Se ho un solaio che potrebbe diventare una confortevole mansarda, o un garage che potrebbe trasformarsi in una accogliente tavernetta, posso sfruttare i bonus casa? E se sì, quali esattamente mi permetteranno di ridurre i costi di ristrutturazione che andrò a sostenere?

L’ecobonus non vale per le pertinenze

Iniziamo prendendo in esame l’ecobonus. Questa opzione non è tra quelle valide nel caso di ristrutturazione di pertinenze dell’abitazione principale per le quali è previsto un cambio della destinazione d’uso.

Infatti se vogliamo cambiare la destinazione d’uso di un garage o di una soffitta non riscaldati, per trasformarli in nuovi ambienti abitabili e riscaldati, l’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico) non ritiene l’operazione incentivabile attraverso l’ecobonus.

Questo prevede una detrazione del 65% delle spese di riqualificazione energetica, mentre l’intervento di trasformazione di una cantina in una taverna riscaldata e abitabile, si configura come nuova costruzione. Per quest’opera varranno pertanto i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di efficienza energetica.

La detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica prevista dall’ecobonus può essere goduta solo se la cantina o la soffitta in questione sono già abitabili e dotate di riscaldamento.

Per soffitte e garage detrazioni al 50%

L’Agenzia delle Entrate dice però che per le ristrutturazioni edilizie è possibile usufruire del bonus casa che prevede una detrazione pari al 50%.

In questo caso però è fondamentale che nel provvedimento amministrativo col quale viene data l’autorizzazione all’inizio dei lavori, venga indicato in modo chiaro che attraverso gli interventi si modifica la destinazione d’uso delle strutture già esistenti.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea infatti che il bonus per ristrutturazione edilizia si applica sugli interventi di ristrutturazione che hanno per oggetto immobili residenziali. Quindi per poter aver diritto al bonus casa e quindi alla detrazione del 50% è bene specificare la natura degli interventi che si intende mettere in cantiere.

I lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione edilizia

Per sapere quali sono i lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione edilizia basta consultare il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

All’articolo 3 del Dpr 380/2001 lettere b), c) e d) viene infatti specificato che la detrazione riguarda le spese che vengono sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsivoglia categoria catastale, comprese quelle rurali e le loro pertinenze.

Inoltre sempre nell’articolo 3 del Dpr 380/2001, alla lettera a) viene specificato che rientrano nel bonus gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

Sono quindi ammessi all’agevolazione prevista dal bonus ristrutturazione edilizia anche gli interventi di manutenzione ordinaria ma solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.

Il bonus è valido poi per tutti quegli interventi necessari a ricostruire o ripristinare un immobile che ha subito danni derivanti da eventi calamitosi, nonché gli interventi che si effettuano per realizzare autorimesse o posti auto pertinenziali, anche quando si tratta di proprietà comune.

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