Si è ampiamente ricorso alla cassa integrazione come misura di sostegno per lavoratori e famiglie in difficoltà durante il periodo di lockdown ma ancora nella fase successiva, con la lenta ripresa dei consumi e del mercato del lavoro nel suo insieme.

La cassa integrazione si è rivelata uno strumento di importanza fondamentale per migliaia di lavoratori fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus, ed è per questo che è stata prorogata più e più volte. È stata anche oggetto di interventi con il decreto Cura Italia, poi con il decreto Rilancio e soprattutto vi sono state apportate delle modifiche con il decreto Agosto.

Cassa integrazione e decreto Agosto, quali sono le novità?

Con il decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno seguente, sono state previste importanti novità per quel che riguarda la cassa integrazione.

Come ha spiegato l’INPS nel messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, il decreto Agosto ha introdotto novità che riguardano sia le varie forme di cassa integrazione che l’ammissione alle misure di sostegno in oggetto.

La novità più importante è quella che permette ai datori di lavoro di accedere alla cassa integrazione indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo della cassa integrazione nel corso del primo semestre 2020.

Con il decreto Agosto di fatto si ridetermina il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, sia quelli ordinari che quelli in deroga, nonché dell’assegno ordinario. Questi possono essere richiesti nel secondo semestre 2020 dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi collegati all’emergenza coronavirus e alle conseguenti misure restrittive imposte durante il lockdown.

Quanto dura ora la cassa integrazione?

Con la pubblicazione del decreto Agosto in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore dal 15 agosto, sono state introdotte alcune novità che riguardano la cassa integrazione, e l’INPS ha provveduto a chiarire alcuni dubbi, ad iniziare dalla domanda relativa all’attuale durata della misura.

Quindi quanto dura la cassa integrazione? L’Inps spiega che può essere richiesta per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, cui si vanno ad aggiungere poi altre 9 settimane nello stesso arco temporale.

Per quel che riguarda il secondo pacchetto, questo è previsto solo per i datori di lavoro ai quali sia già stato autorizzato interamente il precedente periodo di nove settimane, a patto che il periodo sia integralmente decorso.

Quali sono le condizioni per avere il secondo pacchetto?

Vediamo quindi quali sono le condizioni per accedere al secondo pacchetto di settimane di cassa integrazione. Non vi sono condizioni infatti per accedere al pacchetto delle prime 9 settimane di Cig, mentre per il secondo pacchetto è necessaria la verifica del fatturato del primo semestre del 2020, che dovrà essere confrontato con quello dello stesso periodo dell’anno precedente.

L’entità del contributo da versare dipenderà dal suddetto confronto, e verrà calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Volendo approfondire vediamo che il contributo è dovuto nella misura del 18% se non risulta alcuna riduzione del fatturato, mentre scende al 9% in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20% con riferimento al periodo di raffronto.

Per le imprese che hanno avviato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019 e per le aziende che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% non è richiesto alcun contributo.

Richiesta cassa integrazione senza autocertificazione

All’atto della richiesta del secondo pacchetto di settimane di cassa integrazione il datore di lavoro è tenuto ad allegare anche una dichiarazione di responsabilità che autocertifichi l’eventuale avvenuta riduzione di fatturato.

La richiesta può anche essere fatta senza l’autocertificazione di cui sopra, ma in questo caso il contributo sarà calcolato nella misura massima, pari quindi al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A chi e quando bisogna inviare le domande per il secondo pacchetto di cassa integrazione?

Per presentare le domande di accesso alle diverse forme di cassa integrazione bisogna rispettare la scadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Le domande, in ogni caso, devono essere presentate direttamente all’Inps.

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