A partire dal 7 aprile è già possibile inviare le domande per richiedere il Reddito di Emergenza. Come abbiamo visto in altre occasioni, il sussidio viene riconosciuto in maniera automatica, quindi senza bisogno di presentare istanza, a coloro che lo hanno già ricevuto in passato, mentre per chi lo riceverebbe per la prima volta deve necessariamente fare domanda.
Chi ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa può fare domanda per il Rem a partire dal 7 fino al 30 di aprile. Per fare domanda si possono usare due differenti canali: quello telematico del sito dell’Inps e quello degli uffici del Caf.
Il Reddito di Emergenza verrà erogato a chi fa domanda nei termini stabiliti e risulta in possesso dei requisiti per tre mensilità: marzo, aprile e maggio. Si tratta di una misura che è stata pensata per i nuclei familiari che si trovano maggiormente in difficoltà a causa della crisi economica dovuta alla politica di chiusure adottata per affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19.
Il cosiddetto Rem è un aiuto economico che è stato introdotto per la prima volta verso la fine del lockdown con il decreto Rilancio, ed è destinato alle famiglie che non sono raggiunte da altre forme di sostegno del reddito. Con il decreto Sostegni approvato nel mese di marzo scorso è stata decisa una ulteriore proroga del sussidio che verrà erogato appunto per altre tre mensilità.
Chi può ricevere il Rem e quali sono gli importi
Per il Rem il governo Draghi ha stanziato per il 2021 un totale di 1,52 miliardi di euro. Ma quali sono esattamente i requisiti necessari per poter ricevere il Reddito di Emergenza? Il sussidio è destinato a quei nuclei familiari che risultano in possesso dei seguenti requisiti.
- Residenza in Italia al momento della presentazione della domanda per il Rem
- Reddito familiare determinato secondo il principio di cassa al mese di febbraio 2021 inferiore alla soglia corrispondente all’importo del sussidio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella misura di un dodicesimo dell’importo annuo del medesimo
- Valore del patrimonio immobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a 10.000 euro. La soglia viene incrementata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un tetto massimo di 20.000 euro. Sia la soglia che il massimale vengono incrementati di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare affetto da disabilità gravi o non autosufficiente
- Isee che non superi la soglia dei 15.000 euro. Nel caso di nuclei familiari in cui sono presenti anche figli minorenni fa fede l’Isee minorenni.
Anche per il Reddito di Emergenza come già per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario non è il singolo individuo ma il nucleo familiare nel suo insieme.
Non possono ricevere il Re:
- coloro che percepiscono già le indennità Covid-19 previste dall’articolo 10 del dl n. 41/2021
- coloro che risultano titolari di un trattamento pensionistico diretto o indiretto, con la sola eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile
- chi percepisce redditi da lavoro dipendente con retribuzione complessiva lorda che supera la soglia massima di reddito familiare individuata in relazione alla composizione del nucleo familiare
- chi percepisce il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza al momento in cui viene presentata la domanda per il Rem.
Per quel che riguarda gli importi riconosciuti nell’ambito del Reddito di Emergenza, questi sono definiti nel decreto Rilancio emanato a maggio 2020 dal governo Conte bis. L’importo base del sussidio è pari a 400 euro, somma che viene moltiplicata per una scala di equivalenza che può far arrivare l’importo fino ad un massimo di 840 euro.
Possono ricevere il Reddito di Emergenza anche coloro che non risultano in possesso dei requisiti che abbiamo precedentemente elencato, a patto che abbiano smesso di percepire tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021 i sussidi di disoccupazione Naspi o Dis-Coll.
Per poter ricevere il Rem in questi casi è comunque necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- Isee inferiore a 30.000 euro
- Non risultare titolare di indennità Covid-19 previste dall’articolo 10 del dl n. 41/2021
- Non risultare titolare alla data del 23 marzo 2021 di pensione diretta o indiretta, fatta eccezione per assegno ordinario di invalidità
- Non risultare titolare alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per il contratto di lavoro intermittente o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
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