetto a demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico.

Il Sismabonus 110% si può usare anche per demolizione e ricostruzione dell’edificio?

Stando al chiarimento dell’Agenzia delle Entrate possiamo affermare che è possibile accedere al sisma bonus al 110% con il limite di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare nel caso di demolizione totale di uno sabile esistente con delocalizzazione del volume dello stabile demolito su un terreno che si trova nel territorio dello stesso Comune.

Il nuovo edificio ricostruito con il Sismabonus:

  • deve trovarsi nello stesso Comune dell’edificio demolito ma situato ad alcune centinaia di metri dall’edificio demolito
  • deve essere costruito con sagoma diversa, prospetto, e presentare innovazioni per adeguamento antisismico
  • può presentare un aumento della volumetria

In particolare la circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che, circa gli interventi prospettati nell’istanza di interpello, esiste la possibilità di accedere al Sismabonus anche nell’ambito delle spese sostenute da eventuali acquirenti delle cosiddette case antisismiche, ossia di quelle unità immobiliari che fanno parte di edifici situati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

In questo caso ci si riferisce ad abitazioni che sono state oggetto di interventi antisismici che hanno comportato la demolizione e la ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione e ricostruzione immobiliare i quali, nell’arco di 18 mesi dal termine dei lavori, provvedono alla rivendita di detti immobili.

Per rendere possibile la fruizione del sismabonus da parte dell’acquirente, l’atto di acquisto di un immobile con le caratteristiche sopra descritte deve essere stipulato entro i termini in cui l’agevolazione è ancora in vigore.

La circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 chiarisce inoltre che “la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, si applica anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione”.

L’Agenzia delle Entrate in pratica ha evidenziato che grazie alla norma citata poc’anzi è possibile accedere al Sismabonus anche in quei casi che dal punto di vista della qualificazione edilizia non rientrano esattamente nella casistica della ristrutturazione edilizia come viene definita dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001.

Il presupposto da cui si parte in questo caso è quello che l’intervento sia effettuato nei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, e che pertanto gli acquirenti degli immobili interessati dagli interventi di cui sopra possano effettivamente accedere all’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha anche specificato che nel rispetto dei termini e dei presupposti generali, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, gli acquirenti degli immobili avranno la possibilità di prediligere al posto dell’accesso diretto alla detrazione prevista dall’agevolazione delle seguenti alternative:

  • un contributo riconosciuto sotto forma di sconto sull’importo del corrispettivo dovuto fino ad un tetto massimo che corrisponde al corrispettivo stesso che viene anticipato dalla società istante e dalla stessa recuperato sotto forma di credito d’imposta il cui importo corrisponde a quello della detrazione spettante. Resta ferma la possibilità di cedere successivamente il credito a soggetti terzi che possono anche essere istituti di credito o altri intermediari finanziari
  • la cessione di un credito d’imposta il cui importo corrisponde alla detrazione ad altri soggetti tra cui anche istituti di credito o altri intermediari finanziari i quali avranno a loro volta la possibilità di ulteriore cessione del credito.

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