Con l’avvento del 2021 ci sono alcune novità che riguardano la Cassa Integrazione, e sono state spiegate dall’INPS nel messaggio del 29 gennaio. Le modifiche sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, che contiene le disposizioni in base alle quali è possibile richiedere la CIG per altre 12 settimane attraverso l’utilizzo della “nuova causale qualificata con la dicitura ‘Covid 19 L. 178/20’“.

A partire dal 1° gennaio quindi parte la Cassa Integrazione in modalità abbuonata. Questo vuol dire che al periodo di tempo intercorso tra la Cigo e la Cigd non si applica il contributo addizionale, una novità tutt’altro che di poco conto se pensiamo al fatto che fino alla fine del 2020 il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro veniva pagato rapportato allo scostamento tra debito medio e debito finale del fatturato tra 2019 e 2020.

Come accennato, l’INPS fornisce tutte le spiegazioni nel suo messaggio del 29 gennaio scorso, confermando l’estensione della cassa integrazione per ulteriori 12 settimane. Vi è però anche un’altra novità, seppur di minore importanza, e riguarda la fortificazione della cassa integrazione ampliata per tutti i dipendenti a partire dal 1° gennaio 2021.

Il messaggio dell’INPS n. 406 del 29 gennaio 2021 spiega quali sono le modalità che si devono seguire per inoltrare domanda per la cassa integrazione per ulteriori settimane. Ma vediamo quali sono esattamente i chiarimenti forniti dall’Istituto.

Cassa integrazione 2021, le istruzioni nel messaggio dell’INPS

Come l’INPS spiega nel messaggio del 29 gennaio che è possibile leggere direttamente sul sito web ufficiale dell’ente previdenziale, la cassa integrazione può essere richiesta a partire dal 1° gennaio 2021, e si può presentare istanza per ulteriori 12 settimane di CIG. Per farlo è necessario utilizzare la causale ex novo Covid-19 Legge n. 178/20.

L’INPS ricorda inoltre che anche per gli operai agricoli è prevista l’estensione della Cig, attraverso la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) con l’uso del servizio online.

Tra le novità che sono state introdotte dalla nuova manovra economica e che riguardano la cassa integrazione, troviamo la possibilità di richiedere un intervallo di tempo aggiuntivo. Una modifica che viene introdotta per l’esattezza con la Legge di Bilancio pluriennale prevista per il triennio 2021-2023, la quale prevede la separazione tra CIGO e CIGD, ma anche dell’assegno ordinario.

In particolare l’INPS chiarisce che in base al periodo in cui si vanno a collocare le 12 ulteriori settimane di cassa integrazione si distinguono 4 diversi intervalli:

  • Cassa integrazione ordinaria (CIGO) per il periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021
  • Cassa integrazione in deroga (CIGD) per il periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021
  • Assegno Ordinario (Aso) per il periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021
  • Cassa integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) per 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.

L’INPS fissa i principi basilari su cui si fonda il meccanismo della nuova cassa integrazione per il 2021 su due punti in particolare, e cioè:

  • Cassa integrazione inoltrata e concessa che si riferisce ai periodi precedenti come disposto dal decreto Ristori, che prevede l’autorizzazione per 6 settimane per una durata di tempo disposta anche in forma parzianel nel periodo di tempo successivo alla data del 1° gennaio 2021, se concessi sono imputabili alle 12 settimane
  • Per quanto riguarda le 12 settimane ex novo richieste di cassa integrazione non è previsto il contributo addizionale Cig a carico dei datori di lavoro il che significa che la Cig viene riconosciuta a costo zero per l’impresa.

Coma fare domanda per la cassa integrazione 2021

Per poter accedere alle nuove disposizioni attive per la cassa integrazione per il periodo di ulteriori 12 settimane si deve utilizzare la causale Covid-19 L. 178/20. L’istanza deve essere poi inoltrata all’INPS per via telematica utilizzando gli indirizzi che è lo stesso istituto a fornire, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2021.

In ogni caso la domanda deve essere inoltrata all’INPS entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il periodo corrispondente alla diminuzione o sospensione dell’attività lavorativa.

In particolare il messaggio dell’INPS del 29 gennaio spiega che bisogna prestare attenzione alla motivazione indicata nell’istanza. Per poter accedere alla cassa integrazione per ulteriori 12 settimane bisogna infatti distinguere tra quattro giustificazioni che riportiamo di seguito.

  • Cassa integrazione ordinaria causale Covid 19 L. 178/20
  • Cassa integrazione in deroga causale Covid 19 L. 178/20
  • Assegno ordinario causale Covid 19 L. 178/20
  • Cassa integrazione Salariale Operai Agricoli causale CISOA Covid 19 L. 178/20

Cassa integrazione 2021 ulteriore differimento dei termini

Non è la prima volta che si va incontro ad una proroga della cassa integrazione per andare incontro alle esigenze di quelle imprese che per via delle restrizioni imposte dal governo in chiave anti-contagio, hanno subito una drastica riduzione se non un completo arresto della filiera produttiva, e che pertanto non hanno modo di impiegare la propria manodopera.

In base alle nuove disposizioni la proroga prevede ulteriori 12 settimane di cassa integrazione che sono disposte nei seguenti periodi:

  • Cassa integrazione ordinaria per il periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021
  • Cassa integrazione in deroga, nonché assegno ordinario collocato nel lasso di tempo incluso tra il 1° gennaio 2021 e sino alla data del 30 giugno 2021.

Cassa integrazione 2021: cosa cambia per i lavoratori

Tra le novità che vengono introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 per quanto riguarda la cassa integrazione troviamo anche l’estensione della platea dei beneficiari. Ad aver diritto alla CIG sarà infatti un numero di lavoratori più ampio, visto che potranno accedervi anche i nuovi assunti a partire dalla data del 13 luglio per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2020.

La nuova manovra economica stabilisce che sono ammessi alla proroga per ulteriori 12 settimane di cassa integrazione i lavoratori che risultano in forza all’azienda dal 1° gennaio 2021.

È bene comunque precisare anche che nel caso di cambio di titolare dell’attività, o di trasferimento dell’azienda, laddove il lavoratore viene assorbito dalla nuova azienda, quindi in presenza di un’azienda in appalto, rientra nel conteggio anche il periodo di tempo nel quale il lavoratore è stato occupato presso la precedente azienda.

Per quel che riguarda poi i lavoratori del comparto agricolo, la manovra economica stabilisce che possano accedere alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) che viene riconosciuta per cause imputabili all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, limitatamente ai casi di riduzione o sospensione della filiera produttiva.

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