Il meccanismo del cashback, altrimenti più comunemente detto rimborso, è sempre esente dalla dichiarazione dei redditi? In realtà no, ma a scanso di equivoci chiariamo subito che non stiamo parlando del Cashback di Stato, ma di un meccanismo analogo che molte imprese o attività commerciali mettono in campo ad esempio a scopo promozionale.
Il cashback in alcuni casi specifici infatti deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e deve essere sottoposto a tassazione. In particolare ciò vale per quei casi in cui il rimborso viene riconosciuto con finalità promozionali come ha chiarito una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Quindi il rimborso cashback che viene riconosciuto agli utenti in alcuni casi specifici non sempre è esente. Il chiarimento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 338 del 12 maggio 2021.
Cashback in dichiarazione dei redditi: quando?
Come accennato in apertura, oggetto del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate non è il Cashback di Stato, che come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, è sempre esente da tassazione e non concorre alla formazione del reddito di chi ne beneficia.
Il discorso vale invece per il trattamento fiscale del cashback applicato in tutt’altri ambiti, e più specificamente quando il rimborso si colloca nel contesto di una strategia promozionale, come accade ad esempio quando si applica la popolare formula del “porta un amico”.
In questi casi infatti il cashback che viene riconosciuto è considerato dal punto di vista fiscale come un reddito diverso e dovrà necessariamente comparire nella dichiarazione dei redditi.
Quali sono dunque le regole esatte che stabiliscono se e quando il cashback viene tassato? A tale scopo non dobbiamo far altro che prendere in esame il caso prospettato all’Agenzia delle Entrate su cui è stata fatta chiarezza con la risposta pubblicata ieri 12 maggio.
Quando il cashback non è tassato
È stata una società che ha stipulato diversi accordi con alcune società di e-commerce a chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito ad eventuale tassazione dei rimborsi riconosciuti nell’ambito di una specifica offerta promozionale.
I contratti stipulati con le suddette società prevedono la pubblicazione sul proprio sito di inserzioni per l’acquisto di beni o servizi offerti da queste ultime. Ogni inserzione pubblicata prevedeva il riconoscimento di un certo sconto che l’utente avrebbe ottenuto al momento dell’acquisto oppure sotto forma di rimborso (cashback).
L’utente infatti, effettuando la registrazione sul portale, aveva la possibilità di fare acquisti su siti affiliati ed in questo modo, a patto di rispettare determinate condizioni opportunamente specificate nel regolamento, otteneva uno sconto o il cashback appunto.
Per questo specifico caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo del cashback, attraverso il quale l’utente ha la possibilità di recuperare una parte della somma spesa, è una forma di incentivo alle vendite, e si tratta di una circostanza che esclude la tassazione della somma rimborsata in capo all’utente. Allo stesso modo comporta l’esclusione dell’importo delle somme da indicare nella dichiarazione dei redditi.
Quando il cashback è tassato
Nel caso che abbiamo visto nel paragrafo precedente, che è quello su cui l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza con la risposta n. 338 del 12 maggio, il cashback non viene tassato in quanto si tratta di un rimborso di parte della spesa sostenuta dall’utente e non viene ritenuto fiscalmente rilevante che questo sia erogato successivamente o da un soggetto diverso dal fornitore del bene o del servizio acquistato.
Il rimborso non rientra quindi tra i redditi tassati, non in questo caso se non altro, perché il discorso cambia quando il cashback viene riconosciuto per incentivare l’uso di un portale online da parte di altri utenti, e qui andiamo sui meccanismi noti comunemente con la formula “porta un amico”.
In questo caso infatti, sia quando il rimborso viene riconosciuto in misura fissa, sia quando viene calcolato in percentuale, la somma viene considerata come reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, comma 1 lettera L del TUIR, e deve essere indicata nel modello 730 oppure nel modello Redditi.
L’utente che ha beneficiato di questa tipologia di cashback dovrebbe verificare se la società che ha elargito il rimborso ha, in conformità con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, applicato o meno la ritenuta Irpef a titolo di tassazione sulle somme da riconoscere come cashback, trasmettendo tramite certificazione unica i relativi dati al fine di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.
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