Nel mese di giugno, come abbiamo visto, cadono diversi appuntamenti con il fisco che vanno dal pagamento della prima rata dell’IMU fino alla dichiarazione dei redditi per alcune categorie di lavoratori.

In questo ambito vi sono alcune precisazioni da fare per quel che riguarda nello specifico i produttori agricoli. Infatti anche il produttore agricolo esonerato dal versamento dell’IVA è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, sebbene non quella dell’Irap, e con essa deve dichiarare se ha ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

L’obbligo sussiste anche nel caso in cui l’agricoltore presenta il modello 730/2021, secondo quanto precisato con il chiarimento riportato nella risoluzione 27/05/2021 n. 36/E.

Con l’articolo 54 della legge n. 34 del 24 dicembre 2012 viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il “registro nazionale degli aiuti di Stato” (Rna) il cui scopo è quello di monitoraggio, verificando i divieti di cumulo e di altre condizioni che sono state definite dalla normativa europea riguardante la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.

Tutte le informazioni che riguarda gli aiuti che giungono ai “settori agricoltura e pesca” tuttavia sono espressamente escluse dal suddetto registro di controllo. Ne sono esclusi quindi tutti quei contributi relativi al settore agricolo e forestale, nonché quelli destinati alle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura.

Per questi casi specifici infatti le informazioni sono contenute invece nei registri SIAN e SIPA. Ciò non vuol dire però che questi settori siano esenti dall’obbligo da comunicare gli aiuti di Stato che ricevono.

Dall’Agenzia delle Entrate infatti fanno sapere che il prospetto deve essere compilato anche da parte di quei soggetti che hanno “beneficiato, nel periodo d’imposta ovvero maturato l’erogazione, di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acqua coltura, da annotare nei registri SIAN e SIPA”, come leggiamo su LeggiOggi.it.

Nella sezione “Aiuti di Stato” viene a tal proposito specificato in modo molto chiaro che “l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”.

Sempre su Leggi Oggi viene chiarito che “la particolarità dell’obbligo è costituita dal fatto che l’annotazione nei registri è subordinata al fatto che il beneficiario deve compilare il quadro in argomento pur se l’ente erogatore, come è logico, debba tenerne conto”. In questo caso, viene fatto notare, appare che un obbligo di segnalazione direttamente in capo all’ente potrebbe risultare la soluzione più semplice e meno dispendiosa.

Sono tenuti a dichiarare di aver ricevuto eventuali aiuti di Stato sotto forma di contributi a fondo perduto anche quei soggetti che presentano il modello 730/2021. Un obbligo che sussiste anche per i produttori agricoli che per l’anno 2020 hanno beneficiato del regime di esonero dagli obblighi IVA, anche nei casi in cui predetti soggetti non sono tenuti a presentare dichiarazione ai fini IRAP e il modello 770 di sostituto d’imposta.

A stabilire quanto sopra descritto è l’articolo 10 del decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017. Tale adempimento può essere assolto in maniera semplificata, vale a dire distintamente dal modello 730.

Viene infatti spiegato, stando a quanto stabilito nella r.m. del 27 maggio 2021, n. 36/E, che il produttore agricolo esonerato che ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, può utilizzare il modello 730/21 “avendo cura di presentare anche il frontespizio del modello REDDITI PF 2021 insieme al quadro RS con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del modello REDDITI PF 2021”. In tal caso è sufficiente compilare esclusivamente il prospetto “Aiuti di Stato” che si trova nel quadro RS.

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