Alcuni di quei potenziali beneficiari di sismabonus ed ecobonus individuati dal decreto Rilancio, sono stati recentemente esclusi da una circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Il Superbonus al 110% si rivolge quindi ad una platea più ristretta, il che appare come un controsenso dal momento che durante la fase di conversione in legge del decreto Rilancio si puntava ad ampliare quella platea con modifiche introdotte ad hoc.

Ma cosa determina l’esclusione? La circolare dell’8 agosto riduce il numero di potenziali beneficiari per il Superbonus al 110% in quanto viene fatto riferimento alla “natura residenziale” degli edifici, mentre questo aspetto non veniva affatto preso in considerazione dal decreto Rilancio, proprio per estendere l’agevolazione ad una platea più ampia.

Quindi chi viene escluso da sismabonus ed ecobonus? Cominciamo facendo l’esempio delle Onlus, associazioni senza scopo di lucro che gestiscono strutture per anziani (Rsa), case di riposo, cliniche ed ospedali, che nella stragrande maggioranza dei casi svolgono le attività in fabbricati che non sono classificati al catasto come abitazioni, e che per questa ragione si ritroverebbero tagliate fuori dal Superbonus al 110%.

Superbonus 110% ecco quali sono i limiti imposti dall’Agenzia delle Entrate

Con la circolare dell’8 agosto l’Agenzia delle Entrate ha di fatto creato nuove categorie di esclusi dal beneficio del Superbonus al 110%. La circolare in oggetto è la n. 24/E, e nel documento di prassi, al capitolo 2 si legge che l’ecobonus e il sismabonus al 110% sia per i lavori trainanti che per quelli trainati, sono agevolazioni riservate a edifici di natura residenziale.

Una normativa che però non trova alcun riscontro nel decreto Rilancio, con il quale il Superbonus è stato di fatto introdotto. Una sorta di iniziativa personale da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha preso una decisione arbitraria dal momento che nel decreto Rilancio non viene fatto alcun riferimento al carattere residenziale dei fabbricati, ma utilizza il ben più generico termine ‘edifici’.

In questo modo accade che da una parte troviamo il decreto Rilancio che tenta di allargare la platea dei beneficiari del Superbonus, e dall’altra la circolare dell’Agenzia delle Entrate che invece esclude una serie di categorie, come le Onlus, e come i condomini che negozi e uffici. Senza dimenticare che per il TUIR non vi è distinzione tra la destinazione residenziale o trumentale quando si parla di unità immobiliari.

Superbonus, tra i soggetti esclusi dall’Agenzia delle Entrate anche Onlus, ospedali e cliniche

Con le sue interpretazioni quantomeno opinabili, l’Agenzia delle Entrate finisce con escludere dall’accesso al Superbonus al 110% introdotto con il decreto Rilancio, una serie di soggetti tra cui anche le Onlus.

Una categoria, quella delle Onlus, che era stata appositamente inserita tra quelle che avrebbero potuto beneficiare del superbonus durante la fase di conversione in legge del decreto Rilancio.

Non possiamo dimenticare che sono spesso proprio le Onlus a gestire le RSA, le case di riposo, le cliniche e gli ospedali, i cui edifici raramente sono accatastati come abitazioni. Il che, stando al contenuto della circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate, li esclude automaticamente dalla possibilità di ottenere il Sismabonus e l’Ecobonus.

Lo stesso discorso vale anche per le associazioni e per le società sportive dilettantistiche, che secondo quanto stabilito dal decreto Rilancio potrebbero beneficiare del Superbonus solo per i lavori destinati agli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Mentre stando alla circolare dell’Agenzia delle Entrate anche questi sarebbero esclusi in quanto non classificati come edifici di tipo residenziale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100 AUD
0.0 Spread in pip
Piattaforme di trading avanzate
Prezzi DMA su IRESS
Deposito minimo 100$
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Leva fino a 1:30
Protezione da Saldo Negativo
Deposito minimo ZERO
N.1 in Italia
Regime Fiscale Amministrato
0% CANONE MENSILE DI GESTIONE
Deposito minimo 100$
ETF - CRYPTO - CFD
Licenza: CySEC - FCA - ASIC
Copia i migliori trader del mondo

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.