Cominciamo dall’inizio, vale a dire da quando il Jobs Act ha disposto il riordino degli ammortizzatori sociali, imponendo requisiti più restrittivi per aziende e lavoratori, modificando la durata del sussidio ammortizzatori sociali in deroga di integrazione salariale.

Nel 2019/2020 poi la Legge di Bilancio varata dal secondo Governo Conte ha provveduto a prorogare la Cassa Integrazione in Deroga, poi con l’emergenza coronavirus, e l’adozione delle misure restrittive per il contenimento del contagio, si è provveduto ad estendere la Cassa Integrazione in deroga a tutti i lavoratori per 9 settimane.

Emergenza coronavirus e Cassa Integrazione in Deroga

Per via dell’emergenza coronavirus e delle misure restrittive che il Governo ha dovuto adottare per contenere il contagio del Covid-19, la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) è stata estesa a tutti i lavoratori che fino ad oggi erano esclusi dalla Cassa Integrazione Ordinaria, il che significa che la misura è applicabile anche per quelle aziende che hanno meno di 6 dipendenti e per una durata massima di 9 settimane.

Il 31 marzo il Governo ha reso noto il raggiungimento dell’accordo con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) per anticipare la Cassa Integrazione, pertanto i soldi saranno disponibili già entro Pasqua, con una evidente accelerazione dei tempi che normalmente prevedono circa 2-3 mesi per la lavorazione delle pratiche.

Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha sottoscritto una convenzione con le parti sociali (sindacati e imprese) e con l’Abi, in modo da permettere agli istituti di credito di anticipare fino ad un massimo di 1.400 euro per la Cassa Integrazione a zero ore per la durata di 9 settimane. Nel caso di lavoro part-time o di periodi inferiori l’assegno viene adeguatamente proporzionato.

Per il lavoratore la convenzione sarà un’operazione a costo zero, saranno le banche ad anticipare le somme che verranno poi successivamente rimborsate dall’Inps. Se l’importo complessivo della Cig dovesse risultare superiore ai 1.400 euro toccherà ancora una volta alla banca integrare la differenza, ma le risorse extra arriveranno dall’Istituto di previdenza al massimo entro 7 mesi.

Sul lavoratore non spetta alcuna incombenza, non dovrà fare domanda, ma saranno direttamente le imprese, l’Inps e le banche convenzionate ad intercettare il suo Iban per accreditare le spettanze relative alla Cig. Nessun costo e nessun interesse a carico del lavoratore, come specificamente richiesto dai sindacati, come tiene a precisare Annamaria Furlan della Cisl.

Quanto dura e quali sono i requisiti della Cassa Integrazione in Deroga

Nel testo ufficiale del Decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale si estende la CIGD all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti e a tutti i settori produttivi. Vengono incluse nella misura anche le aziende con meno di 6 dipendenti che si trovano a sospendere o ridurre l’attività per via dell’emergenza coronavirus.

Tutte queste imprese hanno quindi la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga con la nuova causale “COVID-19” per una durata complessiva di 9 settimane. Inoltre la stessa opportunità viene riservata anche a quelle aziende che stanno già beneficiando della cassa integrazione ordinaria, che viene quindi sospesa e ripresa al termine del periodo di durata della CIGD.

Ma quali sono i requisiti per accedere alla Cassa Integrazione in Deroga? Le novità che riguardano la misura le troviamo in diversi decreti.

  • Il decreto 83473 del 01/08/2014 rende più restrittivi i requisiti di accesso alla cassa integrazione in deroga sia per le aziende che per i lavoratori, disposizioni che restano in vigore fino al 2016. La CIGD pertanto non verrà concessa in caso di cessazione dell’attività di impresa o di parte di essa.

    Potranno accedere all’ammortizzatore sociale solo le imprese di cui all’articolo 2082 del codice civile, con l’esclusione quindi degli studi professionali e delle associazioni. Inoltre le imprese che intendono accedere al beneficio dovranno aver già fatto ricorso a tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, comprese le ferie residue.

    La circolare INPS 127 del 27 maggio 2015 provvede a rimodulare i limiti massimi di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, a cominciare dalla durata della CIGD 2015 per le imprese soggette a CIG e dai Fondi di Solidarietà.

  • Il decreto attuativo Jobs Act 148/2015 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2016 solo due tipi di integrazione salariale, vale a dire cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione straordinaria. In quest’ultima rientrano ora anche quei lavoratori che prima erano esclusi, come gli apprendisti.
  • La Legge di Stabilità 2016 varata dal Governo Renzi ha rifinanziato la CIGD ma al contempo ne ha modificato la durata, riducendola da 5 a 3 mesi. Poi con il passaggio del maxi-emendamento dal Senato l’esecutivo di allora decise di destinare 18 milioni di euro al finanziamento della Cassa Integrazione in deroga settore pesca, e altri 5 milioni di euro all’istituzione di un Fondo presso il Ministero del Lavoro.

    Questo fondo, istituito in via sperimentale nel 2016-2017 serve a copertura degli infortuni dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali oppure di altre forme di integrazione a sostegno del reddito, ma anche per chi svolge volontariato presso Comuni o enti locali, come detenuti, internati o stranieri richiedenti asilo ed in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Nel 2017 la CIGD, la cui durata era di 13 settimane, viene stata estesa a 8 mesi. Si stabilisce che ne possono usufruire solo i dipendenti che sono stati sospesi dall’attività lavorativa o che lavorano per un orario ridotto a causa di una riduzione della prodizione, quindi è indirizzata a sostenere specificamente le imprese che si trovano in:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e che comunque non sono imputabili all’imprenditore o ai lavoratori
  • situazioni aziendali che dipendono da tamporanee condizioni sfavorevoli di mercato
  • crisi aziendale
  • ristrutturazione o riorganizzazione dell’azienda

Nel 2018 si provvede a prorogare la Cassa Integrazione in Deroga per le aziende interessate da piani di nuova industrializzazione e/o da piani di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.

Si stabilisce inoltre che le regioni possono provvedere al finanziamento delle proroghe della CIGD utilizzando le risorse disponibili, in alternativa destinate ad azioni di politica attiva del lavoro.

Nel 2019/2020 si prevede una proroga della CIGD per le aziende rimovendo il limite dei 100 dipendenti, a patto che siano interessate da piano di nuova industrializzazione e/o piani di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.

Anche in questo caso le Regioni possono finanziare le proroghe cassa integrazione in deroga attingendo alle risorse disponibili, in alternativa, per azioni di politica attiva del lavoro. Al 2019/2020 la CIGD ha una durata di 12 mesi laddove siano presenti programmi di riorganizzazione aziendale, oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Ma quanto spetta ai lavoratori che finiscono in Cassa Integrazione in Deroga nel 2020? L’importo è pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non svolte, tra le zero ore e il limite di ore fissato dal contratto, e comunque non superiore alle 40 ore settimanali.

Al lavoratore in CIGD viene garantito il diritto di svolgere prestazioni di lavoro accessorio senza perdere l’indennità, a patto che non venga superato il reddito il cui limite massimo annuale in questo caso specifico è stato fissato a 3.000 euro.

Il diritto alla CIGD decade invece laddove il lavoratore presti attività retribuita senza darne specifica comunicazione all’INPS.

Quando si deve presentare domanda per la Cassa Integrazione in Deroga?

Non è il lavoratore a dover presentare domanda per ricevere le spettanze previste dalla CIGD, bensì l’azienda, che deve presentare regolare istanza all’INPS entro e non oltre 20 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione, oppure la riduzione dell’orario, dell’attività lavorativa.

Il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di CIGD il verbale di accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori interessati.

In particolare per la presentazione della domanda si devono seguire due criteri:

  1. Le aziende in crisi la cui attività produttiva si trovi in un’unica regione o provincia autonoma possono presentare la domanda CIGD online, direttamente dal sito dell’Inps attraverso il servizio dedicato (piattaforma Digiweb), oppure alla Regione, utilizzando il modello IG/15 Deroga (cod. SR100).
  2. Le aziende in crisi ma con attività produttive che sono dislocate in diverse regioni o province autonome devono presentare la domanda di cassa integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Cassa Integrazione in Deroga, come già altri ammortizzatori sociali quali il Reddito di Cittadinanza, o la disoccupazione NASPI, è vincolata ad alcuni obblighi cui il lavoratore deve adempiere, pena la perdita del sussidio.

Per i lavoratori che fruiscono della CIGD è fatto obbligo di prendere parte alle politiche attive, vale a dire corsi della regione e politiche attive del Centro per l’Impiego. Il che vuol dire che se il lavoratore in CIG non partecipa ai corsi di formazione o riqualificazione, nonostante il corso abbia luogo ad una distanza non superiore ai 50 km dalla sua residenza, o comunque sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti, il diritto a ricevere il pagamento dell’indennità viene sospeso.

L’Inps in questi casi provvede ad inviare specifica comunicazione al lavoratore in CIG, e successivamente a sospendere l’erogazione dell’integrazione salariale, provvedendo poi al recupero delle somme già pagate per i periodi in cui aveva usufruito del trattamento.

Per via dell’emergenza coronavirus però, sia per quel che riguarda gli obblighi relativi al Reddito di Cittadinanza, che per quelli concernenti la CIGD è stata stabilita la sospensione fino alla fine dell’emergenza.

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