Il bonus destinato ai lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e ai lavoratori intermittenti può essere richiesto già a partire dal 22 aprile e fino al 31 maggio. Si tratta dell’indennità Covid che permette ad alcune delle categorie più danneggiate dalla politica di restrizioni con cui è stata affrontata l’emergenza Coronavirus in Italia di accedere a 2.400 euro di bonus.
Per fare richiesta per il bonus è possibile visitare direttamente il sito web dell’Inps entro il 31 maggio 2021, e presentare domanda seguendo la procedura indicata. Possono fare domanda per il bonus solo i lavoratori che non hanno ricevuto l’indennità prevista dal decreto Ristori, mentre per quei lavoratori che hanno già ricevuto l’indennità onnicomprensiva disposta dal governo Conte dovrebbero accedere al beneficio in maniera automatica.
Cos’è esattamente l’indennità Covid dell’Inps?
Vi sono diverse misure che sono state introdotte nel corso dei mesi, all’indomani dell’esplosione dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 in Italia, a sostegno dei soggetti maggiormente danneggiati da lockdown e restrizioni imposti dall’esecutivo.
Tra i vari aiuti per lavoratori e famiglie troviamo appunto l’indennità onnicomprensiva Covid-19, vale a dire una misura di sostegno che viene erogata sotto forma di bonus una tantum per un importo pari a 2.400 euro che si riferisce ai primi tre mesi del 2021.
Il bonus è destinato a tutti quei lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a causa della politica di restrizioni seguita dal governo Conte prima e dal governo Draghi in seguito.
Questi aiuti sono stati messi in campo con il decreto Legge 137/2020 che ha introdotto misure urgenti a sostegno dei lavoratori. L’attuale esecutivo poi con il decreto Sostegni ha confermato i bonus anche per il 2021 e fissando la scadenza per le richieste al 30 aprile 2021, termine che perà è in seguito slittato fino al 31 maggio appunto.
La proroga del termine ultimo per presentare domanda per l’indennità Covid-19 è dovuta al ritardo di pubblicazione della Circolare attuativa Inps n. 65/2921 con la quale avrebbero dovuto essere definite le modalità per presentare richeista per l’indennità onnicomprensiva.
Con la circolare pubblicata in data 19 aprile quindi abbiamo la proroga dei termini per presentare domanda, mentre il servizio online è attivo a partire dal 22 aprile e sarà possibile accedervi per fare richiesta del bonus entro il 31 maggio.
A chi spetta l’indennità Covid-19?
Abbiamo visto che è possibile fare richiesta per l’indennità Covid-19 entro il 31 maggio, e che chi ha già benficiato in passato dell’indennità onnicomprensiva dovrebbe ricevere l’accredito in maniera automatica, quindi senza fare una nuova richiesta.
Ma a chi è destinato il bonus da 2.400 euro previsto dall’indennità Covid? Possono fare domanda i lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 si sono ritrovati senza un impiego.
Stando a quanto comunicato dall’Inps con l’ultima circolare, per ricevere l’indennità Covid è necessario essere in possesso di due requisiti. I lavoratori che indendono presentare domanda devono aver svolto almeno 30 giornate lavorative e alla data in cui è entrato in vigore il decreto Sostegni, vale a dire il 23 marzo 2021, non devono risultare beneficiari di trattamento pensionistico diretto, né di Naspi o di un rapporto di lavoro dipendente.
Quanto alle categorie di lavoratori cui è destinata l’indennità Covid, parliamo dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione apparenenti a settori diversi da quelli del turismo e delle terme, ma non possono richiedere il bonus neppure i lavoratori agricoli.
Per aver diritto al beneficio è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, e che l’interruzione del contratto si sia verificata tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021. Inoltre per accedere al bonus è necessario che in questo periodo di tempo siano state svolte almeno 30 giornate lavorative.
In ogni caso l’indennità Covid è incompatibile con trattamenti pensionistici diretti, o con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. È invece compatibile con un rapporto di lavoro intermittente che non prevede l’indennità di disponibilità.
L’indennità Covid per lavoratori intermittenti
Possono richiedere il bonus da 2.400 euro previsto dall’indennità Covid anche i lavoratori intermittenti che hanno perso involontariamente il lavoro, oppure ridotto o sospeso l’attività lavorativa a patto che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021.
In questo caso il bonus viene riconosciuto ai lavoratori intermittenti che risultino titolari di un rapporto di lavoro sia con che senza obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità. Anche qui sono confermati i criteri di indompatibilità sopra menzionati.
Bonus 2.400 euro indennità covid anche per lavoratori autonomi e incaricati alle vendite
L’indennità Covid che è stata prorogata dal decreto Sostegni è destinata anche ai lavoratori autonomi occasionali. Per poter ottenere il bonus però è necessario che risultino iscritti alla Gestione Separata per i contratti di lavoro autonomo occasionale per il periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021.
In questo periodo di tempo deve essere stato versato almeno un contributo mensile. Inoltre alla data di presentazione della domanda non devono risultare in essere contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né trattamenti pensionistici diretti.
Possono ricevere l’indennità Covid-19 anche i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che alla data del 23 marzo 2021 risultino titolari di partita Iva e siano iscritti alla Gestione Separata. Non possono ricevere il bonus invece coloro che sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per aver diritto al bonus da 2.400 euro previsto nell’ambito dell’indennità Covid-19 gli incaricati alle vendite a domicilio devono aver conseguito per l’anno 2019 un reddito complessivo che non superi la soglia dei 5.000 euro.
Per quel che riguarda questa categoria troviamo ancora una volta l’incompatibilità del bonus con rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato e con trattamenti pensionistici diretti.
Bonus da 2.400 euro per lavoratori del turismo e delle terme
Possono ricevere l’indennità Covid-19 anche i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali se in possesso dei requisiti previsti.
Anzitutto per i lavoratori che appartengono a questa categoria è necessario che sussista il requisito relativo alla titolarità di uno o più contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per il periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 per un impiego nel settore di riferimento. Anche in questo caso il rapporto di lavoro deve essere stato di almeno trenta giornate lavorative in questo lasso di tempo.
Tra i requisiti necessari per accedere al bonus da 2.400 euro anche quello di aver avuto nel corso del 2018 almeno un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato sempre nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, con una durata complessiva che sia di almeno 30 giorni.
Il bonus anche in questo caso risulta incompatibile con eventuali trattamenti pensionistici diretti e con contratti di lavoro dipendente con decorrenza dal 24 marzo 2021.
L’indennità Covid-19 è destinata anche ai lavoratori dello spettacolo
Il bonus da 2.400 euro può essere richiesto anche dai lavoratori del mondo dello spettacolo a patto che risultino iscritti al relativo fondo pensioni e che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 abbiano svolto almeno trenta giornate lavorative con relativi contributi versati nel Fondo. Inoltre non deve essere stata superata la soglia di reddito dei 75 mila euro.
In questo caso esiste anche un’alternativa, ed è quella di far valere almeno 7 contributi giornalieri versati nel Fondo nello stesso periodo di tempo, ma in questo caso la soglia di reddito annuo da non superare si abbassa a 35 mila euro.
Anche in questo caso il bonus previsto nell’ambito dell’indennità Covid è incompatibile con trattamenti pensionistici diretti e con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato.
Chi deve fare domanda e chi riceve l’accredito in automatico?
Per accedere all’indennità Covid-19 non tutti devono presentare domanda, perché in alcuni casi l’accredito del bonus da 2.400 euro dovrebbe avvenire in maniera automatica. Quando si deve fare domanda quindi, e quando basta aspettare semplicemente che l’Inps provveda ad erogare il bonus?
Stando a quanto riportato nel messaggio INPS del 22 aprile non dovranno presentare domanda coloro che hanno già beneficiato dell’indennità prevista dal decreto Ristori, infatti leggiamo che “la misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 2.400 euro. I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Ristori (decreto legge n. 137/2020) hanno ricevuto il pagamento senza dover presentare una nuova domanda”.
Finora infatti l’Istituto ha provveduto ad erogare quanto dovuto in maniera automatica a favore di oltre 235 mila lavoratori che avevano già ricevuto l’accredito delle precedenti mensilità prevista dal decreto Ristori.
Per le categorie che come abbiamo visto finora hanno diritto a ricevere l’indennità Covid, ma in passato non hanno mai ricevuto tale bonus, è necessario che presentino regolare domanda all’Inps. La richiesta del bonus deve essere fatta entro e non oltre il 31 maggio 2021 direttamente attraverso il sito web dell’Inps oppure rivolgendosi al Caf.
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