La ZES è attutiva dal 25 settembre 2019 con la possibilità di inviare la versione aggiornata della comunicazione legata agli investimenti all’interno delle zone economiche speciali.

Tutto questo viene attuato per mezzo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 670294 dello scorso 9 agosto 2019 grazie al quale sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma se non anche per la fruizione del credito d’imposta ZES.

Nello specifico, parliamo dell’articolo 18-quater del DL 8/2017 il quale ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle seguenti regioni:

  • Lazio;
  • Umbria;
  • Marche;
  • Abruzzo;

le quali sono state colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, un credito d’imposta per tutti gli investimenti nel Mezzogiorno.

Si tratta di un credito d’imposta per tutti gli investimenti all’interno del territorio del sisma che viene attribuito, fino al 31 dicembre 2019, secondo le seguenti modalità:

  • 25 %: grandi imprese;
  • 35 %: medie imprese;
  • 45%: piccole imprese.

Secondo quanti stabilito dall’art. 5 del DL 91/2017 sono previsti benefici fiscali e agevolazioni in favore delle imprese già esistenti o di nuova istituzione. Queste devono avviare un programma di attività economica imprenditoriale o di investimenti all’interno della Zona Economica Speciale.

Nello specifico, il comma 2 del predetto articolo 5 ha modificato la portata del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, affermando:

  • proroga fino al 31 dicembre 2020 della possibilità di usufruire di tale agevolazione, elevato a 50 milioni di euro l’ammontare massimo del costo complessivo dei beni acquisiti, per ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta.

Tutti i provvedimenti descritti, sono da prendere in esame da tutti i soggetti che vogliono ottenere delle misure agevolative e lo possono fare solo presentando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Per altro, vista e considerata anche la peculiarità di questi benefici, sono state definite nuove modalità di presentazione della comunicazione al fine di fruire del credito d’imposta sisma e per la fruizione del credito d’imposta ZES.

L’Attenzione deve essere subordinata alla data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione per tutti gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 e della comunicazione per gli investimenti nelle ZES, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata al 25 settembre 2019.

Zone economiche speciali Sud Italia: Decreto e Agevolazioni 

Tutti i soggetti definiti come giovani imprenditori del Sud, così come anche le imprese esistenti, hanno a disposizione una serie di misure interessanti al fine di dare vita o migliorare un’impresa. Tra le tante, come detto in precedenza, vi è l’istituzione delle ZES (Zone Economiche Speciali), inerenti alle aree territoriali del Mezzogiorno che sono destinate a ricevere agevolazioni e facilitazioni fiscali e burocratiche.

Il tutto viene delineato all’interno del Dl n. 91, il quale specifica cosa si intende con Zone Economiche Speciali e quali sono le agevolazioni o i contributi previsti per le aziende del Sud Italia.

Cosa prevede il DL n. 91 del 2017?

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 91 del 2017, conosciuto anche come Decreto Sud (o Decreto Mezzogiorno), si è dato via ai natali alle ZES, ovvero Zone Economiche Speciali. Solo lo scorso 26 febbraio all’interno della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato per la prima volta un decreto contenente il regolamento.

Si tratta del decreto n. 47 emanato dal Presidente del Consiglio del 25 gennaio 2018, all’interno del quale è contenuto l’istituzione di Zone Economiche Speciali. All’interno del decreto, viene compresa anche la misura Resto al Sud presente all’interno dell’articolo 4 e 5 i quali definiscono le Zone Economiche Speciali e le agevolazioni previste.

Decreto Sud: cosa dicono gli articoli 4 e 5?

Secondo quanto disposto dal DL n. 91/2017, all’interno degli articoli 4 e 5, vengono chiarite quelle che sono considerate come aree ZES.

Definite tali, sono le Zone Economiche Speciali ovvero aree geografiche all’interno delle quali sono applicate delle legislazioni economiche diverse rispetto a quelle del resto del Paese. Qui sono previsti degli incentivi speciali atti a beneficio delle aziende attraverso degli strumenti di agevolazione fiscale o semplificazioni di tipo amministrativo.

Per essere definite tali, le ZES devono possedere delle caratteristiche precise; ad esempio, oltre a dover essere istituite all’interno dei confini statali, devono anche avere delle delimitazioni definite e devono anche comprendere delle area portuali collegate alla rete trans-europea dei trasporti secondo quanto stabilito dal regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 e devono per tanto contenere determinate caratteristiche.

Le ZES, secondo quanto previsto possono essere al massimo due per regione; il decreto concede però la possibilità di costituire anche delle ZES interregionali.

In pratica, potrebbe accadere che la Zes inglobi anche aree regionali non adiacenti a patto che abbiamo un legame economico-funzionale con questa e come tale presentino un nesso economico funzionale. Da notare che la presenza di un’area portuale resta comunque necessaria. Più precisamente, tutti i porti italiani candidati a ospitare le Zone Economiche Speciali sono:

  • Gioia Tauro;
  • Augusta Palermo;
  • Cagliari:
  • Bari;
  • Taranto;
  • un porto (ancora da individuare), che possa unire le regione Molise e Abruzzo.

Le Zes verranno istituite con un apposito decreto; sarà la regione interessata ad avere una Zona Economica Speciale all’interno della quale fare richiesta di istituzione e presentare un piano di sviluppo strategico.

Tutti gli obiettivi preposti dalla Zes sono semplici e ambiziosi allo stesso tempo; si tratta di agevolare l’imprenditoria giovanile al fine di rafforzare le imprese già esistenti e si pongono anche come obbiettivo quello di attrarre investimenti dall’estero. Il decreto è destinato poi a tutte le imprese nate e nascenti nei territori coinvolti dalla misura.

E’ tale anche perché prevede delle agevolazioni specificamente dedicate alle imprese, come semplificazioni nelle procedure e interventi a favore dei giovani imprenditori e delle politiche attive del lavoro. Infine, sono previsti inoltre alcuni interventi atti a contrastare la dispersione scolastica.

Secondo quanto riportato dal decreto, le gestioni delle ZES devono essere affidate a comitati composti da:

  • Presidente dell’autorità portuale;
  • Rappresentante della Regione;
  • Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al momento non è possibile e non è previsto alcun compenso per nessuna delle figure.

Sono state invece previste delle stipule legate ai protocolli di intesa con le prefetture del territorio al fine di effettuare la verifica della legalità delle iniziative imprenditoriale e dell’effettiva attuazione degli interventi previsti.

I soggetti interessati alla gestione delle Zone Economiche Speciali devono assicurarsi che gli strumenti sia atti a garantire la “piena operatività delle aziende“, le quali utilizzano servizi economici e tecnologici previsti e che assicurano l’accesso alla prestazione di servizi anche da parte di terzi.

Decreto ZES: quali agevolazioni previste?

Secondo quanti stabilito dal Decreto Sud, vi è uno stanziamento di circa 200 milioni di euro che potrà essere utilizzato nel biennio 2018 – 2020 suddiviso in questo modo:

  • 25 milioni: 2018;
  • 31,5 milioni: 2019;
  • 150,2 milioni: 2020.

In breve, una delle principali agevolazioni del Decreto Sud per le ZES prevede un credito di imposta, proporzionale al costo dei beni acquistati entro il 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 50 milioni di euro per progetto d’investimento.

Tutte le imprese beneficiarie devono obbligatoriamente mantenere le attività nelle ZES per un periodo minimo di 5 anni dopo il completamento dell’investimento. Se questo non accade, è prevista la revoca dei benefici concessi.

Sono previsti incentivi non solo come credito d’imposta, ma anche come ulteriori misure atte ad agevolare le imprese, come:

  • semplificazioni fiscali;
  • dimezzamento dei tempi per ricevere le autorizzazioni;
  • riduzione degli oneri burocratici.

Zone economiche speciali in Italia: come nasceranno?

Anche se le ZES sono state recepite in Italia con D.L. 91/2017 è solo con il D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12 che viene regolamentata la loro vera e propria istituzione. Essa infatti definisce:

  1. le modalità per l’istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;
  2. loro durata;
  3. criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area della ZES;
  4. criteri che disciplinano l’accesso delle aziende;
  5. coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

L’istituzione delle zone economiche speciali viene attivata a seguito di proposte d’istituzioni di ZES presentate dalle regioni meno sviluppate come:

  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Puglia;
  • Sicilia;
  • Abruzzo;
  • Molise;
  • Sardegna.

Tutte le regioni succitate possono può presentare due sole proposte di ZES; le regioni per le quali non è prevista invece i requisiti su riportati, possono presentare domanda solo in forma associativa o in associazione con un’area portuale avente le caratteristiche per essere definita ZES.

Da tenere presente anche un altro piccolo particolare, ovvero le aree non contigue devono essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico che le regioni dovranno presentare per l’istituzione delle ZES.

Legge zone economiche speciali: vncoli da rispettare

Le ZES devono poi presentare e rispettando una serie di vincoli. Esse devono infatti essere:

  • corredate da un Piano di sviluppo strategico;
  • possedere dei criteri e dagli obiettivi di sviluppo perseguibili;
  • una forme di coordinamento con la pianificazione strategica portuale.

Secondo quanto riportato dall’art. 6 del D.P.C.M. n. 12 del 2018, il Piano di sviluppo strategico deve contenere:

  • la documentazione di identificazione delle aree individuate con l’indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell’Area portuale;
  • l’elenco delle infrastrutture esistenti e delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti;
  • un’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione della ZES;
  • una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico con i dati e gli elementi identificative del tipo di attività che verranno svolte nella ZES, un’identificazione delle attività che si vogliono rafforzare e che hanno un nesso economico-funzionale con l’area portuale o con i porti nel caso si tratti di aree non adiacenti;
  • l’individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
  • l’indicazione di pareri, nulla osta e atti di assenso rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
  • l’indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, che possono essere concessi dalla regione, senza oneri a carico della finanza statale, nei limiti dell’intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
  • l’elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano e le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
  • il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale, nel Comitato di indirizzo;
  • le modalità che le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati utilizzeranno per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES. Tali modalità dovranno rispettare gli ordinamenti regionali e potranno essere svolte anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica;
  • l’individuazione delle aree escluse, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione.

Durata della ZES: 7 – 14 anni

E’ sempre l’art. 7 D.P.C.M. 13/2018 a stabilirne la durata della ZES. Nello specifico si parla:

  • durata della ZES non inferiore a 7 anni e non superiore a 14;
  • possibilità di prorogare la ZES fino a un massimo di ulteriori 7 anni.

Possono richiedere il prolungamento e l’agevolazione della ZES solo le regioni interessate ma sempre sulla base degli effettivi risultati derivanti dall‘articolo 9.

Zone economiche speciali Sud Italia: requisiti

Abbiamo detto che la ZES è una zona geograficamente delimitata e identificata come zona dove sorge un’aerea di viluppo, e come tale deve possedere determinati requisiti e caratteristiche. Tra queste ricordiamo:

  • una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata;
  • zona situata nei confini dello Stato Italiano;
  • può essere costituita da aree non territorialmente adiacenti ma che presentano un nesso economico funzionale tra di loro;
  • deve comprendere almeno un’area portuale secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT);
  • possono includere sulla base dell’art. 3 del D.P.C.M. 13 del 2018, aree della stessa regione che non siano territorialmente adiacenti ma che hanno un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un’Area portuale;
  • le attività economico-produttive, devono essere indicate all’interno di un Piano di sviluppo strategico;
  • devono essere presenti adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

Ci sono poi determinate caratteristiche che possono essere inserite all’interno della ZES; esse sono:

  • possibilità di inserire all’interno della ZES porti, aree retro-portuali di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche, Interporti, ma non può comprendere zone residenziali;
  • la grandezza massima della ZES per regione non può superare la superficie complessivamente indicata per la regione nell’allegato 1 del D.P.C.M.;
  • l’istituzione della ZES può avvenire anche su base interregionale secondo quanto disciplinato dall’articolo 4 del D.P.C.M. 13 del 2018.

ZES: agevolazioni e benefici

Le agevolazioni e gli effettivi vantaggi che la stessa apporta agli operatori economici che già operano nella zona definita ZES e per quelli che metteranno in piedi nuove attività, possono essere così riassunti:

  • 5 capo II D.L. 91/2017: dedicato ai benefici fiscali e alle semplificazioni che operare in una ZES comporta;
  • aziende nuove e operative insediate nella ZES che inizieranno o incrementeranno attività economiche imprenditoriali nella ZES e beneficeranno di:
    • procedure amministrative semplificate;
    • accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES;
  • potranno usufruire anche di un credito d’imposta legato a tutti gli investimenti per il Sud previsto dall’ art. 1, c. 98-108, Legge n. 208/2015, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

ZES: Zone Economiche Speciali per rilanciare l’impresa? Considerazioni

Da diverso tempo ormai si sente parlare di interventi a favore dell’imprenditoria del Sud Italia. Si tratta di misure che sono destinate alla creazione o al consolidamento di imprese di vario tipo, come ad esempio aziende agricole e imprese di servizi.

Tutte le Zone Economiche Speciali possono rappresentare un volano per tutta l’economia del Sud Italia, definita come linfa vitale per le imprese che sono in difficoltà derivanti dalla crisi o che possano servire da stimolo per i giovani imprenditori che sono desiderosi di fare qualcosa per sé stessi e per la propria terra.

Notate bene che oggi le ZES sono una realtà importante nello Shenzen della Cina o anche le zone economiche speciali istituite in Polonia. Attenzione però al fatto che ci sono sempre e comunque delle controindicazioni, in quanto l’istituzione di una zona economica speciale non è automatica e neanche immediata, sono necessarie una serie di condizioni e di caratteristiche per poterla costituire.

In conclusione, possiamo affermare che lo scopo dell’istituzione delle ZES è certamente quello di sperimentare delle nuove forme di governo economico all’interno delle aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, operano o insedieranno farlo all’interno delle aree.

Queste devono essere coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’Amministrazione centrale, della Regione che sia anche interessata dalla relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali.

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