A causa della decisione di chiudere le scuole e di dirottare le attività didattiche sulla modalità da remoto, si è resa necessaria anche l’introduzione di una serie di agevolazioni volte a ridurre almeno le spese che le famiglie si sono trovate costrette a sostenere per permettere ai propri figli in età scolastica di svolgere la cosiddetta DAD (Didattica a Distanza).
Sono stati introdotti quindi nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 una serie di bonus come quello per l’acquisto di Pc e tablet ma non solo. Una delle agevolazioni disponibili, anche se non si tratta di una di quelle messe in campo dal governo guidato da Mario Draghi, è anche il bonus Studenti, ed è proprio nell’ambito di questo bonus che sono recentemente arrivati alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con la risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2021 infatti l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti che nello specifico riguardano il regime fiscale da applicare nell’ambito di un piano di welfare aziendale nel caso di rimborso di quelle spese che i lavoratori dipendenti hanno sostenuto per acquistare materiale informatico per la didattica a distanza dei figli.
In questo caso si parla di un vero e proprio bonus studenti i cui beneficiari sono lavoratori con contratto subordinato in azienda e solo nel caso in cui sussitano determinate condizioni.
Bonus studenti: cos’è e come funziona
Se il bonus tablet e pc era un’agevolazione introdotta proprio nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19, il bonus studenti lo troviamo nell’articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) alla lettera f-bis) dove stabilisce che il datore di lavoro può riconoscere degli importi ai proprio dipendenti o a categorie di dipendenti volti a coprire le spese per la fruzione da parte dei familiari del lavoratore di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare.
Possono essere coperte in questo caso anche quelle spese relative a servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, così pure l’iscrizione ad eventuali ludoteche e centri estivi o invernali, ma anche per borse di studio.
Dal momento che il bonus studenti copre diverse tipologie di spesa, sono comprese anche quelle relative a quegli strumenti destinati a consentire attività educative a distanza come la DAD appunto.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi specificato che il bonus studenti viene erogato nell’ambito di un piano di welfare aziendale, e che ne possono beneficiare tutti i parenti ed i familiare che rientrano tra i soggetti indicati come possibili beneficiari nell’articolo 12 del TUIR, dove si legge che il bonus è destinato:
- al coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- a ciascun figlio, inclusi figli naturali riconosciuti, figli adottivi e in affidamento
- ad ogni altra persona indicata all’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Il testo dell’articolo 51 del TUIR è di fatto il risultato di una serie di modifiche assimilate con la legge di Stabilità del 2016 attraverso le quali sono stati ampliati e meglio definiti i servizi di educazione e istruzione di cui possono fruire i familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, limitati alle somme, ai servizi e alle prestazioni relativi alla frequenza di asili nido, colonie climatiche e borse di studio.
Il bonus studenti, che come detto rientra all’interno di un piano di welfare aziendale, viene erogato direttamente dal datore di lavoro offrendo servizi di educazione ed istruzione anche tramite terzi, oppure può essere erogato corrispondendo ai dipendenti gli importi necessari a sostenere le spese per le finalità indicate.
Per ricevere il bonus studenti il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro la documentazione atta a comprovare l’utilizzo delle somme secondo le finalità previste e per le quali vengono erogate.
Bonus studenti: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sul rimborso spese
Abbiamo visto che il bonus studenti può essere utilizzato anche a copertura delle spese sostenute dai lavoratori per la didattica a distanza dei figli. Il bonus, che viene riconosciuto dall’azienda al proprio lavoratore dipendente, rientra quindi tra le agevolazioni cui le famiglie italiane con figli in età scolastica hanno ricorso nell’ambito dell’emergenza Covid-19.
Dal momento che i vari Dpcm contenenti le misure restrittive hanno anche imposto la chiusura delle scuole per periodi di tempo anche piuttosto lunghi, con le attività didattiche dirottate sulla cosiddetta DAD si è avuta la sostanziale equiparazione tra la didattica a distanza e la didattica in presenza.
Il bonus studenti quindi, che dovrebbe andare a coprire le spese sostenute dai dipendenti dell’impresa a vario titolo per l’attività educativa dei propri figli, viene destinato a coprire parte di quelle spese necessarie a rendere possibile anche la didattica a distanza.
Ecco per quale motivo il bonus Studenti può essere utilizzato anche a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi necessari per svolgere la DAD, come pc, laptop e tablet. Può essere quindi lo stesso datore di lavoro, in alcuni casi, a farsi carico del rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l’acquisto di tutti quei dispositivi divenuti fondamentali per lo svolgimento delle lezioni e l’apprendimento.
Il rimborso ottenuto con il bonus Studenti è da considerarsi reddito imponibile?
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate circa l’utilizzo del bonus Studenti a copertura delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti per l’acquisto di dispositivi informatici indispensabili per permettere ai figli di prendere parte alla didattica a distanza, ha sia confermato la possibilità di utilizzare questo strumento di welfare aziendale che definito il corretto inquadramento fiscale.
L’interrgativo era stato posto all’Agenzia delle Entrate da parte di una società che, nell’ambito di un piano di welfare aziendale appunto, aveva intenzione di riconoscere ai propri dipendenti un credito da utilizzare a copertura delle spese sostenute da questi ultimi per acquistare pc, tablet e laptop indispensabili per rendere possibile la didattica a distanza dei propri figli.
L’istanza di interpello aveva anche lo scopo di ottenere chiarimenti in merito a quale fosse il corretto trattamento fiscale da riservare al credito utilizzato in questo modo e, inoltre, si domandava se sul valore del credito welfare utilizzato con queste finalità fosse necessario operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef.
Il chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate è arrivato con la risoluzione n. 37/E, nella quale si legge che: “il pc, il laptop e il tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione. Pertanto, si ritiene che il rimborso spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir”.
L’Agenzia delle Entrate, sempre con la medesima comunicazione, ha anche precisato che “il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente troverà applicazione sempreché il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD”.
Un discorso che, stando a quanto spiegato nel chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, vale anche per quei casi in cui l’accesso al bonus Studenti avvenga attraverso una piattaforma welfare – vale a dire una piattaforma che permette ai singoli collaboratori di utilizzare i crediti welfare messi a disposizione dell’azienda – e invece che attraverso un rimborso, l’agevolazione sia costituita da buoni per l’acquisto dei dispositivi informatici di cui sopra, ossia “documenti di legittimazione” o cosiddetti voucher.
Affinché si possa applicare anche in questo caso il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, è necessario che il beneficiario sia in possesso della documentazione necessaria a dimostrare lo svolgimento delle lezioni di didattica a distanza.
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