Sono all’incirca 2.300 le imprese italiane che rischiano sanzioni fino a 5.000 euro, e a queste si aggiungono anche 330 Comuni che potrebbero incorrere in multe altrettanto salate per gli stessi motivi.
La sanzione per un importo che si aggira mediamente intorno a 1.032 euro è dovuta alla violazione dell’obbligo di risposta a rilevazioni statistiche come ha spiegato lo stesso presidente dell’Istat durante un’audizione in Parlamento. Il numero uno dell’Istituto di statistica nazionale ha spiegato che le sanzioni “derivano da mancate risposte ad indagini del 2019 e del 2020 e sono state finora sospese per effetto dei provvedimenti sull’emergenza adottati nel corso del 2020″.
Sondaggi Istat e sanzioni, ma si spera nella sanatoria
Il governo guidato da Mario Draghi starebbe nel frattempo valutando la possibilità di introdurre una misura attraverso la quale almeno le imprese potrebbero essere esentate dal pagamento della multa comminata per non aver risposto alle rilevazioni statistiche dell’Istat.
La misura che permetterebbe alle imprese sanzionate di evitare il pagamento della multa potrebbe essere inserito attraverso un emendamento al decreto nel suo iter parlamentare per la conversione in legge.
Al momento però la situazione resta invariata e l’Istat, dal momento che non sono stati emanati provvedimenti normativi in grado di agire con effetti di sanatoria, procederà come da manuale applicando le sanzioni con la motivazione che “alcune unità non hanno ottemperato all’obbligo di risposta per diverse rilevazioni, gli importi richiesti potrebbero, in questi casi, risultare molto elevati”.
Si parla di multe salate infatti, fino ad oltre 2.000 euro per singola sanzione, che possono raggiungere in alcuni casi i 5.000 euro, infatti su QuiFinanza si parla di importi che “potrebbero superare anche i ristori erogati”.
Quali sono le regole da rispettare sulle indagini Istat?
Non tutti sanno che rispondere alle indagini dell’Istat è un obbligo ai sensi della legge. Il motivo è che le indagini dell’Istituo di statistica hanno una importanza strategica per la vita economica e per le scelte politiche del Paese, ed è necessario che lo sviluppo di indagini accurate sia garantito dalla disponibilità certa dei cosiddetti “rispondenti”.
Chi viene contattato dall’Istat per le indagini statistiche è infatti obbligato per legge a collaborare, e se non lo fa incorre appunto in salate sanzioni.
L’obbligo di rispondere è sancito dall’articolo 7 del decreto legislativo 322 del 1989. Nell’articolo 11 troviamo poi le sanzioni amministrative previste in caso di mancata collaborazione, che possono arrivare anche a 2.000 euro per le persone fisiche e 5.000 euro per le imprese.
Quali sono gli importi esatti delle sanzioni per la mancata risposta alle indagini Istat?
La legge stabilisce come abbiamo visto l’obbligo di rispondere alle indagini dell’Istat, pena l’elevazione di multe salate, ma quali sono esattamente gli importi ed in base a quali criteri vengono definiti?
La legge dice che coloro i quali, richiesti dati e notizie, non li forniscono, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono passibili di una sazione amministrativa il cui importo viene così quantificato:
- da un minimo di 206,58 euro fino ad un massimo di 2.065,83 euro per le violazioni da parte di persone fisiche
- da un minimo di 516,46 euro fino ad un massimo di 5.164,57 euro per le violazioni da parte di persone giuridiche, enti e società
Cosa fare se si riceve la multa
Sul sito web dell’Istat vi è una sezione appositamente dedicata al problema delle sanzioni che persone fisiche, imprese ed enti pubblici, ricevono per non aver risposto alle indagini dell’istituto.
La sezione da visitare nel caso in cui si sia ricevuta la contestazione con la multa è “Sanzioni amministrative in caso di mancata risposta” dove si trova una serie di domande frequenti che contengono dettagli riguardanti gli importi e le modalità per il pagamento della sanzione.
Tra le altre cose viene precisato che chi paga la sanzione entro 60 giorni dopo aver ricevuto la contestazione con la multa beneficia di uno sconto. Viene anche specificato che in questo caso la somma da versare sarà calcolata nel “doppio della multa minima” come previsto dalla legge 689 del 1981.
È anche possibile, una volta che si è ricevuta la contestazione con la multa, presentare ricorso al Prefetto oppure al Giudice di Pace, ma solo dopo che la contestazione ha assunto la forma di una ordinanza ingiunzione di pagamento. Se il ricorso non ha esito positivo la multa dovrà essere pagata attraverso il modello F23.
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