La Naspi docenti 2019, per molti insegnanti e supplenti precari prenderà il via il 1° luglio 2019. Da questa data in poi è possibile presentare domanda di disoccupazione NASPI, che viene erogata dall’INPS come indennità a copertura dei periodi di non lavoro.

Tale indennizzo spetta solo ai:

  • lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico;
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative;
  • personale artistico subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato.

Naspi docenti 2019: requisiti

Al fine di avere diritto alla NASPI docenti 2019 il dipendente deve possedere determinati requisiti:

  • Stato di disoccupazione;
  • Minimo 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Lo status di disoccupato dev’essere involontario, ovvero deve dipendere dalla cessazione del rapporto di lavoro, come lo è ad esempio la scadenza del rapporto per i docenti a tempo determinato.

In questo caso, il percettore deve dichiarare, in forma telematica, la propria immediata disponibilità al lavoro sfruttando l’apposito servizio del sito: https://did.anpal.gov.it nel caso possegga le apposite credenziali o si può avvalere dei Centri per l’impiego e patronati.

Per molti la dichiarazione di immediata disponibilità è la DID, la quale potrà essere inoltrata direttamente dal sito INPS in sede di presentazione della domanda di NASPI.

A questo primo documento, i disoccupati devono anche stipulare il “patto di servizio personalizzato” direttamente presso i Centri per l’impiego.

Qui si deve sottoscrivere la propria disponibilità a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze. Deve anche attivarsi per ricercare un nuovo impiego o seguire dei percorsi di riqualificazione professionale. Infine deve impegnarsi ad accettare offerte di lavoro congrue.

DID online (Dichiarazione di Immediata Disponibilità): cos’è e come funziona?

Quando si presenta la domanda di disoccupazione, NASpI, in automatico si deve anche presentare la DID, ovvero la Dichiarazione di Immediata Disponibilità.

Questa obbliga il titolare del sostegno al reddito di presentarsi presso un Centro per l’impiego e sottoscrivere il Patto di servizio il quale prevede specifiche misure di politiche attive volte a favorire il disoccupato a trovare un nuovo impiego.

Disoccupazione insegnanti 2019: come presentare domanda?

Se non si vuole perdere tale diritto, la domanda di disoccupazione 2019 dev’essere presentata entro il termine massimo di 68 giorni dall’interruzione del rapporto.

Anche in questo caso sarà possibile presentare detta domanda per via telematica all’INPS direttamente dalla sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”. Lo si può fare in autonomia nel caso si possiede:

  • PIN dispositivo;
  • Credenziali SPID;
  • Credenziali CNS.

Se non si è in possesso di determinati requisiti, ci si può rivolgere agli intermediari abilitati come CAF e patronati, o contattando il Contact center INPS.

Alla presente domanda deve essere presentata in allegato il modulo SR163 che potete trovare sul sito INPS.

Qui devono essere indicate le modalità di pagamento dell’indennità NASPI. 

Coloro che intendono presentare la domanda autonomamente, lo possono fare seguendo la procedura riportata:

  • accedere al portale web dell’Inps, autenticandosi in “myInps”;
  • selezionare la voce “Domande di prestazioni a sostegno del reddito”;
  • cliccare su Naspi e invio domanda;
  • compilare i campi richiesti dal form online e inoltrare la domanda.

Naspi 2019. A chi spetta?

Si ricorda, che alla NASPI possono accedere:

  • Lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato del settore pubblico e privato;
  • Lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio lavoro;
  • Apprendisti;
  • Dipendenti della pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato;
  • Personale artistico con contratto subordinato;
  • Soci lavoratori di cooperative con un contratto di lavoro subordinato.

Disoccupazione insegnanti 2019: decorrenza

L’indennità spetta dal giorno successivo quello di presentazione della domanda e sempre e comunque non prima di 8 giorni dalla risoluzione del contratto.

Cosa vuol dire questo?

Vuol dire che se il docente presenta la richiesta entro l’8° giorno, la NASPI avrà decorrenza dal 1° giorno utile, ovvero dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto.

Naspi insegnanti importo massimo di disoccupazione: 1.328,76 euro

Sappiamo bene che la NASpI (indennità mensile di disoccupazione) viene erogata una volta che la domanda da parte dell’interessato giunge a buon fine.

Possono inoltrare detta domanda tutti i soggetti interessati ai quali scade il contratto di lavoro e che posseggono alla data di scadenza determinati requisiti.

Disoccupazione docenti quanto spetta?

L’imposto della disoccupazione viene indicata dall’INPS; al momento la misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni.

Nel caso in cui la retribuzione è inferiore a un determinato importo di riferimento, ovviamente anche questo stabilito dalla legge, viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Questo viene reso noto anno per anno dall’INPS con una circolare pubblicata sul sito e per il 2019 è pari a 1.221,44 euro.

Nel caso in cui la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo, la misura della prestazione sarà del 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.221,44 euro per il 2019) a cui si aggiunge anche 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.

Naspi scuola 2019: limite massimo

Nel caso di indennità di disoccupazione, ricordiamo che l’importo massimo non può superare il limite individuato per legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Questo viene reso noto anno per anno dall’INPS con la circolare pubblicata sul sito.

A partire poi dal 1° giorno del 4° mese di fruizione, l’indennità viene decurtata del 3% per ciascun mese successivo.

L’indennità viene commisurata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Nota bene! La NASPI non potrà superare l’importo massimo di 1.328,76 euro mensili. Come detto, l’importo subisce una riduzione del 3% al mese, dal 1° giorno del 4° mese di godimento.

Infine si precisa che l’indennità NASPI è esente da contributi ma è soggetta a tassazione IRPEF, dove l’INPS agisce in qualità di sostituto d’imposta.

Naspi insegnanti precari: come avviene il pagamento

Il pagamento della NASPI avviene sempre da parte dell’INPS. Essa viene erogata con cadenza mensile, secondo il metodo di pagamento scelto dall’interessato e indicato all’interno del modello SR163.

Nello specifico il pagamento della NASPI può avvenire tramite:

  • Bonifico domiciliato presso gli uffici postali;
  • Conto corrente bancario;
  • Conto corrente postale;
  • Libretto postale;
  • Carta prepagata dotata di coordinate IBAN.

NASpI, assegni familiari e detrazioni

Alla domanda di disoccupazione scuola si può allegare il modello di richiesta degli Assegni Familiari ANF, nel caso in cui si aveva diritto a riceverli.

In questo caso, si potrà inoltrare il modello MV10 anche nel caso in cui si ha diritto alle detrazioni per:

  • lavoro dipendente;
  • moglie e figli a carico.

Interruzione naspi docenti: quando dura la disoccupazione docenti 2019?

Al fine di sapere quando si interrompe la Naspi docenti e lavoratori precari, basta fare attenzione a quanto di seguito riportato.

La NASPI spetta a tutti i soggetti per un numero di settimane pari alla ½ di quelle lavorate, ovvero di quelle per le quali sono stati versati contributi. Il periodo da prendere in considerazione, sono i 4 anni precedenti la data di cessazione del rapporto e prevede un indennizzo massimo di 24 mesi.

Naspi personale ATA 2019: compatibilità con l’attività lavorativa subordinata

Nel caso di lavoro per il periodo estivo, il docente o il dipendente ATA che si trova a percepire la NASPI, viene assunto come dipendente, è soggetto a determinate restrizioni:

  • Perde l’indennità

Nel caso in cui dal nuovo lavoro deriva un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da IRPEF ovvero 8.000 euro.

Questa viene stoppata anche nel caso in cui il contratto abbai una durata superiore a 6 mesi.

  • L’indennità è sospesa

Avviene per tutta l’intera durata del rapporto, nel caso in cui si parla di rapporto non superiore a 6 mesi (indipendentemente dal fatto che possa generare un reddito superiore o meno agli 8.000 euro.

  • La NASPI spetta in misura ridotta

Questa spetta nel caso in cui il reddito annuo è inferiore a 8.000 euro. in questo caso, il docente o il precario ATA, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio del nuovo contratto di lavoro, il reddito che prevede di ricavarne.

Per quanto riguarda invece il datore di lavoro, questo non potrà essere lo stesso che ha licenziato o fatto scadere il contratto a termine e quindi ha permesso di ricevere la NASPI.

Naspi docenti 2019: compatibilità con l’attività lavorativa autonoma

Nel caso in cui il docente disoccupato si rioccupa per mezzo di un’attività di lavoro autonoma, egli continua a percepire la NASPI, ma in misura ridotta solo e soltanto se:

  • Comunica all’INPS entro 30 giorni l’inizio dell’attività e il reddito annuo che prevede di ricavarne;
  • Il reddito annuo proveniente dall’attività autonoma non dev’essere superiore ai 4800 euro.

Nello specifico, si parla di:

riduzione della NASPI dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e il momento in cui cessa il godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno di riferimento.

NASpI scuola 2019 e naspi insegnanti 2018: considerazioni finali

Si tratta dell’indennità che viene percepita al termine del contratto di lavoro. Ovviamente alla scadenza del contratto del 30 Giugno tutti i docenti che sono stati assunti con contratto a termine, a partire dal mese di Settembre 2018 e con scadenza al 30 Giugno 2019 possono inoltrare domanda dal 1° luglio 2019.

Infatti, tutti gli insegnati che terminato il loro contratto a tempo determinato il 30 giugno 2019 nel comparto scuola, possono chiedere a decorrere dal 1° luglio 2019 all’INPS il sussidio per i disoccupati.

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