Servirà a far ripartire le assunzioni, la misura che è stata inserita nel decreto agosto e che prevede un bonus per rilanciare l’occupazione stabile. Il Governo, viste e considerate le pessime previsioni per l’autunno ormai imminente, cerca di gettare le basi per attutire il colpo e tenta di farlo rilanciando il “capitolo assunzioni” che era fermo a prendere polvere ormai dalla primavera.

Con la misura contenuta nel decreto agosto si introducono in sostanza sei mesi di esonero al 100% (applicabili anche alle stabilizzazione di rapporti a termine) che dovrebbero essere sufficienti per creare, secondo le stime degli esperti, circa 400 mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.

Ma vediamo cosa dicono esattamente le stime dei tecnici del ministero dell’Economia e quelli del ministero del Lavoro che stanno completando la relazione tecnica che verrà allegata alla versione definitiva del decreto agosto, dopo che la settimana scorsa è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, salvo intese tecniche.

Il decreto agosto infatti non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e quindi quella di cui parliamo oggi non è la sua versione definitiva, anche se non dovrebbe discostarvisi più che tanto. Uno dei dati certi è quello relativo al costo della misura, che dovrebbe aggirarsi intorno al miliardo di euro.

Come funziona l’esonero previsto dal bonus assunzioni?

L’esonero scatta per contratti fissi che siano stati firmati entro il 31 dicembre, ed è pressoché totale per un valore di 8.060 euro annui. Su IlSole24Ore leggiamo infatti che gli oltre 8 mila euro “riparametrati sui sei mesi di sconto ottenibili dalla data dell’assunzione, fanno scendere il tetto massimo di incentivo a poco più di 4 mila euro”.

La cifra sarebbe infatti sufficiente a garantire lo sgravio integrale per contratti a tempo indeterminato con retribuzione intorno ai 26 mila euro l’anno. Per molti datori di lavoro si tratterà di sottoscrivere rapporti di ingresso nel mondo del lavoro e quindi difficilmente gli stipendi corrisposti saranno superiori ai 26 mila euro annui.

Per singola assunzione quindi sarà possibile ottenere uno sconto medio che si aggira tra i 2.500 ed i 3.000 euro. Ed ecco che si arriva facilmente alla cifra di 1 miliardo di euro appunto, moltiplicando per i circa 400 mila posti che si stima vengano prodotti da questo bonus assunzioni.

Non tutti i datori di lavoro potranno usufruire di questo bonus, che vale per privati ad eccezione dei datori di lavoro nel settore agricolo. Inoltre non è stato fissato alcun limite di età per le assunzioni che devono avvenire entro la fine dell’anno.

L’esonero è anche comulabile con altri incentivi?

Sempre da IlSole24Ore apprendiamo che l’esonero è cumulabile con altri incentivi, a cominciare proprio dallo sgravio triennale al 50% destinato agli under35. Secondo quanto fonti del governo hanno spiegato, i primi 6 mesi di esonero sono al 100%.

Si tratta in ogni caso di una misura che non può essere applicata ai contratti di apprendistato e di lavoro domestico, inoltre non potranno beneficiarne i lavoratori che hanno già avuto, con lo stesso datore di lavoro, un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione.

Il noto quotidiano di finanza spiega a tal proposito che “nell’ultima versione del decreto agosto non c’è più il riferimento all’incremento occupazionale netto come condizione per ottenere lo sgravio” anche se sussiste un dibattito interno alla maggioranza.

Marco Leonardi, economista alla Statale di Milano, nonché consigliere economico del ministro Roberto Gualtieri, ha spiegato che “il vero problema del nostro mercato del lavoro è che le assunzioni sono ferme. Per questo, se vogliamo tornare alla normalità bisogna incentivare le assunzioni, a cominciare da quelle a tempo indeterminato“.

Come funziona per lavoratori stagionali e contratti a termine?

Il decreto agosto, con il bonus assunzioni, include anche le assunzioni dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali per i quali è prevista la decontribuzione piena di 3 mesi.

Poi c’è il discorso dei contratti a termine, per i quali l’esecutivo interviente in due modi. In primo luogo si agisce nuovamente in deroga al decreto dignità fino a fine 2020, e ferma restando la durata massima di 24 mesi, sarà possibile rinnovare o prorogare per massimo 12 mesi e per una volta sola i contratti a tempo, anche se non sono presenti le causali.

In secondo luogo si abroga un comma contenuti nel decreto Rilancio in base al quale i datori di lavoro avevano l’obbligo di prorogare ex lege il termine dei contratti di apprendistato e quelli a termine, anche in regime di somministrazione “di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, a causa del Covid-19″.

Una norma questa che era stata peraltro ampiamente criticata anche da autorevoli giuslavoristi, per i quali si trattava di un “vero e proprio imponibile di manodopera”. Ora con il decreto agosto questi pareri vengono accolti, e la disposizione viene infatti cancellata.

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