Nei giorni scorsi è arrivata la conferma del via libera all’assegno unico per ogni figlio a partire dal 1° luglio prossimo. Il governo guidato dall’ex presidente della Banca Centrale Europea ha infatti approvato la norma ponte per l’introduzione dell’assegno universale unico alle famiglie, e con essa l’assegno sarà valido già a partire dal mese di luglio fino a dicembre 2021.

La misura che prevede l’introduzione di questo bonus unico per la famiglia diventerà poi strutturale e più estesa, ma se da una parte consentirà alle famiglie di contare su un nuovo aiuto economico, dall’altra comporterà la cancellazione di altri bonus minori che in sostanza dovrebbero essere inglobati nell’assegno unico.

Assegno Unico: i requisiti in breve

Per quanto riguarda i requisiti da soddisfare per ottenere l’assegno unico, prima di tutto occorre avere un Isee che non superi il tetto dei 50.000 euro, e per le famiglie con Isee fino a 7.000 euro con almeno tre figli l’assegno sarà di 217,8 euro al mese a figlio, somma che viene aumentata di 50 euro a figlio per ogni figlio disabile.

Per accedere all’assegno Unico è necessario essere cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno 2 anni. La norma specifica anche che possono ricevere l’assegno unico sia i cittadini italiani che Ue che siano in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale.

Il governo Draghi conferma l’assegno unico per ogni figlio dal 1° luglio

Il governo guidato da Mario Draghi ha confermato l’introduzione dell’assegno unico per i figli a partire dal mese di luglio. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando ha infatti dichiarato a tal proposito: “dal primo luglio anticiperemo l’assegno unico per tutti quei nuclei familiari che non godono di nessun altro tipo di sostegno per i figli, portandolo poi a regime dal prossimo anno”.

“Prende forma così una nuova idea di Paese che prevedrà, a regime, un sistema universalistico, rivolto ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, ai professionisti, agli incapienti, ai percettori di reddito di cittadinanza e continuo, inversamente proporzionale al livello di Isee” ha spiegato ancora il ministro del Lavoro.

“Un obiettivo che ci eravamo dati” ha poi aggiunto “un impegno concreto verso le famiglie, che rappresenta un pilastro di un nuovo modello di welfare che stiamo costruendo per i più giovani”.

Come funziona l’assegno Unico in breve

L’assegno Unico consiste in un assegno mensile che viene assegnato a tutte le famiglie che hanno un figlio a carico di età fino a 21 anni. Il valore dell’assegno unico può andare da un minimo di 30 ad un massimo di 217,8 euro al mese. Il suo importo infatti varia in base all’Isee ed è composto da una parte fissa e una parte variabile al variare del reddito complessivo della famiglia.

Possono ricevere l’Assegno Unico tutti i lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti, e possono fare richiesta per l’assegno tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza. Inoltre possono ricevere una somma ridotta rispetto a quella prevista normalmente dall’assegno unico quelle famiglie con figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni che risultano iscritti all’università, tirocinanti, iscritti a un corso professionale, svolgono servizio civile o hanno un impiego a basso reddito.

Assegno Unico, a chi conviene di più?

Il Gruppo di lavoro Arel/Feg/Alleanza per l’Infanzia ha recentemente effettuato una simulazione per valutare quali saranno gli importi medi erogati con l’Assegno Unico e quali sono le categorie che saranno avvantaggiate dall’introduzione di questa nuova misura che come sappiamo andrà a rimpiazzare diversi altri bonus e aiuti destinati alla famiglia.

Secondo questa simulazione l’assegno rischia un taglio dell’importo rispetto ai 250 euro. Il nuovo bonus per la famiglia sarà erogato sotto forma di assegno mensile oppure come credito d’imposta ed ingloberà le varie agevolazioni attualmente previste.

La simulazione prevede che l’80% delle famiglie italiane riceverebbe con l’Assegno Unico mediamente 161 euro al mese per ogni figlio minore e 97 euro per ogni figlio fino ai 21 anni. Il presupposto da cui parte quest’analisi è quello che circa 8 famiglie italiane su 10 hanno un Isee inferiore a 30 mila euro.

Si deve infatti tener conto del fatto che l’importo dell’Assegno Unico è inversamente proporzionale all’Isee. Infatti per i nuclei familiari con Isee superiore a 52 mila euro il contributo scende a soli 67 euro mensili per i figli minori, e cala addirittura a 40 euro mensili per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni.

L’introduzione dell’Assegno Unico converrebbe soprattutto ai lavoratori autonomi (con Isee basso) e agli incapienti, due categorie che ad oggi non hanno accesso agli assegni familiari.

Ad essere svantaggiati dalla novità dell’Assegno Unico sarebbero invece i lavoratori dipendenti, infatti stando alla simulazione del Gruppo di lavoro Arel/Feg/Alleanza per l’Infanzia, 1,35 milioni di famiglie perderebbero circa 381 euro l’anno. È stato quantificato in 800 milioni di euro l’anno lo sforzo necessario per compensare questa disparità di trattamento.

Assegno Unico: quali bonus per la famiglia spariranno a luglio?

Con l’introduzione già dal 1° luglio prossimo dell’Assegno unico verranno cancellati altri bonus e aiuti per la famiglia, come l’assegno per nuclei familiari con almeno tre figli, l’assegno di natalità, il premio alla nascita o all’adozione una tantum da 800 euro e il fondo di sostegno alla natalità.

A queste si vanno ad aggiungere altre due misure parimenti rimpiazzate dall’Assegno Unico, vale a dire le detrazioni Irpef per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare. Vediamo quindi una per una le agevolazioni che spariranno a partire dal 1° luglio.

  • Assegno ai nuclei con almeno tre figli minori. Fu introdotto con la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, e regolato dall’articolo 65 di detta legge. La misura, entrata in vigore nel gennaio del 1999, prevedeva l’assegnazione di un importo mensile pari a 145,14 euro per 13 mensilità alle famiglie che risultavano in possesso dei seguenti requisiti: tre figli minori a carico, Isee inferiore a 8.788,99 euro.
  • Assegno di natalità. L’articolo 1, comma 125 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, l’articolo 23 quater, commi 1 e 2 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018, e l’articolo 1, comma 340 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 riconoscono per ogni figlio adottato o nato entro l’anno considerato un contributo corrisposto fino al primo anno di età o fino al primo anno di adozione. Si tratta di un contributo che viene scaglionato per fasce di reddito e che nel 2020 aveva raggiunto i 1.920 euro annui nel caso di famiglie con Isee al di sotto dei 7.000 euro, i 1.440 euro per famiglie con Isee compreso tra 7.000 e 40.000 euro, e 960 euro per famiglie con Isee superiore a 40.000 euro. Dal 2019 inoltre, per i figli successivi al primo l’importo veniva maggiorato del 20%.
  • Premio alla nascita o all’adozione. Viene introdotto dall’articolo 1, comma 353 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e consiste nell’erogazione di un contributo una tantum dell’importo di 800 euro che spetta al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
  • Fondo di sostegno alla natalità. Introdotto con la Legge di Bilancio 2017, previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, prevedeva una dotazione di 12 milioni di euro nel 2020, che a partire dal 2021 sarebbero stati portati a 6 milioni. Questo fondo serviva a favorire l’accesso al credito per quelle famiglie con uno o più figli di età inferiore a 3 anni, e prevedeva il rilascio di garanzie a banche e intermediari.
  • Detrazioni Irpef per figli a carico. Sono previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 197 del 22 dicembre 1986. Vengono riconosciute in misura inversamente proporzionale al reddito e si azzerano al raggiungimento di 95.000 euro di reddito annuo.
  • Assegno per il nucleo familiare. È stato istituito con l’articolo 2 del decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988
  • Assegni familiari. Si tratta di quegli assegni previsti dal testo unico delle norme riguardanti gli assegni familiari di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955.

Non verranno invece toccate, almeno per ora, le detrazioni per i figli a carico che spettano a tutti i genitori che pagano le tasse, sia lavoratori autonomi che dipendenti, il cui importo può arrivare a 1.220 euro l’anno per figli di età inferiore a 3 anni, e a 950 euro l’anno in tutti gli altri casi.

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