Gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali sono previste le agevolazioni introdotte con l’Ecobonus, comprendono anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati dell’abitazione. In questo caso è possibile beneficiare del bonus se il nuovo infisso rispetta i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla legge.
E per quel che riguarda la sostituzione di finestre, l’ENEA ha aggiornato il vademecum inerente il bonus previsto, e per l’esattezza ha fornito maggiori dettagli in merito alla documentazione necessaria per richiedere l’agevolazione.
I contribuenti che intendono beneficiare dell’Ecobonus finestre devono risultare in possesso di un diritto reale sulle unità immobiliari interessate dall’intervento di riqualificazione energetica. In alternativa all’uso della detrazione fiscale è anche possibile ottenere il bonus nella forma di cessione del credito.
Quali requisiti deve possedere l’edificio interessato dall’intervento?
Per poter beneficiare dell’Ecobonus finestre deve trattarsi di un intervento che interessa edifici che alla data in cui si è dato il via ai lavori risultano regolarmente accatastati, o con richiesta di accatastamento in corso, e che siano in regola con il pagamento delle relative imposte previste per legge.
Gli edifici interessati dall’intervento devono inoltre essere dotati di impianto di climatizzazione invernale, vale a dire impianto di riscaldamento tecnologico fisso destinato a servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti.
Vengono poi precisate le specifiche caratteristiche di cui può essere in possesso il suddetto impianto. Su LeggiOggi leggiamo che può essere “con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione”.
La tipologia di intervento deve essere finalizzata alla sostituzione di elementi già esistenti oppure di sue parti. Non si può beneficiare delle agevolazioni nel caso in cui si tratti di una nuova installazione.
Per quel che riguarda l’infisso che viene installato, questo deve necessariamente delimitare o un volume riscaldato verso l’esterno, oppure un volume riscaldato verso vani non riscaldati seppur interni. I valori di trasmittanza termica finali devono rispettare i limiti riportati nella tabella 2 del DM del 26 gennaio 2010.
L’edificio interessato dall’intervento deve risultare in regola con tutte le norme nazionali e locali in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza.
Quali spese sono coperte dall’Ecobonus finestre?
Il primo punto da chiarire è che per quel che riguarda l’Ecobonus finestre vi è un’aliquota di detrazione del 50% delle spese totali sostenute, e che vi è un limite massimo di detrazione di 60.000 euro per singola unità immobiliare.
L’ecobonus finestre può essere utilizzato per le seguenti tipologie di spesa:
- fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati
- coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori delle trasmittanze previste
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici
- prestazioni professionali relative alla produzione della documentazione tecnica necessaria, incluso l’Attestato di prestazione energetica laddove sia richiesto e la direzione dei lavori.
Quali documenti servono per ottenere l’Ecobonus finestre?
Nell’ambito della richiesta per l’Ecobonus finestre occorre essere in possesso e trasmettere all’ENEA la documentazione necessaria. Vi sono delle indicazioni ben precise che riguardano anzitutto le modalità di trasmissione, la quale deve avvenire attraverso l’applicazione web dedicata.
Occorre anzitutto inviare all’ENEA la scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, redatta unicamente attraverso il sito web per l’anno in cui i lavoro si sono conclusi.
Può essere anche lo stesso soggetto richiedente il bonus a redigere la scheda descrittiva nel caso in cui si tratti di singola unità immobiliare univocamente definita al Catasto. Invece negli altri casi come per esempio quando si tratta di interventi che interessano parti comuni dei condomini, a redigere la scheda descrittiva deve necessariamente essere un tecnico abilitato, come un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al relativo albo professionale.
Nel caso in cui la sostituzione dell’infisso comprenda anche la sostituzione o l’installazione della relativa chiusura oscurante, all’interno della scheda descrittiva che riguarda gli infissi deve essere spuntata la voce “con chiusura oscurante” e va indicato l’importo complessivo che riguarda sia gli infissi che la chiusura oscurante all’interno della sezione in cui vengono riportati i costi.
Quali documenti conservare dopo aver richiesto l’Ecobonus finestre
Nel precedente paragrafo abbiamo visto quali documenti servono per richiedere l’Ecobonus finestre. Ma oltre alla documentazione da inviare all’ENEA c’è anche quella che il richiedente deve conservare in seguito alla richiesta dell’agevolazione.
Viene infatti specificato che è necessario conservare la documentazione tecnica e l’originale della scheda descrittiva dell’intervento nella quale sia riportato il codice CPID che viene assegnato dalla stessa ENEA, e contenente la firma del soggetto beneficiario e laddove sia previsto, anche quella del tecnico abilitato.
Su LeggiOggi viene infatti chiarito che “dovrà essere conservata l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del DM 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti”.
Nel caso di interventi per i quali l’inizio dei lavori è successivo al 6 ottobre 2020, l’asseverazione viene redatta ai sensi dell’articolo 8 del DM 6 agosto 2020 e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati. In questo caso bisogna procedere anche con la redazione del computo metrico,
Se l’intervento nell’ambito del quale si intende richiedere l’Ecobonus finestre è circoscritto alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, allora si può evitare di redigere l’asseverazione optando in alternativa per una dichiarazione dei fornitori, degli assemblatori o degli installatori che si sono occupati della messa in opera degli elementi e che attesti il rispetto dei requisiti richiesti.
Se si tratta di interventi con data inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020, l’importo massimo delle detrazioni fiscali di cui si può beneficiare nell’ambito dell’Ecobonus finestre viene calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui all’Allegato 1 al decreto 6 agosto 2020.
Di seguito la lista dei documenti che il richiedente il bonus è tenuto a conservare anche in seguito
- schede tecniche di prodotto e marcatura CE con le relative dichiarazioni di prestazione
- una copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Questa documentazione non occorre nel caso di singola unità immobiliare
- documentazione amministrativa
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori se gli interventi hanno interessato parti comuni dei condomini
- fatture relative alle spese che sono state sostenute, la documentazione che riguarda le spese con pagamenti che non sono stati effettuati con bonifico. E per quegli interventi che hanno riguardato parti comuni del condominio occorre la dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti l’importo corrisposto dal condomino
- ricevute dei bonifici bancari e postali con causale versamento e indicazione degli estremi della norma agevolata, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero e data della fattura nonché numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto cui viene destinato il singolo bonifico
- email inviata dall’Enea nella quale viene riportato il codice CPID che rappresenta la garanzia di trasmissione della scheda descrittiva. L’email deve essere stampata in quanto occorre essere in possesso della versione cartacea del documento.
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