Si rammenta il dovere per tutti i lavoratori dipendenti (assenti dal lavoro per malattia) di presentare il certificato medico e allo stesso tempo rispettare l’obbligo di reperibilità per i giorni legati alla visita fiscale.
Importante è considerare anche i giorni di malattia pagati. A tal proposito ricordiamo che il pagamento non viene erogato dal datore di lavoro ma dall’INPS. E’ quest’ultimo infatti a farsi carico della retribuzione.
In pratica, nel periodo in cui il lavoratore si assenta per malattia, ovvero nel caso in cui si viene a verificare l’insorgere dell’assenza dal posto di lavoro, il lavoratore dovrà percepire un’indennità di malattia da parte dell’INPS in versione ridotta rispetto allo stipendio effettivo che percepirebbe in caso di non malattia.
Se versa in uno stato di malattia, esso deve rispettare determinati obblighi; deve comunicare l’assenza dal proprio posto di lavoro direttamente al datore di lavoro e allo stesso tempo presentare il certificato medico all’Inps. Quest’obbligo viene assolto dal medico curante e lo deve inviare tramite procedura telematica, o anche rispettando l’obbligo di reperibilità per le visite fiscali.
Nel caso di mattia non grave, ovvero in caso di malattia non particolarmente grave, ovvero che si esplica in un termine massimo di 3-4 gg. è il datore di lavoro a provvedere al pagamento della prestazione.
In pratica, per i primi tre giorni di malattia (definiti come periodo di carenza) non è l’INPS a farsi carico della retribuzione del dipendente, bensì il suo datore di lavoro. Questo è quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale del settore di riferimento. Per la malattia di 1 giorno, ma anche per quella di 2 o 3 giorni è il datore di lavoro a pagare l’indennità prevista e non l’INPS.
Da notare, poi, un altro piccolo particolare.
Il fatto stesso che la malattia duri pochi giorni, non esonera il dipendente dal rispetto degli obblighi suddetti. Questo vuol dire che anche nel primo giorno di malattia, la visita fiscale potrà avvenire per conto dell’INPS tramite il medico incaricato. Nel caso di assenza non comunicata all’INPS, invece, è il datore di lavoro a rischiare di essere sanzionati per assenza senza giustificazione.
Obbligo del certificato medico anche per la malattia di 1 giorno
Tutte le volte che un lavoratore dipendente versa in una situazione di malattia, quindi deve assentarsi dal lavoro per questo motivo, è obbligato necessariamente a presentare il certificato medico.
Questo vuol dire che anche avendo poche linee di febbre, o per qualsiasi altro motivo che vi obbliga ad assentarvi dal posto di lavoro, dovete recarvi dal medico curante. E’ questo che procede con la compilazione del certificato medico e lo invierà all’Inps tramite la modalità telematica preposta.
Ancora prima di andare dal medico, è importante avvisare tempestivamente l’azienda; allo stesso tempo si deve comunicare al datore di lavoro il motivo per cui non potete prestare regolarmente servizio.
Una volta che siete andati dal medico, dovrete procedere a ricontattare l’azienda e comunicare il numero del protocollo del certificato inviato all’Inps come anche il numero di giorni, in base a quanto stabilito dal medico curante, in cui non potrete recarvi a lavoro.
Notate bene che anche in caso di malattia, anche in caso di durata di un solo giorno, sei obbligato a renderti reperibile negli orari delle visite fiscali. Non dimenticate che queste variano in base a dei parametri:
- Dipendenti pubblici;
- Dipendenti privati.
Nel caso di visita fiscale, infatti, indipendentemente dalla durata della malattia, deve essere effettuata fin dal primo giorno di assenza la comunicazione.
Questo lo dovete fare obbligatoriamente se davvero non volete cadere in mora, ovvero in sanzioni pecuniarie pari alla decurtazione del 100% della retribuzione prevista. Ecco il motivo per il quale ti consigliamo di restare a casa durante tutti i giorni di malattia e per tutti gli orari inerenti alle fasce di reperibilità.
Questo vale specialmente nel caso in cui il primo giorno di malattia sia immediatamente successivo, o precedente, ad una festività, o anche al weekend (non lavorativo). In tal caso vi è la presunzione secondo cui il dipendente abbia “approfittato” della malattia al fine di avere più giorni di riposo, o anche per fare un “weekend lungo”.
Cosa succede in questo caso? Succedere che l’INPS invii con molta più probabilità (tramite il Polo Unico Inps), il controllo del medico.
>>Leggi anche: Come sapere da chi è mandata la visita fiscale?
Primo giorno di malattia: chi paga?
Come accennato in precedenza, il primo giorno di malattia non viene pagato dall’INPS. Ecco il motivo per il quale si deve differenziare una malattia inferiore a tre giorni ed una malattia superiore di 3 giorni.
Nel caso di malattia inferiore a 3 giorni è il datore di lavoro a provvedere al pagamento del dipendente. Nel caso invece di malattia superiore a 3 giorni è l’INPS a farsi carico di tutto il periodo di malattia.
In breve, se in una settimana il dipendente è assente dal lavoro lunedì e martedì, è il datore di lavoro a provvedere al pagamento dell’indennità. Il dipendete non grava sull’INPS.
Nel caso in cui invece il dipendente si assenta dal posto di lavoro dal Lunedì al Giovedì, è l’INPS stesso a farsi carico dell’onere. Questo lo si deve al fatto che i primi tre giorni di malattia sono definiti come periodo di carenza, nel quale la retribuzione spettante al dipendente non viene pagata dall’INPS bensì dal datore di lavoro.
Notate poi che tutto questo vale solo e soltanto per i dipendenti di aziende private e non pubbliche. Infatti, nel caso di dipendenti pubblici, tutti i giorni di malattia sono pagati dall’Inps.
Al fine di comprendere bene come funziona il pagamento inerente all’assenza per malattia (periodo di carenza) si deve far riferimento a quanto stabilito dal CCNL del settore di appartenenza del lavoratore.
Nella maggior parte dei casi, solitamente i primi 3 giorni di malattia sono pagati dall’azienda per il 100% della retribuzione.
Questo vale solo e soltanto per le prime due malattie insorte nel corso dell’anno solare. Nel caso in cui invece, si tratta di malattie successive alle prime due, si parla di “ricadute”.
>>Leggi anche: Visite fiscali – INPS: sanzioni – orari pubblici e privati
Cosa sono le ricadute?
Le ricadute corrispondono ai periodo di malattia successivi alle prime due malattie annuali. Dalla terza malattia i primi tre giorni di assenza sono pagati al 66%. Dalla quarta malattia, invece, al 50%.
Dalla quinta malattia in poi, invece, i primi 3 giorni non vengono retribuiti.
In tutti i casi, a partire dal quarto giorno in poi il lavoratore dovrà percepire l’indennità di malattia Inps (che ricordiamo essere) pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di assenza. Per i giorni successivi, invece, l’indennità è pari al 66,6% (fino ad un massimo di 180 giorni).
Fanno eccezione solo i dipendenti pubblici per i quali l’indennità di malattia ammonta per l’intero periodo (rispettando sempre il limite di 180 giorni) all’80% della retribuzione.
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