In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 17 giugno 2021 con il quale indica le modalità con cui i lavoratori che hanno diritto alla Naspi possono ottenere l’esenzione Irpef dell’importo erogato a titolo di Naspi anticipata in unica soluzione.

Per capire di cosa si tratta esattamente e quali sono i possibili beneficiari dell’esenzione, facciamo prima di tutto una distinzione tra la disoccupazione Naspi erogata mensilmente, e la Naspi anticipata in unica soluzione. È infatti in questo secondo caso che si può beneficiare della non imponibilità Irpef.

Ricordiamo che la Naspi anticipata è la prestazione di assicurazione sociale per l’impiego che, in attuazione dell’articolo 1 comma 12 della Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2020), può essere incassata esentasse nel caso in cui viene erogata in unica soluzione invece che mensilmente al fine di sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto l’attività lavorativa del socio.

La Naspi in breve

La Naspi, acronimo che sta per Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego, è un sussidio di disoccupazione che viene erogato mensilmente. La funzione della Naspi è quella di offrire ai lavoratori subordinati che hanno involontariamente perso il posto di lavoro, un sostegno al reddito per una durata massima di due anni.

Con l’articolo 1 si va ad istituire l’indennità mensile di disoccupazione, la Naspi appunto, che si prefigge l’obiettivo di offrire a coloro che perdono il lavoro in modo involontario una forma di tutela del reddito. Per poter accedere alla Naspi in sintesi occorre non solo aver perso il lavoro subordinato in modo involontario, ma anche essere in possesso di specifici requisiti.

  • Trovarsi al momento della richiesta in stato di disoccupazione
  • aver lavorato nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione per almeno 13 settimane con relativi contributi regolarmente versati
  • aver svolto almeno trenta giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per quanto riguarda quest’ultimo requisito è bene precisare che è richiesto solo fino al 31 dicembre 2021 come da disposizioni contenute nel D.L. 41/2021.

In alcuni casi è possibile accedere alla Naspi anche se non si è trattato di perdita del lavoro involontaria. Può accadere infatti che il lavoratore rassegni le proprie dimissioni con giusta causa, oppure che vi sia una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e che il lavoratore risulti comunque in possesso dei requisiti per ricevere l’indennità mensile.

Cos’è e come funziona la Naspi anticipata

Cos’è quindi la Naspi anticipata? Quando il lavoratore che per ragioni indipendenti dalla sua volontà, si trova disoccupato può decidere di richiedere, al posto dell’erogazione mensile della Naspi, l’anticipo dell’intero importo, ovvero la corresponsione delle mensilità rimanenti in unica soluzione, in anticipo.

Ci sono però delle condizioni da rispettare per richiedere la Naspi anticipata. Infatti possono ricevere l’erogazione dell’intero importo solo quei beneficiari del sussidio che intendono utilizzare le somme erogate per l’avvio di una nuova attività, come anche la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

In questo caso specifico il rapporto mutualistico deve avere per oggetto la prestazione di attività lavorative da pare del socio. Ed è qui che la normativa prevede che sia possibile incassare l’intero importo della Naspi anticipata detassato ai fini dell’imposta sulle persone fisiche (Irpef).

A gettare le basi per la nascita della Naspi anticipata è il decreto legislativo n. 22/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Questa norma ha definito le regole che riguardano gli ammortizzatori sociali in linea con l’articolo 38, comma 2 della Costituzione, nel quale si individuano il diritto dei lavoratori da una parte e le varie forme di tutela contro la disoccupazione dall’altra.

Nell’articolo 8 del decreto (incentivo all’imprenditorialità) si stabilisce che il lavoratore che ha diritto alla Naspi può in alternativa chiedere la liquidazione dell’intero importo in unica soluzione. Si tratta in questo caso dell’erogazione di tutte le mensilità spettanti al lavoratore in unico pagamento ma può avvenire solo se sussistono tutti i requisiti.

L’importo viene erogato in unica soluzione a titolo di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione dell’attività lavorativa da parte del socio.

In sintesi quindi possiamo dire che la Naspi può essere erogata in unica soluzione al fine di:

  • favorire l’avvio di un’attività lavorativa autonoma
  • favorire l’avvio di una impresa individuale
  • favorire la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivitò lavorative da parte del socio.

Nel caso in cui il lavoratore disoccupato decida di accedere a questa opzione che prevede l’erogazione di tutti gli importi dovuti a titolo di Naspi in unica soluzione, questi perde il diritto all’assegno al nucleo familiare e all’accredito figurativo ai fini pensionistici.

Come ottenere l’esenzione Irpef sulla NASpI anticipata

Quei lavoratori che richiedono la Naspi anticipata, la cui erogazione come abbiamo visto viene fatta in unica soluzione, per un importo complessivo pari alla somma di tutte le mensilità spettanti, possono beneficiare anche dell’esenzione Irpef prevista per questi casi.

I lavoratori dovranno quindi presentare all’Inps, a pena di decadenza, la domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni a partire dalla data di inizio dell’attività di lavoro autonomo avviata o dell’avviamento dell’impresa individuale o ancora dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Alla domanda da presentare all’Inps il lavoratore dovrà allegare, nel caso in cui si tratti di sottoscrizione della quota di capitale sociale in una cooperativa, i seguenti documenti:

  • L’attestazione dell’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio e Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio, insieme all’indicazione degli estremi per la successiva verifica
  • Lo stralcio dell’elenco dei soci comprensivo di una dichiarazione rilasciata dal presidente della coopertiva con la quale si attesta l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività che gli è stata assegnata
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui il lavoratore dichiara che l’intero importo percepito verrà destinato al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, come stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. 322/1998.

Come risultato di tale richiesta corredata dalla documentazione sopra brevemente elencata l’Inps, erogatore dell’indennità di disoccupazione NASpI non applicherà le ritenute alla fonte alle somme erogate, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della Legge di Bilancio 2020.

L’INPS provvederà quindi alla corresponsione dei trattamenti in qualità di sostituto d’imposta, servendosi degli appositi campi riservati nel modello di Certificazione Unica.

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