Entro oggi, 16 giugno, è previsto il pagamento dell’acconto IMU 2021. L’importo da versare entro questa scadenza è pari al 50% di quello versato per il 2020, in quanto la restante parte viene versata con la seconda rata che è prevista per il 16 dicembre con il saldo IMU 2021.
L’IMU deve essere versata non solo per le abitazioni o per gli immobili commerciali, ma anche per i terreni agricoli. In ogni caso sono previste delle esenzioni, quelle indicate nella Legge di Stabilità 2016, ma chi ne beneficia e chi invece è tenuto a pagare?
IMU terreni agricoli 2021: quali sono le esenzioni
La prima rata IMU deve essere pagata entro la data di oggi, 16 giugno, ma quali sono i contribuenti che devono versare l’IMU sui terreni agricoli? Dal momento che non sono state introdotte modifiche alla normativa negli ultimi mesi, ci rifacciamo a quanto definito con la Legge di Stabilità 2016 che in sostanza afferma che sono esenti dal pagamento dell’IMU i seguenti terreni:
- i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione
- i terrei a immutabile destinazione agricolo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
- i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
- i terreni che si trovano nei Comuni montani, parzialmente montani, collinari o pianeggianti individuati nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero dell’Economia.
A partire dal 2020, stando a quanto riportato anche sul sito ufficiale del Dipartimento delle Finanze, tornano ad essere assoggettati al pagamento dell’IMU quegli immobili che erano stati esentati a partire dall’anno 2014. Si tratta nello specifico dei fabbricati rurali a uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione d’uso e non sono locati.
Per quanto riguarda le esenzioni, ricordiamo che a partire dal gennaio 2022 saranno esenti dal pagamento dell’IMU i fabbricati merce. Per tutti i terreni che invece non sono tra le categorie sopra elencate il pagamento della prima rata IMU è dovuto entro la data del 16 giugno tramite modello F24.
IMU terreni incolti e orti, chi deve pagare
Per quanto riguarda i terreni incolti e gli orti, vale a dire quei terreni che non sono adibiti “all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile”, si tratta comunque di terreni agricoli stando a quanto stabilito dalla sentenza n. 7369 della Corte di Cassazione.
Il motivo per cui la Corte di Cassazione ha emesso questo parere è legato al fatto che i suddetti terreni potrebbero, in qualsiasi momento, essere destinati ad uso agricolo, anche se questo non dovrà necessariamente comportare l’effettivo esercizio di attività agricola.
A fare la differenza tra terreni esenti dal pagamento dell’IMU e terreni che non sono esenti è anche la loro collocazione. Infatti se nei Comuni montani sono esenti tutti gli orti e i terreni incolti, nei Comuni di pianura l’esenzione dal pagamento dell’IMU vale soltanto per i terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.
A non beneficiare dell’esenzione IMU sono i terreni incolti e gli orti di quei proprietari che non risultano coltivatori diretti.
Come si calcola l’importo da pagare per l’IMU sui terreni agricoli
Per stabilire l’importo da pagare per l’IMU sui terreni agricoli è necessario applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76% al reddito domenicale al 1° gennaio dell’anno di riferimento, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.
L’aliquota ordinaria, che è dello 0,76%, può variare in base alle scelte dei Comuni. Le amministrazioni locali infatti hanno la possibilità di aumentare o ridurre l’aliquota ordinaria fino allo 0,3%, il che significa che si può andare da un’aliquota allo 0,46% fino all’1,06%.
Una volta verificata la percentuale dell’aliquota ordinaria del Comune nel quale è situato il terreno per il quale si deve versare l’IMU è necessario fare il seguente calcolo: si parte dal calcolo dell’imponibile al quale si giunge moltiplicando il Reddito dominicale x 1,25 x 135, dopodiché si applica l’aliquota deliberata dal Comune.
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