È con il decreto agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, e quindi in vigore a partire dal 15 agosto 2020, che il governo ha dato il via libera al pagamento del bonus Covid per il mese di maggio per professionisti e partite Iva.

Il totale dei beneficiari, se tutti ne faranno richiesta, sarà di circa 530 mila tra professionisti e lavoratori autonomi con partita Iva, i quali a causa dell’emergenza coronavirus, quindi delle misure restrittive adottate durante il lockdown, hanno subito un calo del fatturato.

Il bonus Covid serve infatti a sostenere i lavoratori autonomi e i professionisti in questa fase così delicata, con un importo che per il mese di maggio è stato aumentato fino a 1.000 euro. Ricordiamo che questo bonus non concorre a formare base imponibile ai fini fiscali e che è stato esteso anche a tutti quei lavoratori che hanno chiuso partita Iva entro il 31 maggio 2020.

Quando arriva il bonus 1.000 euro per professionisti e partite Iva?

Il bonus da 1.000 euro arriva proprio in una fase particolarmente delicata visto che proprio a partire dal 18 agosto sono di nuovo possibili i licenziamenti, anche se solo in alcuni casi. Il pagamento è previsto per tutti gli aventi diritto nel mese di agosto, tant’è che alcuni professionisti hanno già ricevuto l’accredito sul proprio conto corrente.

È stato fissato per il 2020 un limite di spesa di 530 milioni di euro. Su QuiFinanza leggiamo che “124,8 milioni di euro sono stati recuperati dalle somme eccedenti del decreto Rilancio rispetto allo stanziamento sulla base del monitoraggio comunicato dall’Inps, gli altri 405,2 milioni saranno invece coperti utilizzando l’autorizzazione di spesa del reddito di ultima istanza del decreto Cura Italia”.

Per ricevere il bonus 1.000 euro si deve fare domanda?

È il decreto agosto a definire in che modo viene assegnato e accreditato il bonus Covid da 1.000 euro. Stando a quanto riportato nel testo evinciamo infatti che l’erogazione di questo bonus, che prima era il bonus da 600 euro, ora portato a 1.000 euro, avviene in maniera del tutto automatica oppure a fronte di esplicita domanda in base a due scenari possibili.

  • Erogazione automatica: il pagamento del bonus 1.000 euro avviene automaticamente sul conto corrente del beneficiario per tutti quei professionisti che hanno già ricevuto il bonus Covid da 600 euro riferito al mese di aprile 2020. In questo caso quindi non occorre presentare alcuna domanda per il bonus
  • Erogazione su esplicita richiesta: Per quei professionisti e lavoratori con partita Iva che non hanno mai fatto richiesta per l’indennità Covid, o per coloro che hanno cessato l’attività entro il 31 maggio 2020, per ricevere il bonus sarà necessario presentare domanda. Le domande possono essere presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, quindi dal 14 settembre.

Chi può ricevere il bonus Covid da 1.000 euro?

Il bonus da 1.000 euro il cui pagamento è stato avviato con il decreto Agosto, spetta a tutti quei professionisti che:

  • risultano iscritti, anche in via non esclusiva, ad una Gestione Separata per gli anni 2019 o 2020 fino al 23 febbraio
  • hanno conseguito per l’anno 2018 un reddito professionale che non supera la soglia dei 35 mila euro, oppure un reddito professionale compreso tra i 35 mila e i 50 mila euro, ma avendo percepito nel primo trimestre 2020 compensi inferiori di almeno il 33% rispetto a quelli percepiti nello stesso periodo del 2019
  • hanno cessato la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020. Se l’iscrizione è avvenuta nel corso del 2019 oppure entro il 23 febbraio 2020, ne hanno diritto se hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi previsti per il 2018
  • non hanno presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatoria
  • non hanno già fruito delle indennità previste per l’emergenza coronavirus, come ad esempio la CIGS Covid, il bonus autonomi iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori stagionali del turismo, i lavoratori agricoli, i lavoratori dello spettacolo e i collaboratori sportivi, né del reddito di cittadinanza o del reddito di emergenza, né delle prestazioni previste dall’art. 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 30 aprile 2020
  • essendo in possesso dei requisiti, hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, a patto che sia a tempo determinato, oppure siano titolari di un trattamento pensionistico per superstiti.

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