Per quanto riguarda il pagamento dell’Imu, sappiamo che non siamo tenuti a versare l’Imposta nel caso in cui si tratti di prima casa salvo alcune eccezioni che riguardano determinate categorie di immobili, come ville o abitazioni di lusso.

Ma per quanto riguarda la seconda casa, l’Imu è sempre dovuta? In alcuni casi in realtà non si deve pagare nemmeno l’Imu sulla seconda casa, anche se nella maggior parte di essi l’imposta deve essere pagata.

Si possono quindi avere delle agevolazioni o persino esenzioni dal pagamento dell’Imu per la seconda casa, ma quali sono i casi previsti dalla legge? Una recente sentenza della Corte di Cassazione, parliamo della sentenza n. 1263 del 21 gennaio 2021, ha stabilito che a volte è sufficiente presentare un’autocertificazione con la quale si dichiara che l’immobile è disabitato o concesso in comodato d’uso gratuito a parenti, o ancora concesso in locazione a canoni calmierati.

Imu e Tari seconde case, quando si deve pagare?

Imu e Tari sono, come sappiamo, imposte locali e in quanto tali vengono riscosse dai Comuni i quali possono disciplinare i casi di riduzione e di esenzione, permettendo così ai contribuenti di ottenere un risparmio fiscale non indifferente. La dichiarazione Imu o Tari però deve essere presentata agli uffici del Comune entro la data del 30 giugno dell’anno successivo a quello per cui viene calcolata l’imposta da pagare.

Ma quando è possibile ottenere queste agevolazioni o persino esenzioni rispetto al pagamento delle imposte locali come l’Imu e la Tari? Prima di tutto va precisato che in seguito alla sentenza n. 1263 del 21 gennaio 2021, i proprietari di immobili che risultano inagibili e inutilizzati possono attestare le condizioni dell’immobili attraverso una comune autocertificazione.

In questi casi il proprietario dell’immobile deve presentare domanda al Comune nel territorio del quale sorge l’immobile al fine di ottenere una riduzione della tassazione del 50% “per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette” cioè finché l’immobile rimane inagibile e inutilizzato,

Il Dpr 445/2000 infatti interviene in deroga sulla disposizione normativa vigente in materia di Imu art.1 comma 747 della legge n. 160/2019 secondo la quale le condizioni di inagibilità o inabitabilità dell’immobile devono essere necessariamente accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

Quando si paga Imu dimezzata?

Per gli immobili inagibili e inabitabili la Cassazione ha stabilito una riduzione del 50% dell’imposta da pagare, e nei casi in cui lo stato di inagibilità è noto anche al Comune, si arriva all’esenzione dal pagamento dell’imposta nella sua totalità, anche se il proprietario non ha presentato la richiesta di ottenere la riduzione dell’Imu.

Nel caso di abitazione inutilizzata è possibile anche ottenere l’esenzione dal pagamento della Tari, ma è necessario presentare domanda con apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale viene calcolata l’imposta.

È prevista poi la riduzione dell’Imu del 50% per la seconda casa quando si tratta di immobile concesso in comodato d’uso gratuito ai figli o ai genitori. Questi però devono utilizzare l’immobile come abitazione principale, inoltre l’immobile in questione non deve essere registrato al catasto come categoria di lusso, (A/1, A/8 e A/9).

Possono beneficiare della riduzione del 50% dell’Imu anche gli immobili considerati di interesse storico e artistico come previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 42 del 2004. Anche in questo caso per ottenere la riduzione dell’Imu bisogna presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale viene calcolata l’imposta.

Una riduzione dell’Imu è prevista anche nei casi di immobili dati in locazione, a patto che si tratti di un contratto con canone concordato secondo la legge 431/1998. In questo caso la riduzione sarà del 75%.

Infine è prevista l’esenzione totale dal pagamento dell’Imu sulla casa familiare che viene assegnata al genitore affidatario dei figli.

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