Nella prospettiva di una maggior semplificazione del processo di assegnazione ed erogazione dei vari bonus edilizi, il governo presieduto dall’ex presidente della Bce ha deciso di portare tutti gli incentivi ad una quota fissa che dovrebbe essere fissata al 75%.
In questo modo tutti i bonus che conosciamo resteranno comunque accessibili ai contribuenti, i quali dovrebbero anche riscontrare meno difficoltà nel processo di richiesta del bonus, ma una parte di essi sarà decisamente meno vantaggiosa. In particolare converranno meno di prima i bonus che prevedevano l’assegnazione di importi più cospicui come appunto il Superbonus 110%.
Il successo del Superbonus 110%
Il Superbonus 110% fu introdotto dal governo Conte con il decreto Rilancio insieme ad altri incentivi che avrebbero dovuto spingere i contribuenti ad effettuare gli interventi di ristrutturazione necessari nell’ambito dell’edilizia abitativa in particolare.
Con il decreto Rilancio sono stati infatti introdotti gli incentivi per le ristrutturazioni degli edifici che si trovano in aree a rischio sismico, in questo caso parliamo del Sismabonus, e altri per interventi di riqualificazione energetica, come appunto l’Ecobonus.
Molto successo ha avuto però in particolare il Superbonus 110% che può essere utilizzato per gli interventi in ambito di efficientamento energetico, ma anche in chiave antisismica e può essere usato pure per l’installazione di impianti a pannelli fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici.
Il Superbonus 110% ha avuto molto successo perché oltre a poter essere richiesto in svariati ambiti come abbiamo appena visto, permetteva un rimborso del 100 per cento delle spese sostenute, con addirittura una sorta di ‘cashback’ del 10 per cento della spesa che permetteva di ricevere indietro più di quanto speso.
Per ottenere il bonus in questione gli interventi per i quali è prevista la sua assegnazione devono essere effettuati nel periodo di tempo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Come funziona il Superbonus 110% in breve
L’assegnazione del Superbonus 110% è prevista solo nell’ambito di alcuni specifici interventi cui abbiamo fatto un rapido accenno nel paragrafo precedente, e che qui di seguito riportiamo in modo più schematico:
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti con pannelli fotovoltaici
- torrette per la ricarica di veicoli elettrici
Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile beneficiare di questi incentivi anche per lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio a patto che siano previsti interventi volti ad aumentare il livello di efficienza energegica o in chiave antisismica.
Il bonus può essere riconosciuto in tre diversi modi:
- attraverso cessione del credito ai fornitori cui ci si è rivolti per lo svolgimento dei lavori
- attraverso uno sconto in fattura praticato dagli stessi fornitori
- attraverso cessione del credito ad istituti di credito o alle Poste in cambio di liquidità
In alternativa è anche possibile conservare il credito maturato e portarlo in detrazione sulle imposte che il contribuente si troverà a pagare sulla dichiarazione dei redditi a partire dal 2021 per i redditi relativi al 2020.
Ma chi può beneficiare del Superbonus al 110%. L’elenco si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate e comprende:
- condomini
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- Cooperative di abitazione e proprietà indivisa
- Onlus e assocazioni di volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Bonus facciate: dal 90% al 75%
I due bonus edilizi che diventeranno meno convenienti per i contribuenti sono il Superbonus al 110% che abbiamo appena visto, ed il bonus facciate, che dal 90% scende al 75%. Per gli altri bonus invece il cambiamento rappresenterà un passo avanti in termini di convenienza, tuttavia gli importi che vengono elargiti nell’ambito di questi sono quelli di minore entità.
Uno dei bonus più interessanti invece era proprio il bonus facciate, che permetteva di ottenere indietro fino al 90% delle spese sostenute nell’ambito di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti situati in zona A o B, come stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Anche per il bonus facciate 90% dunque l’erogazione è vincolata all’esecuzione di specifici lavori in ambito edilizio che devono comunque riguardare la facciata esterna di edifici pre-esistenti. In breve il bonus è previsto per i seguenti interventi:
- rinnovo e consolidamento della facciata esterna di edifici esistenti
- tinteggiatura e pulitura della superficie della facciata esterna, compresi balconi ed eventuali fregi
- interventi che riguardano grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e in generale tutte le parti impiantistiche coinvolte facenti parte della facciata dell’edificio
- altre spese sostenute per la realizzazione degli interventi, quali la realizzazione di perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori e via dicendo
- isolamento termico dell’edificio che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Il piano per la semplificazione porta tutti i bonus edilizi al 75%
Sia il Superbonus al 100% che il bonus Facciate e gli altri bonus edilizi, vengono portati dalle rispettive percentuali ad un uniforme 75%.
La modifica prevista dalla proposta avanzata in Senato segue il piano per la semplificazione del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Ci saranno quindi meno aliquote e una sola detrazione fiscale fissata al 75% per tutti i bonus, che prevede però anche applicazioni graduate a seconda del livello di efficientamento raggiunto dall’edificio interessato dai lavori.
Tra le novità che stanno per essere introdotte la possibilità di beneficiare dei bonus per un maggior numero di soggetti, e uno snellimento sostanziale dell’iter burocratico attraverso il quale si può effettivamente beneficiare dei bonus edilizi. È emerso infatti che nel corso del 2020 hanno ottenuto i vari bonus solo il 10% delle domande presentate.
Nella relazione della proposta per la semplificazione nell’ambito dei bonus edilizi leggiamo quanto segue:
“La misura del Superbonus del 110% deve essere semplificata e prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facilitare l’immissione anche di capitale e risparmio privato in un ampio processo di rigenerazione urbana, appare opportuno razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75%, modificando l’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo anche per questi la durata della detrazione in cinque anni”.
Questo dunque cosa comporterà? Per i contribuenti che avrebbero beneficiato di un bonus al 110% come nel caso del Superbonus, o al 90% come nel caso del bonus facciate, non è sicuramente una buona notizia, perché i suddetti bonus vengono portati al 75%.
Lo stesso accade per tutti gli altri bonus edilizi che però, ricordiamo, sono anche quelli che prevedono l’assegnazione nell’ambito di spese molto meno onerose. Questi altri bonus che andavano da un minimo del 36% fino ad un massimo del 60% vengono di fatto aumentati fino al 75%, e in questo caso naturalmente si tratta di una buona notizia per chi ne beneficerà.
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