Con la Legge di Bilancio 2020 il Governo Conte ha introdotto diverse novità in ambito fiscale, ed una di queste è la nuova IMU. Di fatto la manovra economica ha abolito la IUC (Imposta Unica sulla Casa) ad eccezione della TARI, sostituendola con la nuova IMU, che unifica IMU e TASI.
La modifica è stata introdotta dall’esecutivo nell’ottica di una semplificazione della tassa sulla casa, che fino ad ora comprendeva due diversi tributi che però erano inquadrati da regole pressoché identiche.
Nell’ambito della nuova IMU si stabilisce che il contribuente rimane esente dal pagamento di IMU e TASI sulla prima casa, vale a dire l’abitazione principale. Non è invece prevista l’esenzione per unità immobiliare disabitata di coloro che godono di pensioni estere e risultano iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).
I chiarimenti sulla nuova IMU nella circolare del ministero
Come accennato la nuova IMU è il risultato dell’unione di due imposte sulla casa, l’IMU e la TASI, e al contempo dell’abolizione della cosiddetta IUC.
Tale modifica, introdotta con la Legge di Bilancio 2020, viene meglio chiarita in una circolare diffusa dal ministero di Economia e Finanza il 18 marzo. Nel testo del documento troviamo infatti una spiegazione più dettagliata di come funziona la nuova IMU.
Prima di tutto si prende in considerazione la questione dell’acconto in caso di cessione di un immobile nel corso del 2019. A tal proposito nella circolare del Mef si rinvia al comma 762 della Legge di Bilancio, dove leggiamo quanto segue.
“In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, per evitare la situazione per cui si versa l’acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo”.
Apprendiamo dunque in base a quanto riportato dalla circolare, che è necessario tenere conto della “condizione sussistente al momento del versamento” ovvero l’assenza del presupposto impositivo.
Discorso pressoché identico anche per quanto riguarda un immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020. Anche qui si prende in analisi lo stesso comma, il 762 della Legge di Bilancio 2020, in base al cui criterio il contribuente non è tenuto a versare alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l’IMU non è stata versata in quanto non sussisteva il presupposto impositivo.
Il contribuente dovrà comunque provvedere a verificare che il Comune di appartenenza abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili nel 2020. In tal caso infatti il contribuente potrà determinare l’imposta applicando appunto le nuove aliquote pubblicate.
Nella circolare del Mef chiarimenti sulla casa coniugale dopo la separazione
Il ministero ha provveduto a chiarire, con la circolare del 18 marzo, anche un’altra circostanza e cioè quella che riguarda l’IMU sulla casa coniugale assegnata ad uno dei due coniugi in caso di separazione in assenza di figli.
Quando viene adottato il provvedimento della separazione senza figli, oppure con figli maggiorenni e autosufficienti, la legge, come riportato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 6979 del 22 marzo 2007, stabilisce che la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento.
Su questo punto il ministero nella sua circolare chiarisce che, sebbene al comma 741 della Legge di Bilancio 2020 cambia la formulazione della norma, dal momento che si fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non invece alla casa coniugale e al coniuge, la disciplina resta uguale.
Si chiarisce quindi che la casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice, già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina, continua a rimanere esente dal pagamento dell’IMU.
IMU 2020, chiarimenti sulla scadenza nella circolare del Mef
Il terzo ed ultimo punto chiarito nella circolare pubblicata dal ministero è quello concernente l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU.
A tal proposito si rimanda al comma 769 della Legge di Bilancio 2020, dove viene stabilito che la dichiarazione deve essere presentata o trasmessa in modalità telematica. Leggiamo infatti quanto segue.
“Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.
Invece nel caso in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenuta variazioni nel corso del 2019, si ribadisce la data del 31 dicembre 2020 come termine per la presentazione della dichiarazione IMU.
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