Per le richieste presentate per i contributi a fondo perduto, è possibile in alcuni casi presentare istanza per il riesame in autotutela delle domande che presentano errori, che sono state scartate oppure che hanno portato all’erogazione da parte dell’ente di una somma inferiore a quella che spettava al beneficiario.

Ma quali sono esattamente i casi in cui è possibile presentare istanza per la revisione delle domande? L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti del caso con la risoluzione n. 65 dell’11 ottobre 2020, spiegando che sono solo due i casi in cui si può presentare istanza volta alla revisione in autotutela.

Il primo caso previsto è quello dello scarto della domanda per errori con conseguente impossibilità di inoltrarne una nuova che sostituisca quella errata entro la scadenza, mentre il secondo caso è quello in cui ad essere erogato è stato un importo più basso di quello spettante al beneficiario.

Una volta presentata istanza per il riesame della richiesta per il contributo a fondo perduto, l’Agenzia delle Entrate riesaminerà la documentazione ricevuta per verificare l’eventuale presenza di errori.

Domanda per contributi a fondo perduto, cosa non ha funzionato

Il contributo a fondo perduto in questione è quello che è stato introdotto con il decreto Rilancio, ed è destinato ai soggetti che sono stati maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche del lockdown imposto nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

Si poteva iniziare a trasmettere le domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a partire dal 15 giugno 2020 ed entro il 13 agosto 2020.

Stando a quanto riportato dalla risoluzione n. 65, in questo periodo di quasi due mesi l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto, sia da operatori che da associazioni di categoria, numerose segnalazioni riguardanti istanze per le quali il mandato di pagamento è stato eseguito in maniera regolare.

Tuttavia si segnalava che a seguito di errori commessi dagli utenti ed individuati solo dopo l’accredito della somma, detti utenti hanno ricevuto importi inferiori a quelle previste dalla normativa.

Sono state poi inoltrate anche delle segnalazioni che riguardavano domande trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle Entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza, e questo ha naturalmente reso impossibile da parte dell’utente inviare entro la scadenza del 13 agosto la domanda sostituiva con la correzione apportata.

È in questo quadro che l’Agenzia delle Entrate ha deciso di permettere ai potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto di presentare una istanza volta alla revisione in autotutela dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inoltrata.

Come presentare istanza di riesame della domanda del contributo a fondo perduto

Per presentare istanza di riesame della domanda di contributo a fondo perduto si deve inviare la documentazione via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di Partita Iva), riportante la firma digitale del richiedente ovvero dell’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza.

In questo caso specifico all’istanza dovrà essere allegata la copia di un documento d’identità valido del soggetto richiedente. La domanda dovrà contenere anche una nota con cui vengono spiegati in maniera chiara e dettagliata i motivi dell’errore commesso, ovvero dell’impossibilità di trasmettere la domanda sostitutiva nei termini previsti.

Prima di pervenire all’accettazione dell’istanza di riesame l’Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare i dovuti controlli e potranno concretizzarsi i seguenti scenari.

  • Se dall’esame dell’istanza dovesse risultare effettivamente la presenza di irregolarità l’ufficio potrà procedere con ulteriori attività istruttorie necessarie per accertare un eventuale tentativo di truffa, che prevedrebbe sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per conto del richiedente.
  • Nel caso in cui l’esito della richiesta per il contributo a fondo perduto presentata tra il 15 giugno e il 13 agosto dovesse risultare corretto, ad esempio risultando corretto l’importo erogato al beneficiario, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.
  • Infine nel caso in cui l’istanza di revisione dovesse risultare corretta, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad inoltrare il mandato per il pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto spettante al beneficiario e non ancora erogata.

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